Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 121 del 08/01/2020

Cassazione civile sez. III, 08/01/2020, (ud. 30/09/2019, dep. 08/01/2020), n.121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4365-2014 proposto da:

CASA GENERALIZIA DELL’ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO

FATEBENEFRATELLI, titolare dell’Ospedale S. GIOVANNI CALIBITA

FATEBENEFRATELLI, in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PADRE SEMERIA 33, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO DI MAURO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED, in persona

del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVUOR 17, presso lo studio dell’avvocato MICHELE ROMA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO FRANCESCO

GALANTINI;

– controricorrente –

e contro

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP A RL, DUOMO UNI ONE

ASSICURAZIONI SPA, P.B., C.E., L.V.L.;

– intimati –

Nonchè da:

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP A RL, in proprio e quale

avente causa di VERONA ASSICURAZIONI SPA, in persona del

procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE,

38, presso lo studio dell’avvocato PIERFILIPPO COLETTI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 4074/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che ha chiesto

l’accoglimento del motivo 2 del ricorso principale e il rigetto del

ricorso incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO, che ha concluso per l’accoglimento motivo 2 del

ricorso principale, rigetto ricorso incidentale;

udito l’Avvocato DI MAURO FRANCESCO;

udito l’Avvocato FORTE CRISTINA per delega;

udito l’Avvocato COLETTI FILIPPO;

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 18037/2006 rigettava la domanda di condanna al risarcimento danni per responsabilità professionale medica, proposta da P.B. nei confronti della struttura ospedaliera Casa Generalizia Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio-Fatebenefratelli e dei medici curanti, e “conseguentemente” anche la domanda condizionata di garanzia impropria, proposta dall’Ospedale convenuto nei confronti delle società assicurative La Società Cattolica Ass.ni coop. a r.l., Duomo Ass.ni s.p.a., Verona Ass.ni s.p.a. e Sompo lapan Insurance Company of Europe Ltd, le quali tutte aveva provveduto a chiamare in causa per essere manlevato dalla responsabilità civile.

La Corte di appello di Roma, accogliendo la impugnazione del P., con sentenza 16.7.2013 n. 4074, in riforma della decisione di prime cure, accertava la responsabilità dei sanitari nonchè, ai sensi dell’art. 1228 c.c., della struttura ospedaliera che condannava in solido al risarcimento del danno, liquidato in Euro 6.606,96 oltre accessori; rigettava, invece, la domanda di manleva riproposta dalla Casa generalizia nei confronti delle società assicurative.

Il Giudice di appello, quanto alla polizza 3737 stipulata in data 28.12.2000 dalla “Provincia Religiosa di San Pietro Fatebefratelli” per conto delle strutture ospedaliere da essa dipendenti (per il periodo 1.1.2001-31.12.2001, prorogato – con appendici di polizza – negli anni 2002 e 2003), rilevava che l’Ospedale appellato non era ricompreso tra gli originari enti assicurati, e che pure essendo stata ad esso “estesa” tale polizza assicurativa della responsabilità civile – con successivo “Atto di variazione”, stipulato il 7.2.3003 e con decorrenza di efficacia dall’8.2.2003 -, non poteva, tuttavia trovare applicazione anche all’Ospedale la clausola “claims made” – che copriva anche i sinistri verificatisi non oltre il triennio antecedente l’inizio della garanzia contrattuale, nel caso in cui le richieste risarcitorie fossero pervenute durante l’anno di efficacia del contratto -, in quanto l’applicazione della stessa era stata pattuita in funzione meramente transitoria ed era convenzionalmente subordinata all’accertamento giudiziale della insussistenza dell’obbligo indennitario gravante su Assitalia Ass.ni s.p.a., in virtù della polizza (OMISSIS) stipulata – a favore delle sole originarie strutture ospedaliere- a copertura dei rischi verificatisi nel triennio 1998-2000, con la conseguenza che l’Ospedale appellato, che non risultava essere stato assicurato nel triennio anteriore con Assitalia s.p.a., non poteva invocare la clausola in questione per il fatto dannoso che si era verificato il (OMISSIS).

Quanto, invece, alla polizza assicurativa della responsabilità civile, stipulata dall’Ospedale con Sompo Japan Insurance Company of Europe Ltd, per il periodo 8.2.2002-8.2.2003, anch’essa dotata di clausola “claims made” relativa a sinistri verificatasi entro l’anno anteriore l’inizio di efficacia della polizza, purchè la denuncia di sinistro fosse stata presentata durante il periodo di operatività della garanzia, la Corte territoriale rilevava la carenza della seconda condizione indicata, essendo stato denunciato il sinistro soltanto il 21 luglio 2003, quando il contratto non era più vigente.

La sentenza di appello, notificata in data 12.12.2014, è stata impugnata dalla Casa Generalizia con ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resistono con distinti controricorsi, da un lato, La Società Cattolica Ass.ni coop. a r.l. (anche n. q. di cessionaria del portafoglio di Verona Ass.ni s.p.a.) unitamente a Duomo Unione Ass.ni s.p.a. le quali hanno proposto anche ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, dall’altro Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Ltd.

Non hanno svolto difese P.B., C.E. e L.V.L., cui il ricorso principale è stato notificato, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., in data 10.2.2014 ed il ricorso incidentale è stato notificato in data 20.3.2014.

Il procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte instando per l’accoglimento del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale.

Le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale va dichiarato inammissibile l’intervento nel giudizio di legittimità spiegato da Berkshire Hathaway International Insurance Ltd quale “cessionaria del portafoglio assicurativo di Sompo Japan”. Deve infatti essere ribadito il principio secondo cui il successore ex art. 111 c.p.c. non può intervenire nel giudizio di legittimità mancando una espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell’autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito. La suddetta facoltà deve, tuttavia, essere riconosciuta al medesimo nell’ipotesi di mancata costituzione del dante causa, ai fini dell’esercizio del potere d’azione derivante dall’acquistata titolarità del diritto controverso, determinandosi, in difetto, un’ingiustificata lesione del suo diritto di difesa (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 5759 del 23/03/2016; id. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 20565 del 07/08/2018; id. Sez. 5 -, Ordinanza n. 33444 del 27/12/2018; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 25423 del 10/10/2019).

Nella specie Sompo Japan ha partecipato ai gradi di merito e svolto difese, con controricorso, anche nel giudizio di legittimità e dunque difettano le condizioni di ammissibilità dell’ampliamento soggettivo del giudizio al successore a titolo particolare.

Occorre esaminare in via preliminare il motivo dedotto con ricorso incidentale dalle società assicurative Cattolica e Duomo in quanto, ove fondato, è idoneo a definire in via pregiudiziale, con pronuncia in rito, il giudizio.

Le società impugnano la sentenza di appello per violazione e falsa applicazione degli artt. 112,324,343,346 c.p.c., dell’art. 2909 c.c. nonchè per omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

Sostengo le ricorrenti incidentali che il Giudice del gravame avrebbe pronunciato illegittimamente sulla domanda di garanzia, nonostante la eccezione – dalle stesse società formulata nella comparsa di costituzione in grado di appello – della intervenuta formazione del giudicato interno, in mancanza di impugnazione incidentale condizionata della Casa Generalizia del capo della sentenza del Tribunale che aveva rigettato detta domanda: in ogni caso, quando anche si fosse dovuta ritenere assorbita la domanda di garanzia nella pronuncia del Tribunale di rigetto della pretesa formulata dal danneggiato, resa in relazione al rapporto principale di accertamento della responsabilità, l’Ospedale, comunque, era tenuto a proporre appello incidentale per vedere riesaminata anche la domanda di manleva, non essendo idonea all’uopo la mera riproposizione della domanda ai sensi dell’art. 346 c.p.c..

La censura è inammissibile, quanto al dedotto vizio di “errore di fatto” ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’errore in cui sarebbe incorso il Giudice di appello nel non rilevare il giudicato interno e comunque nel procedere all’esame della domanda di garanzia, in difetto di specifico motivo di impugnazione incidentale, integra un vizio di legittimità che non ricade nell’ambito del mero “errore di fatto” censurabile in relazione al diverso paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – atteso che, nel sindacato di legittimità, l’attività processuale del Giudice viene in rilievo, non come valutazione di un “fatto” ma in relazione esclusivamente ai suoi “effetti” interni al giudizio, in base al principio affermato da questa Corte, secondo cui il vizio processuale, dedotto in sede di legittimità, non può scindersi nella sua componente fattuale ed in quella normativa, posto che il sindacato di legittimità non può che avere ad oggetto il “fatto processuale” unitariamente considerato, in relazione al concreto svolgimento delle attività compiute dalle parti e dal Giudice, con la conseguenza che – una volta ritualmente dedotto il vizio di nullità processuale – la Corte non incontra limiti all’accesso diretto agli atti del processo onde verificare se l’attività compiuta dal Giudice corrisponda o meno allo schema legale della norma processuale: l’errore processuale pertanto, va riconosciuto per tale, tanto nel caso in cui il potere esercitato dal Giudice non corrisponda a quello attribuito dalla norma, eccedendo dai limiti imposti od insussistendo i presupposti previsti dalla norma processuale; sia nel caso in cui il potere, se pure in astratto conforme a quello previsto dalla norma processuale, tuttavia viene esercitato in base ad una errata valutazione del “fatto processuale” che la norma considera in astratto come elemento presupposto dell’effetto processuale (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012).

Tanto premesso, e ricondotto il vizio nell’ambito proprio della nullità processuale (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), osserva il Collegio che dall’esame della “comparsa di costituzione in grado di appello” dell’Ospedale, emerge che l’unico motivo di gravame incidentale investiva il capo sulle spese di lite, mentre, quanto al rapporto di garanzia – introdotto in primo grado con gli atti di chiamata in causa della società assicurative – l’Ospedale si era limitato a riproporre, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., la domanda condizionata.

Gli argomenti posti a base della censura sono duplici:

la sentenza del Tribunale conteneva in dispositivo anche il rigetto della domanda di garanzia impropria (“….il Tribunale…. rigetta sia la domanda proposta dall’attore…..che quella proposta….nei confronti delle chiamate in causa”).

– l’Ospedale, in ogni caso, se voleva vedere riesaminata la domanda di garanzia avrebbe dovuto proporre appello incidentale.

Il motivo è infondato in relazione ad entrambi i profili indicati.

Per giurisprudenza consolidata di questa Corte l’interpretazione del giudicato, sia esso interno od esterno, va effettuata alla stregua non soltanto del dispositivo della sentenza, ma anche della sua motivazione: in particolare, il giudice del merito, nell’indagine volta ad accertare l’oggetto ed i limiti del giudicato esterno, non può limitarsi a tener conto della formula conclusiva in cui si riassume il contenuto precettivo della sentenza previamente pronunziata e divenuta immodificabile, ma deve individuarne l’essenza e l’effettiva portata, da ricavarsi non solo dal dispositivo, ma anche dai motivi che la sorreggono, costituendo utili elementi di interpretazione le stesse domande delle parti, il cui rilievo a fini ermeneutici, se non può essere proficuamente utilizzato per contrastare i risultati argomentabili alla stregua di altri elementi univoci che inducono ad escludere un’obiettiva incertezza sul contenuto della pronuncia, può tuttavia avere una funzione integratrice nella ricerca degli esatti confini del giudicato ove sorga un ragionevole dubbio al riguardo (il principio è ininterrottamente affermato, Si vedano Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 6559 del 10/06/1995 fino alla più recente Corte cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19252 del 19/07/2018).

Dall’esame della sentenza di prime cure appare evidente ed inequivoco che il Giudice di merito non ha affatto preso in considerazione le ragioni della domanda di garanzia, nè ha pronunciato espressamente sulle eccezioni che erano state formulate dalle società chiamate in causa, essendosi limitato, invece, ad accertare l’insussistenza dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria avanzata da P.B. nei confronti della struttura ospedaliera, e ritenendo conseguentemente – in assenza della “condizione” di soccombenza della convenuta Casa Generalizia, alla quale era stato subordinato espressamente l’esame del rapporto di garanzia – che non dovesse accogliersi neppure la domanda di garanzia (cfr. in motivazione “la domanda risarcitoria quindi va rigettata e conseguentemente vanno rigettate le domande di garanzia”). La inappropriata formula lessicale utilizzata, non induce alcun dubbio sull’assenza di qualsiasi pronuncia di merito concernente il rapporto assicurativo, dovendo intendersi, pertanto correttamente, che il Tribunale abbia voluto ritenere la insussistenza del “fatto-condizionante” (id est la soccombenza dell’ente assicurato nella causa principale di responsabilità civile) a prescindere quindi dalla verifica dei fatti costitutivi della pretesa contrattuale, e dunque la mera insussistenza dell’obbligo di pronuncia sulla domanda condizionata, il che è a dire che l’accertamento della causa connessa di garanzia impropria rimaneva assorbito nella pronuncia che accertava l’inesistenza della responsabilità civile e dell’obbligo risarcitorio dell’Ospedale, difettando quindi la condizione presupposta del rischio assicurato.

Escluso il giudicato interno sul rapporto di garanzia, deve altresì escludersi che la domanda condizionata di manleva, dichiarata assorbita in primo grado, avrebbe dovuto essere necessariamente introdotta avanti il Giudice del gravame con apposito appello incidentale.

Le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo il contrasto giurisprudenziale, hanno infatti evidenziato come la esigenza della impugnazione ex art. 343 c.p.c. trovi fondamento nella situazione di soccombenza della parte, in quanto esigenza determinata dalla necessità di dover contestare l’accertamento sfavorevole- contenuto in sentenza contrapponendo gli argomenti in fatto e diritto indispensabili, da un lato, a confutare la costruzione giuridica del primo Giudice, e dall’altro a formulare una diversa ricostruzione alternativa idonea a fondare un diverso accertamento -favorevole alla parte- del rapporto controverso: con la conseguenza che onerare la parte della impugnazione (e della conseguente osservanza dei relativi termini di decadenza, e di notifica alle controparti), risulterebbe eccedente rispetto al principio di proporzionalità (ed alla economia dei mezzi giuridici ed in particolare processuali) che deve assistere, anche all’interno del processo, il rapporto tra mezzi e fini, sicchè difettando la situazione di soccombenza sulla domanda od eccezione proposta la parte, in assenza di alcuna pronuncia anche implicita, bene può limitarsi ad utilizzare il più agevole mezzo della “riproposizione” ex art. 346 c.p.c. per sottoporre al Giudice del gravame la questione sulla quale il Giudice di prime cure ha volontariamente omesso di decidere (nella specie non essendosi realizzato, in giudizio, il presupposto necessario, al verificarsi del quale l’esame della questione era stato subordinato).

La censura dedotta dalle ricorrenti incidentali va pertanto rigettata alla stregua del principio secondo cui, in caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all’accoglimento, la devoluzione di quest’ultima al giudice investito dell’appello sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda ai sensi dell’art. 346 c.p.c. (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 7700 del 19/04/2016, cui si sono conformate le successive sezioni semplici: Corte cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 832 del 16/01/2017; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2991 del 07/02/2018; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 17029 del 28/06/2018).

Venendo all’esame del ricorso principale proposto da Casa Generalizia dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio-Fatebenefratelli, il Collegio osserva quanto segue.

Vanno disattese le eccezioni, proposte dalle controricorrenti Cattolica-Duomo, volte a alla dichiarazione di inammissibilità dei motivi di ricorso per difetto di “autosufficienza” e per surrettizia impugnazione di errore di fatto anzichè di errore di diritto, in quanto rivestono carattere meramente di stile, essendo formulate attraverso la riproduzione di noti principi di diritto, ma in modo generico ed avulso dalla concreta formulazione dei motivi di ricorso principale.

Del pari infondate sono le eccezioni dirette a contestare la omessa riproduzione integrale del contenuto della polizza: la controversia, infatti, ha per oggetto esclusivamente la interpretazione che è stata fornita dalla Corte d’appello della clausola “claims made”, il cui contenuto risulta trascritto nella parte espositiva del ricorso.

Primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1364 e 1367 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Afferma l’Ospedale che la Corte territoriale avrebbe violato i criteri ermeneutici di cui agli art. 1362 e 1363 c.c. laddove ha statuito che la clausola “claims made” inserita nella polizza 3737, in quanto riferibile al triennio 1998-2000 e condizionata alla inoperatività del pregresso rapporto assicurativo con Assitalia s.p.a., non era applicabile a favore del nuovo ente assicurato mediante atto di “estensione” della polizza. Diversamente, secondo il ricorrente principale, la estensione includeva anche detta clausola come emergeva dalla comune intenzione delle parti contraenti, individuabile:

dal tenore testuale dell'”Atto di variazione” del 7.2.2003, nel quale veniva espressamente affermato che, trattandosi l’Ospedale di struttura riconducibile alla Provincia Religiosa San Pietro Fatebenefratelli, “si intende estendere le garanzie operanti….fermo il resto” anche alla Casa Generalizia, comprendendo pertanto tale estensione tutte le clausole e condizioni, ivi inclusa la clausola “claims made” dalla unitarietà sistematica delle clausole contrattuali della polizza, che non potevano, quindi, essere isolate e ricevere un trattamento differenziato in ordine alla generale estensione della polizza assicurativa all’Ospedale.

