Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12100 del 13/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 13/06/2016, (ud. 17/03/2016, dep. 13/06/2016), n.12100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrico – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30284-2014 proposto da:

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI PROVINCIA ASCOLI PICENO IN LIQUIDAZIONE C.F.

(OMISSIS), già CONFARTIGIANATO IMPRESE ASCOLI PICENO, in

persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA NAVONA 49, presso lo studio dell’avvocato D’AVACK

ELEONORA, rappresentata e difesa dall’avvocato MERLINI RENZO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.P. C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’Avvocato LUZI MASSIMINO, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 419/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 12/06/2014 R.G.N. 168/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2016 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito l’Avvocato NARDI SANDRO per delega Avvocato MERLINI RENZO;

udito l’Avvocato VENCO GAETANO per delega orale Avvocato LUZI

MASSIMINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di rigetto dell’opposizione proposta dalla Associazione Artigiani della Provincia di Ascoli Piceno in liq. avverso il decreto ingiuntivo con il quale le era stato ingiunto il pagamento a favore di M.P. di Euro 210.064,99 sulla base della transazione intercorsa tra le parti.

La Corte ha rilevato, con riferimento ai vizi della delibera dell’associazione che aveva autorizzato la transazione, che si trattava di denuncia di un vizio della volontà della stessa associazione; che quest’ultima non aveva contrastato le obiezioni sollevate dal M.; che in particolare non vi era stata obiezione all’affermazione secondo cui l’Associazione avrebbe potuto concludere validamente secondo lo statuto la transazione per volontà esclusiva del legale rappresentante senza necessità di delibera della giunta; che l’Associazione non aveva opposto alcuna replica all’affermazione secondo cui la maggioranza che aveva approvato la delibera era sufficiente in base allo statuto; che alla transazione era stata data iniziale e prolungata esecuzione valendo tale comportamento come ratifica; che l’esistenza di un conflitto di interessi degli amministratori o incaricati della associazione avrebbe potuto fondare pretese dell’associazione nei confronti dei suoi amministratori ma non avrebbe potuto essere opposto ad un terzo.

La Corte ha poi rilevato con riferimento alla denuncia di falsità della delibera dell’associazione che l’appellante non aveva spiegato quale sarebbe stata la rilevanza decisiva di tale accertamento, nè aveva spiegato in cosa sarebbe consistito la falsità e le modalità di accertamento.

Avverso la sentenza ricorre l’Associazione con dieci motivi. Resiste il M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione art. 132 c.p.c., comma 2, per mancata esposizione nella sentenza impugnata delle ragioni di fatto e di diritto. Lamenta che la Corte aveva affermato che l’Associazione non aveva contrastato le obiezioni del M. senza esporre le ragioni in fatto ed in diritto poste a base della decisione.

2) Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia circa l’eccezione formulata di inesistenza della transazione in quanto quella prodotta dal M. era una semplice bozza di accordo a cui si sarebbe dovuto attenere il presidente dell’Associazione al momento della sottoscrizione ciò trovava conferma nel fatto che non era stata firmata dal M. nonchè dal suo stesso contenuto.

3) Con il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla natura non novativa della transazione con la conseguenza che essa non avrebbe potuto essere posta a fondamento della richiesta di compenso.

4) Con il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 1423 c.c., per non aver valutato che non era ammissibile la convalida del contratto di transazione nullo. La Corte ha ritenuto che la transazione, anche se nulla così come eccepito dall’Associazione, doveva considerarsi valida in quanto successivamente ratificata dalla stessa Associazione che vi aveva dato iniziale e prolungata esecuzione.

5) Con il quinto motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo.

Censura l’affermazione della Corte secondo cui l’Associazione avrebbe potuto stipulare la transazione in base alla sola volontà manifestata dal legale rappresentante senza preventiva delibera sicchè la nullità della delibera non aveva rilievo. Deduce che il Presidente non aveva tale potere in quanto l’art. 14 dello statuto attribuiva alla giunta il potere di ” deliberare, revocare il mandato e le funzioni dei consulenti” e l’art. 15 attribuiva al presidente solo funzioni esecutive di attuazione delle delibere e che inoltre l’ipotetica transazione era atto pregiudizievole per l’Associazione.

6) Con il sesto motivo denuncia omesso esame di fatto decisivo discusso tra le parti. Censura l’affermazione della Corte secondo cui non vi era stata contestazione all’obiezione del M. secondo cui la maggioranza che aveva approvato la delibera era sufficiente per la regolarità della Delib.. Deduce che aveva sempre contestato che la maggioranza che aveva approvato la Delib. 4 aprile 2007 non sarebbe stata sufficiente. Rileva che dal complesso delle norme dello statuto si evinceva chiaramente che in caso di dimissioni o decadenza di uno dei membri della giunta non si modificava il numero necessario ai fini della validità della riunione della giunta essendo stata espressamente prevista la loro automatica sostituzione o cooptazione tra i membri del consiglio provinciale.

7) Con il settimo motivo denuncia omesso esame di fatto decisivo.

Censura l’affermazione della Corte secondo cui era stata data esecuzione alla transazione nonchè l’affermazione della Corte secondo cui non vi era stata replica da parte dell’Associazione alla tesi secondo cui era stata data iniziale e prolungata esecuzione alla transazione. Rileva che i pagamenti in base alle fatture depositate e certificazioni di pagamento si riferivano agli anni (OMISSIS) ad epoca antecedente la transazione dell'(OMISSIS) con la conseguenza che detti pagamenti non potevano riferirsi al contratto di consulenza ed alla transazione successivi. Osserva che le fatture erano generiche e non specificavano il loro riferimento alla transazione.

8) Con l’ottavo motivo denuncia omessa valutazione di fatto decisivo e ammissibilità e rilevanza della querela di falso della Delib.

Giunta esecutiva 4 aprile 2007, ex art. 221. La Corte era caduta in un evidente errore di valutazione non ammettendo la querela di falso proposta in primo grado e reiterata in appello.

9) Con il nono motivo denuncia violazione dell’art. 1394 c.c., ed omessa valutazione dell’annullabilità per conflitto di interessi tra Associazione e amministratore. Censura la sentenza in quanto la Corte aveva affermato che il conflitto di interessi avrebbe potuto fondare pretese dell’Associazione nei confronti degli amministratori o incaricati ma non poteva essere opposto all’altro contraente.

La giunta esecutiva era stata presieduta da L.B. che insieme al M. avevano intrapreso una serie di azioni contro l’associazione. La Delib. era stata assunta per il tornaconto personale di un amministratore, nella specie il segretario provinciale M..

10) Con il decimo motivo denuncia violazione dell’art. 1460 c.c..

Censura l’affermazione della Corte secondo cui la stessa associazione aveva dichiarato di non voler adempiere e pertanto era fuori luogo l’addebito a controparte di un suo inadempimento. Lamenta che aveva sempre eccepito l’inadempimento del M. che aveva svolto attività in concorrenza con l’associazione.

I motivi, congiuntamente esaminati stante la loro connessione, sono infondati. Premesso che non è ravvisabile la violazione dell’art. 132 c.p.c., atteso che dall’esame complessivo della sentenza sono evincibili le ragioni di fatto e di diritto poste a base dell’opposizione dell’Associazione, deve rilevarsi che le censure riguardano in parte la transazione dell'(OMISSIS) (motivi 1, 2, 3, 4, 5, 7) e per la restante parte la Delib. giunta esecutiva dell’Associazione 4 aprile 2007.

Per quanto riguarda i primi motivi attinenti al negozio transattivo posto a base della richiesta di pagamento formulata dal M. devono rilevarsi, in primo luogo, dei profili di inammissibilità del ricorso. La ricorrente, infatti,non ha depositato detto documento in violazione dell’art. 369 c.p.c..

I motivi, inoltre, difettano di autosufficienza in quanto non è neppure riportato il contenuto della transazione attraverso la trascrizione quantomeno dei punti salienti al fine di consentire a questa Corte di valutare la fondatezza della denuncia di mancanza di un atto transattivo o della sua natura novativa o meno. Tale mancanza ha reso cioè impossibile accertare se effettivamente vi era stata una manifestazione di volontà transattiva o se detta transazione fosse qualificabile o meno novativa onde valutare la fondatezza delle censure a riguardo formulate. Tali deficienze costituiscono violazione del principio di autosufficienza del ricorso che impone che il ricorso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa. (cass. N. 1716/2012). E’ noto che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, espresso nell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4, impone al ricorrente anche la descrizione del contenuto essenziale dei documenti probatori, eventualmente con trascrizione dei passi salienti.(cfr Cass. 1716/2012).

Ciò premesso va, comunque, rilevato l’infondatezza dei motivi con cui la ricorrente si duole che la Corte abbia ritenuto valido un contratto nullo in quanto ratificato attraverso la sua successiva esecuzione in violazione dell’art. 1423 c.c..

La ricorrente, infatti, pur denunciando un vizio della volontà della Associazione in relazione al contratto di transazione concluso con il M., ne eccepisce la nullità senza avvedersi e, quindi senza neppure censurare, che la Corte territoriale ha invece affermato che ” la doglianza dell’associazione può peraltro essere interpretata in un senso che le attribuisca giuridica rilevanza”, quale denuncia di un vizio della volontà dell’Associazione.

