Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1210 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 21/01/2021), n.1210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11349/2014 R.G. proposto da:

Associazione Professionale RODL & PARTNER, con sede in Milano, in

persona del socio e rappresentante B.S., rappresentata e

difesa, dall’avvocato Mari Alessandra ed elettivamente domiciliata

presso il suo studio in Roma, Piazza Santa Anastasia n. 7 (pec:

alessandra.mari.legalmail.it. fax 06.3223394);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n.

12;

– resistente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 131/29/2013, pronunciata il 25.9.2013 e depositata il

6.11.2013;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21 ottobre 2020 dal Consigliere Saieva Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. L’Agenzia delle Entrate di Milano procedeva al recupero di crediti d’imposta di Euro 52.591,00 nei confronti dell’Associazione professionale RODL & Partners la quale proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, deducendo che l’ufficio non aveva tenuto conto della dichiarazione integrativa presentata con la quale esponeva di vantare un credito di Euro 55.004,00; credito derivante da aspettativa maturata dall’associazione ricorrente di un’invalidazione della normativa ILOR da parte della Corte di Giustizia UE.

2. La C.T.P. respingeva il ricorso ritenendolo infondato.

3. L’associazione proponeva quindi appello, reiterando le medesime eccezioni già prodotte nel corso del primo giudizio, ma la Commissione tributaria regionale della Lombardia con sentenza n. 131/29/2013, pronunciata il 25.9.2013 e depositata il 6.11.2013 rigettava il gravame della contribuente, affermando di condividere le conclusioni cui erano pervenuti i giudici di primo grado.

4. L’associazione ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi avverso il quale l’Agenzia delle Entrate, non costituita nei termini di legge mediante controricorso, si è riservata di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

5. Il ricorso è stato fissato nella camera di consiglio del 21 ottobre 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380-bis1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo di ricorso l’associazione contribuente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e art. 342 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.) lamentando che erroneamente i giudici d’appello avevano ritenuto il difetto di specificità dei motivi, in quanto erano state riproposte in appello le stesse argomentazioni “spese” nel corso del primo grado di giudizio, ritenute dall’appellante idonee a confutare la pretesa impositiva dell’amministrazione finanziaria.

Detta censura è fondata.

Invero, secondo l’insegnamento di questa Corte, “in tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (Cass. Sez. 6-5, 22/01/2016, n. 1200; Cass. Sez. 6-5, 05/10/2018 n. 24641; Cass. Sez. 6-5, n. 7369 del 22/03/2017; nonchè, Cass. Sez. un. 16/11/2017, n. 27199).

La statuizione di inammissibilità del gravame si pone dunque in contrasto col principio di questa Corte secondo cui il requisito della specificità dell’appello non può essere inteso nel senso che l’appellante sia tenuto a ricercare nuovi argomenti giuridici a sostegno dell’impugnazione, quasi che gli sia precluso di sottoporre all’esame del giudice del gravame quelli già respinti dal primo giudice (cfr. Cass. Sez. 5, 19/12/2018, n. 32838).

2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione dei principi generali in materia di “comunicazioni di regolarità e/o irregolarità” desumibili dal D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36-bis e 36-ter – Violazione dei principi generali in materia di motivazione degli atti sfavorevoli al contribuente desumibili dagli artt. 6 e 7 Statuto del contribuente violazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, artt. 1 e 13″ (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3).

Detto motivo risulta inammissibile, per difetto di interesse, essendo priva di rilievo l’affermazione della C.T.R., la quale, pur avendo dichiarato l’inammissibilità del gravame, avrebbe comunque testualmente affermato ad abundantiam: “nel merito vanno condivise e confermate le argomentazioni dei giudici di primo grado che hanno annullato la dichiarazione integrativa presentata da parte contribuente”.

Invero appare ultronea qualsiasi argomentazione impropriamente svolta dalla C.T.R. in sentenza, per escludere la fondatezza, nel merito, dei motivi d’appello, atteso che, una volta spogliatasi della potestas iudicandi sul merito della controversia, doveva arrestarsi alla pronuncia di inammissibilità del gravame, con la quale aveva definito e chiuso il giudizio, (cfr. per tutte, fra molte, Cass. S.U. 30/10/2013, n. 24469).

3. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il primo motivo del ricorso va accolto; il secondo va dichiarato inammissibile, mentre restano assorbiti il terzo motivo con il quale si deduce “nullità della sentenza per violazione del principio generale del contraddittorio e della parità delle armi desumibile dal principio dell’equo processo di cui all’art. 111 Cost. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) ed il quarto motivo nel quale si deduce violazione dell’art. 111 Cost. in relazione alla mancanza assoluta dl motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

4. All’accoglimento del primo motivo del ricorso conseguono la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, per l’esame del merito dell’appello, al Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, che regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il secondo motivo ed assorbiti il terzo e quarto; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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