Secondo motivo: violazione degli artt. 1362,1363,1364,1367 e 1368 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene la ricorrente principale Casa Generalizia che la interpretazione fornita dalla Corte d’appello, se intesa ad escludere l’applicabilità della clausola “claims made” all’Ospedale, per il solo fatto che quest’ultimo, nel triennio precedente alla stipula in data 20.12.2000 della originaria polizza (poi prorogata ed estesa nel 2003 anche alla Casa Generalizia), non aveva intrattenuto con Assitalia s.p.a. alcun rapporto di garanzia assicurativa, veniva a collidere con la norma dell’art. 1362 c.c., comma 1, e dell’art. 1363 c.c., atteso che il riferimento al rapporto assicurativo pregresso (ed all’accertamento giudiziale della inesistenza di una concorrente prestazione indennitaria), non doveva ritenersi limitato soltanto alla polizza di Assitalia s.p.a., ma – avuto riguardo alla funzione assolta da tale condizione di operatività – concerneva qualsiasi altro rapporto assicurativo della responsabilità civile che fosse sovrapponibile nel periodo di copertura retroattiva, come chiaramente indicato nella stessa clausola, laddove si prevedeva che “….Tale condizione è operante anche per tutte le coperture antecedenti la polizza suindicata” (ricorso, pag. 24).

Secondo la ricorrente principale, tale condizione di operatività era pienamente sussistente nel caso di specie, in quanto il sinistro, verificatosi a (OMISSIS), risultava coperto anche dalla garanzia assicurativa stipulata, in data 10.2.2002, dall’Ospedale con Sompo Japan (già Yasuda Ka-sai) a decorrere dall’8.2.2002 (cfr. ricorso pag. 4-5), polizza che contemplava anch’essa la clausola di operatività retroattiva “per i fatti….accaduti non oltre 12 mesi prima della data di stipula del contratto”, tra i quali appunto ricadeva il sinistro in questione.

I due motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto entrambi rivolti a contestare i criteri interpretativi della medesima clausola, utilizzati dal Giudice di appello.

I motivi sono infondati.

Occorre premettere la Corte territoriale non ha affatto escluso l’applicazione della clausola “claims made” inserita nella polizza (OMISSIS) in base al mero rilievo che l'”Atto di variazione” prendeva efficacia solo dalla data 8.2.2003. Il Giudice di merito ha, invece, escluso la applicabilità della predetta clausola (cfr. sentenza appello, in motiv. pag. 9), dapprima definendo le questioni da risolvere, concernenti a) la verifica della applicabilità della clausola “claims made” retroattiva, anche con riferimento a ciascuno degli anni successivi “al primo anno di stipula del contratto” (dunque anche in relazione ai periodi annuali 2002 e 2003 oggetto delle Appendici di proroga della originaria polizza, sottoscritte a favore di tutte le strutture appartenenti alla Provincia Religiosa);

b) la estensione della clausola “claims made” al nuovo assicurato, anche “a prescindere dal precedente rapporto assicurativo, non risultando alcuna polizza (stipulata dall’Ospedale o dalla Provincia per conto dell’Ospedale) con la società Assitalia” e quindi, poi risolvendo i dilemmi interpretativi, ritenendo funzionalmente indissolubile il collegamento, istituito dalle parti contraenti, tra la operatività della clausola “claims made” e la perdurante vigenza della preesistente garanzia assicurativa prestata da Assitalia s.p.a., chiarendo che l’impegno di Cattolica per i fatti pregressi era stato esclusivamente subordinato alla condizione del mancato accertamento di un concorrente obbligo indennitario gravante su Assitalia s.p.a. per i medesimi sinistri, avendo inteso le parti stabilire uno speciale regime transitorio inteso ad evitare soluzioni di continuità tra le due coperture assicurative (quella prestata da Assitalia s.p.a. e quella prestata da Cattolica), la seconda delle quali, relativa alla polizza (OMISSIS), decorreva dall’1.1.2001.

Da ciò la Corte territoriale ha, quindi, argomentato:

che la clausola “claims made”, veniva ad operare solo e nel caso in cui, nel triennio anteriore la data di inizio della efficacia della polizza (e dunque nel periodo 1998-2000), si fosse verificata la sovrapposizione delle due polizze assicurative, e, trattandosi di speciale regime transitorio (previsto appunto dalla Condizione speciale intitolata “Inizio e termine della garanzia”), non poteva che riguardare soltanto le strutture ospedaliere che figuravano originariamente comprese nella polizza stipulata il 29.12.200 dalla Provincia Religiosa;

– che anche nel caso in cui si fosse ipotizzata una applicazione “a scalare” della clausola di “claims made” retroattiva, prescindendo dalla espressa indicazione del periodo cui era circoscritta (triennio 1998-2000 anteriore alla prima polizza), e riferendo la retroattività anche al successivo “triennio” (2000-2002) anteriore alla data 7.2.2003 di stipula dell'”Atto di variazione”, la clausola in questione non poteva in ogni caso trovare applicazione in quanto, nella specie, difettava l’altra condizione di operatività cui la stessa era ricollegata, non essendo dimostrato che l’Ospedale, nel periodo in questione, fosse assicurato con Assitalia s.p.a..

La ricorrente principale Casa Generalizia, censura la sentenza impugnata deducendo:

1-la violazione del criterio sistematico ex art. 1363 c.c. (primo motivo), in quanto il Giudice di merito non avrebbe considerato che l'”Atto di variazione” era stato stipulato in considerazione della medesima appartenenza dell’Ospedale alle analoghe strutture dipendenti dalla Provincia Religiosa, per estendere al nuovo assicurato le stesse garanzie già operanti per le altre strutture

2-la violazione del criterio letterale ex art. 1362 c.c., comma 1, in quanto lo stesso “Atto di variazione” non presentava incertezze semantiche laddove specificava che “si intende estendere le garanzie operanti, alla struttura…. fermo il resto…”.

3-la violazione dell’art. 1366 c.c., in quanto gli interessi contrapposti delle parti dovevano essere considerati secondo una interpretazione di “buona fede”, in relazione a quella che era la “causa concreta” del contratto che, secondo la parte ricorrente, doveva incentrarsi sull’eguale trattamento da riservare a tutte le strutture dipendenti della Provincia Religiosa, diversamente opinando venendosi a determinare una lacuna temporale nella copertura assicurativa gravante, ingiustificatamente, esclusivamente sull’Ospedale;

4-la violazione, ancora, dell’art. 1362 c.c., comma 1 (secondo motivo di ricorso), in quanto la condizione cui era subordinata la clausola “claims made”, della esistenza di altro assicuratore che garantiva il medesimo rischio per il fatto verificatosi a (OMISSIS), trovava nella specie pieno riscontro atteso che, al tempo, l’Ospedale era assicurato per la responsabilità dalla polizza stipulata in data 10.2.2002 con Sompo Japan.

Del tutto sprovviste di qualsiasi supporto argomentativo critico sono, invece, le altre censure mosse all’impiego dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1364, 1365 (indicato nel corpo della esposizione del primo motivo) e degli artt. 1367 (avendo, peraltro, la Corte territoriale ritenuto di escludere qualsiasi residuo dubbio in ordine ai limiti di operatività della clausola, ritenendo che la stessa avesse pienamente assolto alla sua funzione, entro il periodo triennale espressamente previsto dalle parti) e 1368 c.c. (non avendo la ricorrente neppure indicato le ipotetiche condotte comunemente praticate dall’assicuratore, idonee a ritenere applicabile la clausola oltre i limiti cronologici in essa indicati), essendo appena il caso di osservare come il motivo di ricorso per cassazione debba essere specifico (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3) e la generica doglianza sulla interpretazione degli atti negoziali, con riferimento indifferentemente a tutti o quasi i criteri legali, senza che per ciascuna norma indicata venga formulata una specifica ed argomentata censura, o senza che possa essere agevolmente individuato nella esposizione del motivo il criterio ermeneutico che si intende effettivamente contestare, rende la impugnazione irrimediabilmente inammissibile.

Osserva il Collegio che la censura sub 1- è inammissibile, non cogliendo la “ratio decidendi”.

La Corte d’appello non ha affatto omesso di considerare che le parti intendevano estendere le medesime garanzie, previste dalla polizza n. (OMISSIS), anche all’Ospedale in quanto struttura dipendente anch’essa dalla Provincia Religiosa, ma ha piuttosto rilevato come la clausola “claims made” aveva operato in via transitoria, venendo ad esaurire la sua efficacia obbligatoria dopo il primo anno di vigenza della polizza (1.1.-31.12.2001), non essendo, quindi, attivabile la garanzia retroattiva nei successivi periodi di proroga della durata di polizza, ciò argomentando sia dalla specifica indicazione del termine entro il quale doveva pervenire la “richiesta di risarcimento” (“durante il periodo di vigenza dell’assicurazione ossia nel periodo 1 (OMISSIS)/31 dicembre 2001”), sia dalla subordinazione della operatività della garanzia retroattiva alla mancata prestazione indennitaria a carico di altro assicuratore (Assitalia s.p.a. relativamente alla polizza specificamente indicata e comunque con riferimento a “tutte le coperture antecedenti alla polizza suindicata”).

La appartenenza delle strutture ospedaliere ad un medesimo Ente religioso, se pertanto giustifica l’ingresso dell’Ospedale, a decorrere dall’8.2.2003, nel rapporto di garanzia assicurativa prestata da Cattolica, non legittima per ciò stesso la reviviscenza di una clausola la cui funzione transitoria doveva -secondo la Corte d’appello – intendersi già esaurita alla scadenza del primo periodo di vigenza della polizza (31.12.2001), e che risultava, pertanto, inoperativa, alla data di ingresso dell’Ospedale nel rapporto assicurativo, anche per tutte le altre strutture ospedaliere originariamente coperte dalla polizza (OMISSIS) (essendo spirato il termine del 31.12.2001 previsto per la denuncia dei sinistri avvenuti nel triennio precedente). In tal senso la “estensione” all’Ospedale delle “garanzie operative” – a favore delle altre strutture – espressamente prevista dall’Atto di variazione, non palesa alcuna incompatibilità – nell’applicazione del criterio di interpretazione sistematica delle clausole contenuto nel contratto e negli atti successivi modificativi – con la soluzione ermeneutica adottata dal Giudice di appello, in quanto alla data di stipula dell'”Atto di variazione”, tra le garanzie della polizza n. (OMISSIS) ancora “operanti” a favore degli assicurati non era più ricompresa la clausola “claims made”.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi in relazione alla censura sub 2-fondata sul criterio della ricerca della comune intenzione delle parti, privilegiando il contenuto semantico riconoscibile nelle espressioni lessicali utilizzate nel contratto (art. 1362 c.c., comma 1).

La espressione “fermo il resto” inserita nell'”Atto di variazione”, subito dopo la definizione del premio totale annuo, non evidenzia alcun vizio nella ricostruzione ermeneutica compiuta dalla Corte territoriale, atteso che, come è stato già rilevato, il contenuto della polizza, immodificato, non poteva che riferirsi alle clausole ancora operanti e non certo alla clausola “claims made” che aveva esaurito di produrre effetti già alla scadenza del primo periodo assicurativo.

Di maggior rilievo potrebbe apparire la critica sub 3 – rivolta alla – mancata – applicazione del criterio oggettivo di buona fede ex art. 1366 c.c., in quanto involgente una estensione delle indagini relativa alla comune volontà delle parti fondata sull’elemento della lealtà, correttezza e salvaguardia dell’altrui interesse -che costituisce criterio informatore, nella disciplina dei contratti, del principio di solidarietà che trova fondamento direttamente nell’art. 2 Cost. – in base al quale deve essere orientata la valutazione di meritevolezza delle deroghe apportate dalla autonomia dei privati agli schemi legali tipici dei negozi, nei limiti in cui appaiano rispondenti alla “adeguatezza” della regolazione degli interessi in conflitto, in funzione del concreto risultato che le parti hanno inteso realizzare con il programma negoziale, attraverso un’equilibrata composizione dei diritti ed obblighi reciproci scaturenti dal contratto (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 9140 del 06/05/2016; id. Sez. U -, Sentenza n. 22437 del 24/09/2018).

Il criterio ermeneutico in questione costituisce lo strumento privilegiato per indagare la “causa concreta” del rapporto costituito dalle parti – in deroga totale o parziale allo schema normativo tipico del negozio o della clausola utilizzati – e cioè per indagare quali siano gli interessi che il negozio è concretamente diretto a realizzare (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 10490 del 08/05/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 23941 del 12/11/2009 -che dà rilevo a presupposizioni di fatto emergenti dalle circostanze preordinate alla stipula del contratto -; id. Sez. 5, Sentenza n. 9541 del 19/04/2013 – che dà rilievo preminente alla “causa reale” ed alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti, anche se mediante una pluralità di pattuizioni non contestuali -; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 10612 del 04/05/2018) alla stregua dei quali -ove non siano ravvisabili ipotesi di illiceità- deve essere operata la verifica del rispetto:

1- dei canoni di “correttezza informativa” sulla effettiva portata degli effetti contrattuali delle singole clausole, così da accertare che i contraenti abbiano effettivamente avuto una chiara rappresentazione delle utilità e degli oneri derivanti dall’accordo;

2- del “canone di proporzionalità” tra mezzi e risultato, laddove specificamente nei settori in cui le condizioni ed i termini del rapporto negoziale sono interamente o quasi predeterminati unilateralmente dall’offerente che assume, quindi, tra i contraenti una posizione assolutamente predominante – occorre verificare la natura abusiva o vessatoria delle clausole tale da determinare una ingiustificata sproporzione e disequilibrio tra i diritti ed obblighi scaturenti dal contratto (con specifico riferimento al contratto di assicurazione danni, del quale l’assicurazione della responsabilità civile costituisce una sottospecie, è stata posta in evidenza la esigenza di mantenere la “corrispettività” tra rischio assicurato ed entità del premio);

3- della “salvaguardia di interessi pubblici o superindividuali” che vengono comunque coinvolti, direttamente od indirettamente, dalla alterazione del modello legale convenzionalmente attuata dalle parti contraenti, interessi estranei a quelli oggetto di composizione negoziale, e pur tuttavia sottesi alla funzione economico-sociale che il Legislatore ha inteso riconoscere ad una determinata tipologia negoziale elevata a strumento necessario per il perseguimento di detti interessi (a tal fine è stato valorizzato quale criterio interpretativo, applicabile anche dei contratti assicurativi pregressi, quello orientato allo scopo – sotteso alle disposizioni legislative sopravvenute volte ad introdurre l’obbligo di assicurazione per determinate categorie professionali – di attribuire la piena tutela risarcitoria del terzo danneggiato: cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 9140 del 06/05/2016; id. Sez. U -, Sentenza n. 22437 del 24/09/2018).

Tanto premesso, osserva, tuttavia, il Collegio che l’Ospedale ricorrente, si è limitato soltanto a denunciare la violazione del criterio interpretativo di buona fede oggettiva ex art. 1366 c.c., omettendo del tutto:

di fornire adeguata dimostrazione del necessario presupposto applicativo del criterio indicato e costituito dal permanere, anche dopo l’impiego degli altri strumenti dell’ermeneutica negoziale, di un irrisolvibile contrasto circa il significato – o meglio circa la descrizione della fattispecie e degli effetti ad essa ricondotti – da attribuire alla clausola, dubbio che non può evidentemente essere rinvenuto nella mera incapacità soggettiva della parte contraente di riconoscere la corretta funzione svolta dalla singola clausola in relazione alla complessiva causa funzionale del contratto, ma che deve sussistere oggettivamente, nel senso che deve essere evidenziato o da un irrisolvibile ambiguità od equivocità o lacunosità del tenore testuale e semantico della clausola, ovvero – in assenza di vizi invalidanti, tali da determinare la nullità parziale o da incidere sulla formazione del consenso – dalla oggettiva incompatibilità del significato della clausola, che pure emerge incontestato dalla disposizione negoziale, con la causa concreta del contratto, in quanto la prima viene a porsi come ostacolo alla realizzazione del risultato programmato voluto dai contraenti di specificare gli elementi circostanziali, interni all’apparato testuale degli atti negoziali (polizza; appendice di proroga ed atto di variazione), od anche esterni ad esso (comportamento tenuto dalle parti prima e dopo la stipula dell’Atto di variazione), alla stregua dei quali la clausola “claims made” retroattiva: 1-doveva ritenersi essenziale od aveva costituito elemento determinante alla stipula dell'”Atto di variazione” – in quanto considerata autonomamente rispetto ai limiti cronologici di applicazione in essa contenuti -, anche avuto riguardo, eventualmente, alle condotte informative tenute dalle parti contraenti prima e durante la stipula dell'”Atto di variazione”; 2- doveva intendersi inclusa nella “estensione” della polizza all’Ospedale – relativamente al periodo di proroga dell’anno 2003-, in quanto risultava essere stata in vigore anche durante il periodo della precedente proroga (2001-2002), ciò desumendosi – ad esempio – dalla attivazione della clausola da parte delle altre strutture ospedaliere assicurate, per fatti quindi accaduti nel triennio anteriore il 2000 ma con richieste risarcitorie pervenute successivamente al periodo 1.1-31.2.2001 indicato nella clausola; 3-assumeva carattere essenziale nella economia del contratto assicurativo prorogato, quale elemento corrispettivo considerato nella determinazione dell’ammontare del premio: laddove, ad esempio, in occasione delle Appendici di proroga l’iniziale premio annuale previsto per il primo periodo di vigenza di efficacia della polizza (anno 2001), fosse stato mantenuto inalterato anche nei successivi periodi di proroga contrattuale; o ancora nel caso in cui il premio relativo al nuovo assicurato (Ospedale), stabilito nell'”Atto di variazione”, fosse stato determinato in misura maggiore rispetto al premio determinato, per il medesimo periodo di proroga contrattuale (2003), per le altre strutture dipendenti dalla Provincia Religiosa originariamente assicurate.

Orbene alcun elemento di valutazione è stato fornito dalla parte ricorrente principale che si è limitata (ricorso pag. 27) ad una laconica indicazione della entità del premio annuale (Euro 1.315.000,00), peraltro senza neppure specificare se trattasi del premio attribuito all’Ospedale o invece del “Totale complessivo del premio annuo” riferito al corrispettivo dovuto dalla Provincia Religiosa in relazione all’intero contratto assicurativo (vedi ricorso, pag. 7), sostenendone – anapoditticamente- la eccessiva onerosità per la copertura dei soli sinistri avvenuti e denunciati nel periodo 8.2.2003-31.12.2003.

La censura con la quale viene dedotta la violazione del criterio ermeneutico di cui all’art. 1366 c.c. non assolve pertanto ai requisiti minimi di ammissibilità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

In definitiva la critica mossa alla sentenza di appello con i primi due motivi non evidenzia difetti di legittimità nella applicazione da parte del Giudice di merito dei criteri della ermeneutica negoziale e non inficia la indagine effettuata nella ricostruzione della volontà comune dei contraenti dalla Corte di merito, rimanendo confinata la diversa ipotesi ricostruttiva prospettata dalla parte ricorrente principale (secondo cui la clausola “claims made” contenuta nella Condizione speciale intitolata “inizio e termine della garanzia” contenuta nella originaria polizza (OMISSIS) stipulata il 29.12.2000 – nel testo riprodotto alla pag. 24 del ricorso – troverebbe applicazione anche all’Ospedale, per un sinistro verificatosi a (OMISSIS), dovendo prescindersi del tutto dal riferimento cronologico specificamente indicato nella clausola relativo ai sinistri verificatisi nel triennio 1998-2000 e denunciati nel periodo di vigenza contrattuale 1.1-31.12.2001), nell’ambito delle mere rappresentazioni di pur possibili diversi risultati interpretativi, inidonei “ex se” ad inficiare il risultato accolto, invece, dal Giudice di merito, dovendo all’uopo essere ribadito il principio secondo cui “l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra” (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 10131 del 02/05/2006; id. Sez. 2, Sentenza n. 3644 del 16/02/2007; id. Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 22/02/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 15604 del 12/07/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009; id. Sez. 2, Sentenza n. 19044 del 03/09/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 16254 del 25/09/2012; id. Sez. 1, Sentenza n. 6125 del 17/03/2014).

Terzo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363 e 1370 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La Casa Generalizia impugna la sentenza di appello anche in relazione alla statuizione che ha rigettato la domanda di manleva formulata nei confronti di Sompo Japan Insurance, con la quale era stata stipulata, in data 10.2.2002, la polizza “Convenzione (OMISSIS)”, vigente nel periodo 8.2.2002-8.2.2003 (cfr. ricorso pag. 4-5 e pag. 29).

Assume la ricorrente che il Giudice di merito avrebbe violato il criterio ermeneutico fondato sulla connessione logica tra le parole, contenute nella medesima clausola, in quanto, premesso che l’evento dannoso si era verificato a (OMISSIS) e la garanzia prevedeva la copertura retroattiva, non solo per i fatti accaduti nei 12 mesi anteriori alla stipula del contratto (così la sentenza di appello) ma per quelli accaduti a ritroso fino alla data del 9.2.1999 (cfr. ricorso pag. 29), la clausola prevedeva l’obbligo di garanzia per le “richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione”, periodo che – a dire della ricorrente – non poteva esaurirsi in quello di durata contrattuale (fino all’8.2.2003), in quanto la medesima clausola prevedeva anche una ultrattività quinquennale della copertura assicurativa per i sinistri verificatisi “durante il periodo di validità della polizza”, in relazione a quelle “richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’assicurato entro 5 anni dalla cessazione del contratto”. Assume, quindi, la ricorrente che la circostanza della presentazione della denuncia del sinistro a luglio 2003 rientrava pienamente tra i casi di applicazione della ultrattività della clausola “claims made”.

Il motivo è manifestamente infondato, in quanto basato su una ipotesi interpretativa completamente avulsa e palesemente in contrasto con il testo della clausola e con la sua funzione, effettuando una indebita commistione tra le due ben distinte ipotesi di “claims made”, previste dalla disposizione negoziale.

E’ appena il caso di osservare che il modello, comunemente utilizzato nella prassi assicurativa, della clausola in questione si può articolare secondo lo schema della “retroattività” (fatti dannosi già accaduti prima della stipula del contratto) o della “ultrattività” (fatti dannosi che si verificheranno dopo la scadenza del termine di durata del contratto). Ma la previsione del fatto e del suo riferimento cronologico non esaurisce la fattispecie cui è collegata la insorgenza del diritto ad essere sollevato dalle conseguenze pregiudizievoli della responsabilità civile, occorrendo necessariamente anche l’ulteriore elemento – esterno alla sfera di controllo dei contraenti, e come tale incerto e tale per ciò da rendere compatibile la clausola “claims made” con lo schema causale del contratto assicurativo delineato nell’art. 1895 c.c. – della manifestazione di esercizio del diritto al risarcimento del danno da parte del terzo danneggiato. E’ proprio l’elemento di incertezza della richiesta risarcitoria che viene ad essere circoscritto in tali clausole così da consentire all’assicuratore di meglio calibrare il proprio impegno nel tempo (in relazione all’accantonamento delle riserve necessarie a fare fronte a richieste pervenute, per fatti verificatisi nel periodo di vigenza della polizza, anche a notevole distanza di tempo dalla cessazione del rapporto di garanzia: art. 2952 c.c., comma 3) e, correlativamente, di definire con maggiore precisione il premio assicurativo (in relazione alla limitazione temporale della possibile verificazione del rischio), con beneficio anche per l’assicurato.

