Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1210 del 18/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2018, (ud. 08/11/2017, dep.18/01/2018),  n. 1210

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Comune de L’Aquila propone tempestivo ricorso per cassazione articolato in un unico motivo avverso la sentenza resa dal Tribunale dell’Aquila in grado di appello n.334 del 2016, notificata il 14.4.2016, nei confronti di B.L..

Questa la vicenda: il B. conveniva in giudizio il Comune de L’Aquila chiedendone la condanna al risarcimento dei danni provocati alla sua vettura dalla presenza di una buca, non segnalata nè visibile, su una strada del territorio comunale, nella misura di Euro 919,00, oltre interessi e rivalutazione e comunque entro i limiti di competenza per valore del giudice di pace.

La domanda veniva accolta dal giudice di pace, che condannava il Comune al versamento di Euro 700 circa.

Il Tribunale de L’Aquila dichiarava inammissibile l’appello proposto dal Comune, per violazione dell’art. 339 c.p.c., comma 3, ritenendo che le sentenze del giudice di pace di valore inferiore a 1.100,00 Euro siano appellabili solo per la violazione di norme sul procedimento, di norme costituzionali, comunitarie e di violazione del principi regolatori della materia, ciò a prescindere dal fatto che la controversia sia stata decisa in primo grado secondo equità o secondo diritto.

Aggiungeva che il riferimento, nelle conclusioni dell’attore, ad ogni maggior somma rispetto a quella domandata purchè entro i limiti di valore del giudice adito fosse inidoneo, per la sua genericità, ad incidere sul valore della causa.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata all’interno della sezione prevista dall’art. 376 c.p.c., a seguito di proposta del relatore nel senso della manifesta fondatezza del ricorso.

Il collegio, previa discussione in camera di consiglio, ha condiviso la proposta del relatore.

E’ ben vero, infatti, che per individuare se una sentenza emessa dal giudice di pace sia o meno appellabile senza dover sottostare ai limiti di cui all’art. 339 c.p.c., comma 3, occorre far riferimento al valore della causa come indicato nella domanda.

La decisione impugnata non tiene però conto del consolidato orientamento di legittimità secondo il quale “ove l’attore integri e completi una richiesta specificamente quantificata nel suo ammontare, con una ulteriore sollecitazione rivolta al giudice a determinare il dovuto “in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia”, questa seconda indicazione ha un contenuto sostanziale (e non è rilevante che essa corrisponda alla prassi, per cui possa essere definita “di stile”). La formula in questione manifesta cioè la ragionevole incertezza della parte sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione senza essere vincolato all’ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche; ne discende che la suddetta richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma domandata, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della seconda proposizione dell’art. 14 c.p.c., si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice adito (si veda la sentenza di questa Corte n. 9432 dell’11 giugno 2012; Cass. n. 6053 del 2013; v. anche Cass. n. 10921 del 2013).

Come già affermato da Cass. 22759 del 2013, nel giudizio innanzi al giudice di pace, proposta una domanda di risarcimento del danno con l’espressa quantificazione di esso in una somma determinata, oppure nella somma che risulterà dovuta e comunque entro i limiti della competenza per valore del giudice adito, deve escludersi che la stessa sia stata contenuta entro il limite stabilito dall’art. 113 c.p.c. per la decisione della causa secondo equità. Ne consegue che la sentenza è impugnabile con l’appello, senza che rilevi, in senso contrario, che l’attore, in sede di precisazione delle conclusioni, abbia contenuto la domanda entro il suddetto limite, dato che il momento determinante ai fini dell’individuazione della competenza è quello della proposizione della domanda.

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata al Tribunale de L’Aquila per lo svolgimento del giudizio di appello ed anche affinchè liquidi le spese di questo giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale de L’Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 8 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA