Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12099 del 13/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 13/06/2016, (ud. 16/03/2016, dep. 13/06/2016), n.12099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21770-2014 proposto da:

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO – CONI P.I. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI 2, presso lo studio

dell’avvocato ANGELETTI ALBERTO, che lo rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.R.P., C.F. (OMISSIS) elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CURZIO RUFO 10, presso lo studio

dell’avvocato GIOCOLI VIRGINIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato PATERNOSTER GIOVANNI FRANCESCO, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 384/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 19/06/2014 r.g.n. 810/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

1e/03/2016 dal Consigliere Dott. CAVALLARO LUIGI;

udito l’Avvocato ANGELETTI ALBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo, assorbiti gli altri.

Fatto

Con sentenza depositata il 19.6.2014, la Corte d’appello di Potenza, in parziale riforma della statuizione di primo grado, condannava il CONI a pagare a C.R.P. la somma di Euro 23.200,00 oltre accessori quale residuo compenso spettantegli per l’opera prestata nel corso della collaborazione intercorsa dal 2002 al 2006.

Per la cassazione di questa pronuncia ricorre il CONI con tre motivi di censura, illustrati con memoria. C.R.P. ha, resistito con controricorso nel quale ha eccepito preliminarmente la nullità della notifica del ricorso per cassazione.

Diritto

E’ infondata l’eccezione preliminare di nullità della notifica del ricorso per cassazione per asserita difformità tra l’attestazione del luogo di effettuazione della notifica, per come evincibile dalla relativa relazione di notificazione, e quella indicata nel plico postale: è sufficiente sul punto rilevare che il controricorrente, costituendosi in giudizio e svolgendo le proprie difese anche nel merito, ha sanato ogni eventuale nullità del procedimento notificatorio (arg. ex art. 156 c.p.c., comma 3).

Ciò posto, con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2225 c.c., per avere la Corte ritenuto che tra le parti fosse stato stipulato un compenso mensile non inferiore a Euro 800,00, nonostante che il contratto stipulato il 1.11.2002 non avesse in realtà predeterminato alcun compenso, rimandandone la quantificazione all’esito del periodo di collaborazione, e che, per il periodo successivo al 31.12.2002, non vi fosse alcuna documentazione utilizzabile per la determinazione del compenso medesimo, avendo il controricorrente disconosciuto nel corso del giudizio di merito la sottoscrizione apposta in calce ai contratti di collaborazione stipulati successivamente al primo.

Il motivo è inammissibile. Va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione della norma recata da una disposizione di legge da parte del provvedimento impugnato, riconducibile o ad un’erronea interpretazione della medesima ovvero nell’erronea sussunzione del fatto così come accertato entro di essa, e non va confuso con l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura in sede di legittimità, che era prima possibile sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr. fra le più recenti Cass. nn. 15499 del 2004, 18782 del 2005, 5076 e 22348 del 2007, 7394 del 2010, 8315 del 2013), deve adesso considerarsi ammissibile nei più ristretti limiti della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, quale risultante dalla modifica apportata, dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, (conv. con L. n. 134 del 2012).

Ciò posto, è agevole rilevare che la censura proposta da parte ricorrente incorre precisamente nella confusione dianzi chiarita, dal momento che, pur essendo formulata con riferimento a una presunta violazione o falsa applicazione della norma cit., ha in realtà di mira il giudizio (di fatto) compiuto dalla Corte territoriale in ordine al contenuto del regolamento negoziale precorso inter partes.

E poichè l’erronea sussunzione del vizio nell’una o nell’altra fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., costituisce causa di inammissibilità del motivo di ricorso tutte le volte in cui, indipendentemente dalla corretta individuazione della norma di riferimento, la censura non sia debitamente formulata in relazione al tenore della pronuncia caducatoria richiesta (cfr. in tal senso Cass. S.U. n. 17931 del 2013), il motivo di ricorso va ritenuto inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6, (arg.

ex Cass. S.U. n. 8053 del 2014).

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio nonchè violazione degli artt. 414, 416 e 420 c.p.c., per non avere la Corte territoriale considerato che il disconoscimento, da parte dell’odierno controricorrente, della sottoscrizione apposta sulle quietanze riguardava i documenti da essa prodotti sub n. 12 del proprio fascicolo processuale, relativi a pagamenti effettuati nel periodo 2003-2004, e non anche quelli ivi contenuti sub nn. 8, 9, 10 e 11, in relazione ai quali, in mancanza di tempestiva contestazione, doveva ritenersi raggiunta la prova del pagamento.

Il motivo è infondato.

