Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1210 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/01/2011, (ud. 17/11/2010, dep. 20/01/2011), n.1210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21060-2006 proposto da:

TELECOM ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA EMILIA 88, presso lo studio

dell’avvocato VINTI STEFANO, che lo rappresenta e difende giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI GENOVA 1, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ape legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4638/2006 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

ROMA, depositata il 25/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2010 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CORSINI FEDERICA per delega Avv.

VINTI STEFANO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI PIETRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nella denuncia dei redditi relativi al 1983, la Società Nuova Italsider s.p.a. espose il credito di imposta del 42,85% sui dividendi incassati nel periodo. Assumendo che le sarebbe viceversa spettato il credito del 56,25%. in base alla L. 25 novembre 1983, n. 649, chiese il rimborso della differenza ed impugnò il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza. Il ricorso fu accolto in primo grado ma respinto in appello e dalla Commissione Tributaria Centrale. La Telecom Italia s.p.a., succeduta per incorporazione alla Nuova Italsider, ricorre per violazione di legge avverso la sentenza della CTC. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente invoca il disposto della L. 25 novembre 1983, n. 646, art. 2, comma 1: “Con decorrenza dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’aliquota dell’IRPEG è elevata al 36% e il credito d’imposta di cui alla L. 16 dicembre 1977, n. 904, art. 1 è stabilito nella misura uniforme di 9/16 degli utili che concorrono a formare il reddito imponibile dei soci”.

Poichè la legge è entrata in vigore il 1 dicembre 1983, i dividendi percepiti durante il periodo d’imposta 1983 avrebbero attribuito, secondo la ricorrente, il credito di imposta del 56,25% (pari ai 9/16) del loro ammontare.

La tesi è infondata. Essa trascura la essenziale rilevanza del collegamento, risultante dalla formula della disposizione e corrispondente alla logica dell’istituto, fra l’aliquota pagata dalla società per azioni sugli utili distribuiti ed il beneficio attribuito al percettore di essi, inteso ad evitare la doppia imposizione sul medesimo reddito. Poichè, scontando l’aliquota irpeg del 36%, la società paga 36 punti di imposta per ogni 64 punti di reddito distribuito, al percettore degli utili azionari spetta un credito di 36 punti per ogni 64 punti di reddito incassato (nove sedicesimi di 64 uguale a 36). La formula: “il credito di imposta di cui alla L. 16 dicembre 1977, n. 904, art. 1 è stabilito nella misura uniforme di 9/16 degli utili che concorrono a formare il reddito imponibile dei soci” va dunque letto in stretta connessione con la frase cui fa seguito: “l’aliquota dell’IRPEG è elevata al 36%”. Sicchè se quest’ultima aliquota è applicabile agli utili societari realizzati “Con decorrenza dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge”, e cioè nell’esercizio sociale ordinariamente chiuso il 31 dicembre 1983 (in ogni caso non prima del 1 dicembre 1983), il corrispondente credito di imposta del 56,25% spetta ai percettori di quei redditi;

realizzati nel 1983 ma risultanti dai bilanci 1983 approvati nel 1984 e distribuiti non prima del 1984. Gli utili percepiti nel 1983, cui si riferisce la pretesa di rimborso azionata in giudizio, non rientrano nel regime della normativa invocata.

Le spese del giudizio debbono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio, liquidate in Euro 7.700,00, di cui Euro 7.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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