Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12098 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/06/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 22/06/2020), n.12098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17499-2019 proposto da:

I.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRIZZI 7,

presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA TELLONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato SABATINO BESCA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO) COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE Dl ANCONA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2251/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 03/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Paola

Vella.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte d’appello di L’Aquila, in sede di rinvio – giusta ordinanza di questa Corte n. 27147 del 2017 – ha rigettato l’appello avverso la decisione del Tribunale di L’Aquila che aveva respinto le domande di protezione internazionale e umanitaria proposte dal cittadino bangladesc I.S., il quale aveva riferito di essere fuggito dal Bangladesh “temendo per la propria vita o, quanto meno, per la propria incolumità, per aver contratto dei debiti che lo esponevano a ritorsioni da parte dei suoi creditori”;

2. il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre il Ministero intimato non ha svolto dfese;

3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Il primo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, poichè “contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte (…) la situazione del Bangladesh è connotata da una indiscriminata violenza”, come risulterebbe da un articolo tratto dal “blog di Piero Gheddo (famoso missionario-giornalista)”, trascritto in ricorso.

5. Il secondo mezzo censura la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, poichè, ai fini della protezione umanitaria, “i seri motivi erano individuati dal rischio della vita cui era sottoposto lo S. per effetto del mancato assolvimento del suo obbligo”.

6. Entrambi i motivi sono inammissibili perchè generici e afferenti valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità, a fronte di una motivazione del giudice di rinvio ampia, dettagliata ed esaustiva sotto tutti i profili in disamina, assunta sulla base di “COI” (Country of origin inJòrmation) qualificate e aggiornate, nel rispetto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, che impone l’acquisizione di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati (ex plurimis, da ultimo, Cass. 5192/2020).

6.1. Si tratta in effetti di censure che, benchè rubricate come violazioni di legge, in realtà incidono su valutazioni che potrebbero essere sottoposte al sindacato di legittimità solo sotto il profilo motivazionale (Cass. 24155/2017, 22707/2017, 6587/2017), essendo “inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del tizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. Sez. U, 34476/2019). Peraltro, anche ove riqualificate in tali termini, le esse non rispetterebbero comunque i criteri elaborati da questa Corte per l’ammissibilità delle censure motivazionali ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (Cass. Sez. U, nn. 8053/2014, 1241/2015; Cass.. 19987/2017, 27415/2018, 6383/2020).

7. Nulla sulle spese, in difetto di difese dell’intimato.

8. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater (Cass. Sez. U, 23535/2019, 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 05 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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