Va premesso al riguardo che, essendo la documentazione in questione costituita da ordinativi di pagamento, ciascuno dei quali con l’indicazione del numero dell’assegno emesso (che però non risulta prodotto in copia) o del bonifico effettuato (che però risulta privo di firma per quietanza), la Corte territoriale ha proceduto alla valutazione della sua idoneità al fine di dimostrare i pagamenti eccepiti dall’odierno ricorrente e, sulla scorta del consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (puntualmente ricordato nella sentenza impugnata), è pervenuta alla conclusione che essa non fornisse la prova dei pagamenti.

Orbene, siffatta conclusione non è punto censurata da parte ricorrente, sostenendosi piuttosto in ricorso che la Corte non avrebbe dovuto procedere alla verifica dell’idoneità probatoria della documentazione in questione per non averla l’odierno controricorrente specificamente contestata. Ma è agevole al riguardo rilevare che l’assunto poggia su un equivoco già chiarito da questa Corte di legittimità, ossia l’equivoco di ritenere che l’onere di contestazione non riguardi solo le allegazioni in punto di fatto dell’avversario (tra le quali peraltro non rientra la contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati dall’attore nell’atto introduttivo del giudizio, non potendosi ribaltare sull’attore medesimo l’onere di contestare l’altrui contestazione, dato che egli ha già esposto la propria posizione al riguardo), ma concerna anche i documenti: rispetto a questi ultimi, infatti, non c’è alcun onere di contestazione, ma esiste solo un onere di eventuale disconoscimento nei casi di cui all’art. 214 c.p.c., o di proporre – se del caso – querela di falso ex art. 221 c.p.c., mentre la loro significatività o valenza probatoria può essere oggetto di discussione fra le parti in ogni momento, così come può essere autonomamente valutata dal giudice (Cass. n. 18046 del 2014).

Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di merito omesso di pronunciare sull’eccezione secondo cui, essendo gli acconti versati al controricorrente calcolati al netto delle ritenute fiscali, il computo delle eventuali differenze, da corrispondersi al lordo giusta il costante insegnamento di questa Corte di legittimità, avrebbe dovuto essere effettuato riconducendo alla corrispondente somma lorda gli importi versati al netto del 20% di ritenuta d’acconto, in modo da effettuare così il calcolo per poste omogenee.

Il motivo è inammissibile. Posto che il vizio di omissione di pronuncia si ha soltanto quando il giudice non renda alcuna statuizione su di un’eccezione di rito o di merito che sia stata ritualmente proposta (Cass. n. 9159 del 2002), giova ricordare che, in senso tecnico, l’eccezione è lo strumento con cui si amplia l’oggetto della cognizione e della decisione, dal momento che si impone al giudice di accertare e valutare anche i fatti impeditivi, modificativi o estintivi posti dal convenuto a fondamento della richiesta di rigettare la domanda avversaria e il cui onere probatorio è dall’art. 2697 c.c., comma 2, significativamente posto a carico del convenuto stesso; ove invece si sia in presenza di argomentazioni con le quali il convenuto si limita contrastare la domanda avversaria, negando la sussistenza o la portata dei fatti costitutivi fatti valere dall’attore, non di eccezioni in senso tecnico si tratta, bensì di mere difese, deducibili in ogni stato e grado del processo di merito e rilevabili anche d’ufficio, la cui mancata considerazione non può dar luogo ad un’omessa pronuncia (salvo il caso che siano espressamente proposte come motivo d’appello), ma se del caso a vizi del giudizio in fatto o in iure compiuto dal giudice.

Ora, l’eccezione di cui parte ricorrente lamenta la mancata considerazione da parte della Corte territoriale appartiene al genus delle mere difese, concernendo appunto non l’allegazione di un fatto ulteriore rispetto al fatto costitutivo, ma la delimitazione dell’esatta portata di quest’ultimo. Di conseguenza, non avendo essa formato oggetto di motivo d’appello, in considerazione dell’essere stato l’esito del giudizio di primo grado totalmente favorevole all’odierno ricorrente, essa avrebbe dovuto esser fatta valere non già sub specie di omessa pronuncia, ma se del caso come violazione di legge ovvero come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. E sebbene l’individuazione dei motivi di ricorso per cassazione non necessiti dell’adozione di formule sacramentali o dell’esatta indicazione numerica di una ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., non è meno vero che, nella formulazione del motivo, occorre pur sempre che la parte ricorrente individui correttamente il vizio denunciato, dovendosi viceversa dichiarare inammissibile una censura che imputi alla decisione un’omessa pronuncia in luogo di un omesso esame o di una violazione di legge (arg. ancora ex Cass. S.U. n. 17931 del 2013).

Il ricorso, conclusivamente, va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 4.100,00, di cui Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi, D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016

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