Orbene la clausola “claims made” della polizza stipula con Sompo Japan Insurance (riprodotta a pag. 5 e pag. 27-28 del ricorso), prevedeva la retroattività concernente l’accadimento del fatto dannoso collegata alla presentazione della richiesta risarcitoria nel periodo di durata annuale del contratto (cd. “claims made pura”), ed inoltre la ultrattività concernente sinistri verificatisi durante la vigenza annuale del contratto, collegati a richieste risarcitorie pervenute all’assicurato nei cinque anni successivi al termine di scadenza di efficacia del contratto (cd. clausola “claims made sunset”). Pertanto il Giudice di appello ha fatto corretta applicazione del criterio ermeneutico secondo cui la clausola deve interpretarsi alla stregua del significato che risulta dalle parole considerate singolarmente e secondo la loro connessione logica, esattamente escludendo la garanzia del sinistro del (OMISSIS) accaduto nel periodo di retroattività (ipotesi peraltro non vagliata dal Giudice di merito che non ha accertato se la condizione speciale di cui all’art. 12 della polizza – che prevedeva la copertura retroattiva fino ad aventi verificatisi nei precedenti dodici mesi – fosse stata o meno derogata da altra disposizione negoziale, come sembrerebbe allegare ma non dimostrare Casa Generalizia – ricorso pag. 29- che non si è neppure peritata di rispondere nella memoria ex art. 378 c.p.c. alla relativa obiezione mossa nelle requisitorie scritte depositate dal Procuratore Generale. Non avendo affidato la Corte d’appello il decisum alla statuizione di inoperatività della clausola retroattiva in quanto annuale e non triennale, risulta infondata la eccezione di giudicato interno svolta al riguardo dalla resistente Sompo Japan) e per il quale la richiesta risarcitoria trasmessa il 21.7.2003 non era pervenuta nel periodo di durata contrattuale venuta a scadere alle ore 24 dell’8.2.2003.

Occorre soltanto aggiungere che l’ipotesi avanzata dall’Ospedale, secondo cui il periodo di durata del contratto comprenderebbe anche il quinquennio successivo, sicchè bene potrebbe operarsi una commistione totale tra le due clausole così venendo ad essere garantito anche un sinistro verificatosi nel periodo di copertura retroattiva ma per il quale la denuncia di sinistro sia stata formulata anche durante il periodo di ultrattività, è del tutto priva di fondamento sia testuale che logico, non tenendo conto, tra l’altro, che anche sotto il profilo strettamente sintattico le due ipotesi (clausola claim made pura e claims made sunset) appaiono separate da una netta interpunzione: “L’assicurazione vale anche per…..La garanzia vale altresì per….”, e non considerando che si verrebbe in tal modo ad eliminare qualsiasi funzione pratica della clausola claims made, che introduce una disciplina diversa rispetto allo schema tipo del contratto assicurativo delineato dall’art. 1917 c.c., comma 1, per cui l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato delle conseguenze dannose allo stesso derivanti da tutti “i fatti accaduti durante il tempo della assicurazione”: la clausola modifica il riferimento cronologico dell’evento (e della denuncia) e non viene quindi ad effettuare come ipotizza la ricorrente principale – una mera estensione della “durata” della vigenza del contratto assicurativo che, nel caso di specie, risulta predeterminata e definita nella polizza limitatamente al periodo 8.2.2002-8.2.2003.

Inconferente, inoltre, il riferimento all’art. 1370 c.c., sia in quanto la stessa parte ricorrente ha escluso che la clausola fosse inserita nelle “condizioni generali di contratto”, sia in quanto non ha fornito alcuna dimostrazione e neppure allegato che la clausola appartenesse a condizioni particolari predisposte unilateralmente dalla società assicurative; sia ancora in quanto difetta del tutto il presupposto di applicazione del criterio ermeneutico sussidiario, e cioè la esistenza di un irrisolvibile dubbio sul significato da attribuire alla clausola, pur dopo l’esperimento degli altri criteri ermeneutici gerarchicamente sovraordinati.

In. conclusione il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere rigettati.

La soccombenza reciproca e l’assenza di difese nuove ed ulteriori svolte dalla società intervenuta nel giudizio di legittimità rispetto a quelle dedotte nel controricorso dalla società assicurativa dante causa, determina la compensazione delle spese tra Casa Generalizia dell’Ordine Ospedaliero San Giovanni di Dio-Fatebenefratelli, da un lato, e Società Cattolica di Assicurazione coop. a r.l., Duomo Uni One Assicurazioni s.p.a. e Berkshire Hathaway International Insurance Ltd, dall’altro.

Casa Generalizia dell’Ordine Ospedaliero San Giovanni di Dio-Fatebenefratelli è tenuta a rifondere le spese di lite in favore di Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Limited, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile l’intervento di Berkshire Hathaway International Insurance Ltd; rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.

Compensa integralmente le spese processuali tra Casa Generalizia dell’Ordine Ospedaliero San Giovanni di Dio-Fatebenefratelli, e Società Cattolica di Assicurazione coop. a r.l., Duomo Uni One Assicurazioni s.p.a. e Berkshire Hathaway International Insurance Ltd.

Condanna la ricorrente principale al pagamento in favore della controricorrente Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Limited, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il versamento, se e nella misura dovuto, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2020

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