Sulla base di tali considerazioni risultano del tutto infondate le censure relative alla violazione dell’art. 1423 c.c., che presuppongono l’avvenuto accertamento di un negozio nullo che nella specie, così come afferma la Corte territoriale, manca potendo, al più, essere ravvisabile, qualora se ne ravvisassero i presupposti un atto annullabile, nonchè irrilevanti le censure circa le affermazioni della Corte sul potere del legale rappresentante della Associazione di sottoscrivere o meno un atto transattivo senza una precedente delibera della giunta, affermazioni rese comunque dalla Corte territoriale “ad abundantiam” non costituendo argomentazioni decisive fondanti il rigetto.

La ricorrente, censura, poi, le affermazioni della Corte secondo cui l’accordo transattivo aveva avuto quantomeno parziale esecuzione.

Deve, in primo luogo, rilevarsi che la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso in cassazione, non riporta, trascrivendolo, neppure il contenuto delle fatture di cui si duole della loro genericità e dell’assenza di riferimento al contratto dell'(OMISSIS).

Le censure della ricorrente attinenti alla prova dell’avvenuto effettuazione di pagamenti in base alla transazione risultano, poi, inammissibili atteso che riguardano valutazioni spettanti alla Corte di merito circa il valore probatorio della documentazione da cui, secondo i giudici di merito, si doveva desumere l’avvenuta esecuzione dell’accordo contenuto nella scrittura dell'(OMISSIS). La Corte ha ritenuto provata la corresponsione di compensi in base alla transazione e con il motivo la ricorrente chiede una nuova valutazione da parte di questa Corte degli elementi probatori già esaminati dai giudici di merito. Deve rilevarsi, inoltre, che la sentenza impugnata è stata depositata dopo l’11 settembre del 2012 e pertanto al ricorso per cassazione è applicabile, quanto all’anomalia motivazionale, l’art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione introdotta con il D.L. n. 83 del 2012, conv. con L. n. 134 del 2012. Nel sistema, l’intervento di modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte, comporta un’ulteriore sensibile restrizione in sede di legittimità, del controllo sulla motivazione di fatto.

Ne consegue che la ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito è ormai sindacabile in sede di legittimità soltanto ove la motivazione al riguardo sia affetta da vizi giuridici, oppure se manchi del tutto, oppure se sia articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi, oppure obiettivamente incomprensibili; mentre non si configura un omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ove quest’ultimo sia stato comunque valutato dal giudice, sebbene la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie e quindi anche di quel particolare fatto storico, se la motivazione resta scevra dai gravissimi vizi appena detti.

Quanto alle censure che attengono alla Delib. 4 aprile 2007, alla sua nullità in quanto assunta senza il numero di componenti della giunta stabilito nello statuto nonchè in ordine alla sua falsità devono sottolinearsi in primo luogo profili di inammissibilità non avendo la ricorrente depositato la Delib. 4 aprile 2007 in violazione dell’art. 369 c.p.c., Le censure difettano, altresì, di autosufficienza in quanto la ricorrente denuncia la nullità della Delib. del 4/4/07 ma non ne riporta gli elementi desumibili dalla stessa da cui deriverebbe il preteso vizio. Deve, inoltre, rilevarsi che l’Associazione da un lato, ipotizza l’invalidità della delibera perchè assunta senza la corretta maggioranza, dall’altro lato ne eccepisce la falsità mostrando in tal modo una evidente contraddizione in ordine alle sue difese.

Le censure, comunque, non colgono la ratio della sentenza con cui la Corte d’appello, sia pure in modo sintetico, ha evidenziato che, oltre ad essere denunciato dall’Associazione un vizio di un atto proprio della stessa contraente mai impugnato dagli amministratori o dai soci cui graverebbe l’onere ai sensi dell’art. 23 c.c., la ricorrente non aveva spiegato in che modo tale accertamento della falsità avrebbe potuto inficiare un contratto stipulato dalla stessa Associazione con un terzo al fine di sottrarsi alle obbligazioni che da tale contratto derivavano all’Associazione stessa. La ricorrente neppure censura l’affermazione della Corte d’appello secondo cui non era spiegata la rilevanza decisiva dell’accertamento della falsità in relazione all’atto transattivo e la sua opponibilità all’altro contraente la cui buona fede non risulta posta in discussione così come il suo legittimo affidamento sulla regolarità della volontà espressa dall’Associazione.

La ricorrente, dunque, non tenta neppure di contrastare l’affermazione della Corte che evidenzia che non era spiegata la rilevanza decisiva dell’accertamento della falsità di detta Delib.

oggetto anche della querela di falso limitandosi a censurare in astratto l’apprezzamento svolto dalla Corte d’appello.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente a pagare le spese processuali. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare Euro 100,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, del comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016

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