Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12100 del 08/05/2019

Cassazione civile sez. trib., 08/05/2019, (ud. 03/10/2018, dep. 08/05/2019), n.12100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4131/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

LIQUIGAS s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore

rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Tullio

Elefante presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in

Roma, alla via Cardinal de Luca n. 10;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli

Venezia Giulia n. 274/11/15 depositata il 6/07/2015, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

03/10/2018 dal consigliere Dott. Succio Roberto.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello della società contribuente, e quindi annullato l’avviso di liquidazione per accise sui prodotti energetici 2010 e 2011;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a un unico motivo;

– resiste la società contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, dello Statuto dei diritti del contribuente, art. 10, della L. n. 448 del 1998, art. 8 comma 1, lett. C), del D.P.R. n. 361 del 1999, art. 1, del D.M. n. 689 del 1996, art. 6, tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere erroneamente la CTR ritenuto che il godimento da parte degli acquirenti il prodotto energetico munito del minor carico tributario, in difetto delle condizioni di legge, non costituisca per la società comportamento sanzionato, quale garante del corretto pagamento dell’accisa, e per aver ritenuto che il beneficio di tal minor imposizione vada a favore del cliente finale, e non della contribuente società;

– il motivo è fondato;

– effettivamente la CTR equivoca, commettendo errore di diritto, tra i soggetti che sono economicamente percossi dall’aumento dell’accisa sugli oli minerali (i consumatori finali) e nei confronti dei quali la L. del 1998 intende evitare che l’incremento fiscale delle accise venga a tradursi in un ulteriore aggravio economico, in quanto immediatamente trasferito dai fornitori sul costo complessivo del combustibile per uso riscaldamento (secondo il meccanismo tipico di traslazione della accisa che è una imposta sui consumi; in tal senso si esprime il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 2, nel testo vigente “ratione temporis”, che, dopo aver individuato al comma 1 il fatto generatore della imposta – “fabbricazione o importazione” del prodotto -, ed al comma 2 il momento in cui la imposta diviene esigibile – “immissione al consumo nel territorio dello Stato”, al successivo comma 4 dispone che “è obbligato al pagamento dell’accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo e, in solido, il soggetto che si sia reso garante di tale pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta…”), ed i soggetti passivi d’imposta indicati puntualmente nel D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 2, comma 4, essendo ricompresi tra questi non soltanto i titolari dei depositi fiscali (D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 5) ma anche i soggetti “garanti”i tali essendo i soggetti (operatori professionali registrati: operatori occasionali non registrati) che nell’esercizio della propria attività professionale sono autorizzati a ricevere, previa registrazione ovvero se a titolo occasionale previa apposita dichiarazione, prodotti soggetti ad accisa (con imposta non assolta) ovvero spediti in regime sospensivo, “garantendo il pagamento dell’accisa” ed assolvendo la imposta al momento del ricevimento del prodotto (D.Lgs. n. 504 del 1995, artt. 1 e 8);

– con riferimento a tali soggetti, depositario autorizzato (titolare e gestore del deposito fiscale: D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 1, comma 2 lett. “e”, ed “f”) ed operatori professionali, i quali in quanto “garanti del pagamento dell’accisa” assumono la posizione di soggetti passivi, non pare dubitabile che il “beneficio” ad essi riconosciuto – da non confondere, pertanto, con lo scopo della legge di impedire la traslazione economica della maggiore imposta a carico dei consumatori finali – non soltanto è commisurato nel “quantum” al corrispondente incremento dell’accisa sul gasolio rifornito ai consumatori finali che la legge intende proteggere, ma è espressamente configurato come “accredito di imposta” a valere, pertanto, in compensazione sul debito per accise che tali soggetti sono tenuti a versare nell’esercizio della loro attività economica per l’immissione in consumo (o la ricezione) di prodotti soggetti alla medesima imposizione, come è dato chiaramente evincere dall’art. 6, commi 3 e 4 del regolamento di cui al D.M. Finanze 2 dicembre 1996, n. 689 (recante “norme per l’effettuazione del rimborso delle imposte sulla produzione e sui consumi”), espressamente richiamato dal D.P.R. 30 settembre 1999, n. 361, art. 1, comma 2 (che disciplina il beneficio accordato dalla L. n. 448 del 1998 come “accredito d’imposta”);

– il riferimento contenuto nel predetto Reg. n. 689 del 1996 al “depositarlo autorizzato” ed alroperatore professionale” (art. 6, comma 4) non pone difficoltà interpretative laddove viene precisato che ciascuno di tali soggetti può avvalersi dell’accredito “a scomputo di versamenti d’imposta che sia tenuto ad effettuare”. Analogamente il comma 3 dell’art. 6 del medesimo regolamento non lascia adito a dubbi che il credito d’imposta sia accordato esclusivamente ai soggetti passivi delle accise, da un lato imponendo al beneficiario dell’accredito di indicare nella domanda di rimborso da trasmettere all’UTF (ora Agenzia delle Dogane) “l’impianto (ndr. di estrazione del prodotto) presso cui verrà utilizzato l’accreditò”, dall’altro essendo tenuto l’esercente di tale impianto ad eseguire le prescritte registrazioni “effettuata l’immissione in consumo del prodotto per l’importo di accisa per il quale viene utilizzato l’accredito”;

– ancora, la locuzione “esercenti impianti o depositi a scopo commerciale, dove sono detenuti prodotti soggetti od assoggettati ad accisa”, contenuta nel D.P.R. n. 361 del 1999, art. 1, comma 21 coincide con le diverse categorie dei soggetti passivi d’imposta individuate nel D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 2 e soltanto a tali soggetti è concesso il beneficio mediante accredito d’imposta, non, come erroneamente ritiene la CTR anche nel passaggio evidenziato in “neretto”, agli acquirenti – consumatori finali del prodotto: l’obbligo imposto ai fornitori (soggetti passivi) di praticare un prezzo “che trasferisca all’acquirente il predetto beneficio”, deve intendersi pertanto nel senso che la riduzione del prezzo di vendita del gasolio destinato ad uso riscaldamento a favore dei residenti nei comuni ricadenti nelle zone climatiche o geografiche indicate dalla legge, costituisce il presupposto di fatto considerato dalla legge come “condicio sine qua non” per fruire del beneficio fiscale mediante concessione del credito sull’accisa, rimanendo del tutto estranea alla previsione normativa ed al sistema voluto dal Legislatore nell’organizzare le misure compensative dell’incremento delle accise sugli oli minerali l’ipotesi, che sembra invece essere stata fatta propria dal Giudice di appello, della erogazione di una sovvenzione economica, direttamente a favore dei consumatori finali, mediante accollo all’Erario di una quota del prezzo di vendita del gasolio (vedi Cass. 11172/2013);

– va poi ulteriormente chiarita l’inapplicabilità dell’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente al caso di specie; è chiaro dalla lettura della sentenza impugnata come la verifica delle autocertificazioni sia avvenuta dopo l’attività di immissione in consumo, e pertanto non può sostenersi che su tale controllo (operato in seguito) abbia potuto (prima) far affidamento alcuno la società contribuente;

– inoltre, quanto al difetto di responsabilità per assenza di colpevolezza, sotto il profilo della mancanza di diligenza, è altrettanto evidente dalla lettura della sentenza della CTR che a partire dal 1.1.2010 (il provvedimento impugnato è del 30.11.2012) l’ambito di applicazione del beneficio aveva avuto applicazione più contenuta; conseguentemente l’Agenzia delle Dogane aveva inviato istruzioni ai fornitori in merito;

– in tal situazione, certo è privo della necessaria diligenza il comportamento della società contribuente che nel 2010 ha erogato a prezzo ridotto il GPL sulla base di certificazioni precedenti alla modifica normativa del 2010 oggetto anche di specifiche istruzioni operative a valere come allerta da parte dell’Agenzia delle Dogane;

– il ricorso va quindi accolto e, non sussistendo necessità di ulteriori valutazioni in fatto, la controversia può decidersi nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

– sussistono giustificate ragioni, stante la particolarità delle questioni, per compensare le spese dei gradi del merito.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; compensa le spese dei giudizi di entrambi i gradi del merito e condanna parte soccombente alla rifusione delle spese di legittimità che liquida in Euro 2.300, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA