Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1210 del 21/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1210 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 2836-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
FALLIMENTO MARSTEF SRL;
– intimato avverso la ‘sentenza n. 716/14/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 23/11/2010, depositata
1’01/12/2010;

Data pubblicazione: 21/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, riformando la sentenza di
primo grado, ha annullato gli avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio aveva rideterminato
il volume d’affari ed il reddito della società per gli anni d’imposta dal 1997 al 2002 sulla scorta
di una segnalazione dell’Inps con cui si evidenziava che nel periodo dal 1997 al 2003 la società
poi fallita si era avvalsa di lavoratori non registrati nelle scritture aziendali.
La Commissione Tributaria Regionale ha motivato la propria decisione sul rilievo di fatto che
la contribuente aveva regolarmente indicato il proprio reddito d’impresa in scritture contabili
che non erano state contestate dall’Ufficio e sull’argomento di diritto che, in presenza di una
contabilità regolare, la mancata registrazione di un lavoratore nell’ambito delle scritture
aziendali non giustificherebbe l’accertamento induttivo ai sensi dell’articolo 39 d.p.r. 600/73.
Con i due motivi di ricorso – rispettivamente riferiti al vizio di violazione di legge (articoli 39,
secondo comma, lettera d), d.p.r. 600/73 e 54, terzo comma, d.p.r. 633/72, nonché articolo
2697 cc) ed al vizio di contraddittoria motivazione su un fatto decisivo e controverso – la
difesa erariale in sostanza lamenta che il giudice territoriale abbia giudicato illegittimo
l’accertamento induttivo per il fatto che la contribuente tenesse le scritture contabili, pur se in
tali scritture era stata omessa la annotazione della (pacifica) esistenza di rapporti di lavoro non
registrati.
Il Fallimento non si è costituito in questa sede.
Il ricorso appare manifestamente fondato.
Quanto al primo motivo, si osserva che l’affermazione in diritto della Commissione Tributaria
Regionale secondo cui, in presenza di una contabilità regolare, la mancata registrazione di un
lavoratore nell’ambito delle scritture aziendali non giustificherebbe l’accertamento induttivo è
in palese contrasto con le disposizioni dettate dagli articoli 39 d.p.r. 600/73 e 54 d.p.r. 633/72.
Questa Corte infatti ha già avuto modo di chiarire che “In tema di accertamento delle imposte,
il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, fa salva la possibilità di desumere l’esistenza di attività non
dichiarate, facendo ricorso a presunzioni semplici, assistite dalla connotazione civilistica di
cui agli artt. 2727 – 2729 c.c.. Ne consegue l’ammissibilità dell’accertamento induttivo del
reddito, pur in presenza di scritture contabili formalmente corrette, qualora la contabilità
possa essere considerata complessivamente ed essenzialmente inattendibile, in quanto
configgente con l’accertamento della presenza di forza lavoro non dichiarata.”; così Cass.
5731/12; vedi anche Cass. 2593/11, dove si sottolinea che il divieto di doppia presunzione non
può ritenersi violato nel caso in cui dal fatto noto dalla presenza di costi non registrati per la
Ric. 2012 n. 02836 sez. MT – ud. 04-12-2013
-2-

« L’Agenzia delle Entrate ricorre contro il Fallimento MAR.STEF srl per la cassazione della

retribuzione di un dipendente non regolarmente assunto si risalga – in forza della presunzione
legale di cui all’articolo 39, primo comma, lett. d), d.p.r. 600/1973, che è onere del
contribuente vincere – al fatto ignorato della maggior redditività dell’impresa.
Quanto al secondo motivo di ricorso, appare palese la contraddittorietà in cui incorre la
motivazione della sentenza gravata laddove, a pagina 3, dà atto dell’omessa registrazione di un
lavoratore e contestualmente afferma che nelle scritture della contribuente non sussisterebbero

In definitiva entrambi i motivi di ricorso appaiono fondati e pertanto si propone
l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza gravata e il rinvio alla Commissione
Tributaria Regionale, in altra composizione.»;

che l’intimato non si è costituito;
che non sono state depositate memorie difensive;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla
ricorrente;
che il Collegio condivide gli argomenti esposti nella relazione;
che pertanto si deve accogliere il ricorso e cassare la sentenza gravata, con
rinvio alla Commissione Tributaria Regionale, che regolerà anche le spese del
giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia alla
Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che regolerà anche le spese del
giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2013.

“omissioni ed inesatte indicazioni”.

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