Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12099 del 08/05/2019

Cassazione civile sez. trib., 08/05/2019, (ud. 03/10/2018, dep. 08/05/2019), n.12099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29786/2011 R.G. proposto da

LIQUIGAS s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore

rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Massimo

Bianchi e dall’avv. Raffaella Diana di Tarsia di Belmonte con

domicilio eletto in Roma, via Guido d’Arezzo n. 2 presso il ridetto

procuratore;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia, sez. Staccata di Brescia n. 34/68/11 depositata il

31/05/20111 non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

03/10/2018 dal consigliere Dott. Succio Roberto.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello del contribuente, confermato la legittimità dell’avviso di pagamento impugnato per accise gas metano 2001;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione il contribuente, con atto affidato a quattro motivi e illustrato da memoria peraltro depositata in data 24 settembre 2018, quindi fuori termine;

– Resiste l’Amministrazione Finanziaria con controricorso;

– Memoria contribuente fuori termine.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia motivazione omessa o insufficiente della sentenza impugnata; la CTR, in modo incomprensibile, avrebbe ritenuto da un lato l’irrilevanza della natura perentoria od ordinatoria del termine per l’esercizio del diritto al rimborso, dall’altro avrebbe ritenuto legittimo l’atto impugnato nel quale l’Amministrazione finanziaria contestava alla contribuente proprio l’aver effettuato la compensazione oltre detto termine;

– il motivo è infondato, in quanto fuori bersaglio rispetto alla ratio decidendi;

– dalla lettura della sentenza si evince come la CTR abbia fondato il rigetto dell’appello proprio sulla considerazione secondo la quale il termine dell’anno solare entro il quale poteva la società contribuente ottenere il rimborso tramite compensazione, è termine perentorio;

– con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4, comma 3, per avere erroneamente la CTR ritenuto il termine in parola perentorio, e non aver al contempo applicato alla fattispecie il diverso termine biennale di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14, comma 2;

– il motivo è parimenti infondato;

– come questa Corte ha già sancito (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26085 del 16/12/2016), sia pure con riferimento al beneficio del credito d’imposta per il trasporto merci di cui al D.L. n. 265 del 2000, convertito con modificazioni nella L. n. 343 del 2000, non trova applicazione il termine biennale di decadenza previsto per il rimborso dell’accisa del D.Lgs. n. 504 del 1995, ex art. 14, essendo quest’ultima una disposizione di stretta interpretazione, ma il diritto al rimborso deve essere esercitato, ai sensi del D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4, comma 3, entro il 31 dicembre dell’anno solare in cui è avvenuto il consumo, mediante la compensazione, ovvero entro il 30 giugno dell’anno solare successivo, mediante istanza di rimborso, termini stabiliti a pena di decadenza allo scopo di contenere nel tempo, a fini di certezza del gettito fiscale, l’operatività dell’agevolazione;

– con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4, comma 3, in relazione alla domanda svolta in via subordinata dalla contribuente, che secondo la CTR doveva esser rigettata in quanto non era stata presentata istanza di rimborso del tributo; il quarto motivo, analogamente, censura la sentenza gravata per omessa od insufficiente motivazione in relazione a questione decisiva quanto alla domanda svolta in via subordinata, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non avendo la CTR adeguatamente spiegato le ragioni in forza delle quali non ha ritenuto idonea a valere come istanza di rimborso l’indicazione del tributo in esame nel mod. Unico, in sede di compensazione dei versamenti;

– i sopra detti motivi possono esaminarsi congiuntamente, e sono complessivamente fondati;

– come ritenuto da questa Corte, sia in materia di IVA sia di imposte sul reddito (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 17841 del 06/07/2018 per l’IVA e Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 10690 del 04/05/2018 quanto alle imposte reddituali) la presentazione della dichiarazione recante il credito d’imposta vale già quale istanza di rimborso del tributo ivi indicato;

– conseguentemente, costituisce errore di diritto l’affermazione della CTR secondo la quale Liquigas non ha mai formulato istanza di rimborso, dovendosi invece considerare tale la presentazione (che dalla sentenza impugnata risulta tempestiva) della dichiarazione Mod. Unico 2002;

– pertanto, la sentenza sul punto va cassata; poichè non sono necessari ulteriori accertamenti, la causa può decidersi nel merito con l’accoglimento del ricorso originario del contribuente.

P.Q.M.

accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso, rigetta nel resto e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo del contribuente;

compensa le spese dei gradi di merito e liquida quelle di cassazione in Euro 5.600, oltre a spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, che pone a carico della parte soccombente.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2019

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