Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12099 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/05/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 31/05/2011), n.12099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore legale

rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 35/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di MILANO del 12/03/08, depositata il 15/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di C.C. (che non ha resistito) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di cartella per Irpef 2000 in relazione a indennità di fine rapporto concernente rapporto di lavoro svolto all’estero, la C.T.R. Lombardia confermava la sentenza di primo grado – che aveva accolto il ricorso del contribuente, rilevando che si trattava di reddito prodotto all’estero da cittadino italiano residente all’estero, assoggettato a tassazione nel paese in cui è stato prodotto.

2. Il primo motivo di ricorso (col quale, deducendo violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 3, comma 3 applicabile ratione temporis in combinato disposto con l’art. 17, D.P.R. cit., la ricorrente sostiene che l’art. 3, comma 3 citato deve essere interpretato nel senso che l’esclusione dalla base imponibile dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero non si estende ai redditi sottoposti a tassazione separata, quali il T.F.R.) è manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità (alla quale il collegio intende dare continuità in mancanza di valide ragioni per discostarsene) secondo la quale il trattamento di fine rapporto costituisce – così come l’eventuale anticipazione sullo stesso – un diritto di credito, a pagamento differito, di natura sostanzialmente retributiva, il quale matura anno per anno in relazione al lavoro prestato e all’ammontare della retribuzione dovuta (e degli accessori aventi natura retributiva), con la conseguenza che, in tema di imposte sui redditi, il trattamento di fine rapporto relativo ad annualità di retribuzione corrisposte per lavoro prestato all’estero deve beneficiare dello stesso regime fiscale di non assoggettamento ad IRPEF previsto, dalle citate norme, per i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero, non avendo alcuna rilevanza, a tal fine, che detto emolumento sia, in Italia, sottoposto al particolare sistema impositivo della tassazione separata (v. cass. n. 12201 del 2002, n. 11175 del 2005 e n. 26438 del 2008).

Quanto sopra esposto comporta l’assorbimento dei successivi tre motivi di ricorso concernenti l’affermazione (contenuta nella sentenza impugnata) che nella specie si trattava di reddito soggetto a tassazione nel paese in cui era stata prodotto, trattandosi di ratio decidendi concorrente ed essendo sufficiente a motivare la decisione l’affermazione, contenuta nella sentenza de qua, secondo la quale il T.F.R. non doveva essere incluso nella base imponibile in quanto “reddito prodotto all’estero da cittadino italiano”, affermazione che, alla luce di quanto evidenziato in relazione al primo motivo, non risulta adeguatamente censurata in questa sede.

Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto rigettato con assorbimento degli altri. In assenza di attività difensiva nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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