Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12097 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/05/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 31/05/2011), n.12097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16169-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore legale

rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ SARDA DI BENTONITE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 11/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di CAGLIARI del 17/04/08, depositata il 15/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della Sarda di Bentonite s.r.l. (che non ha resistito) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di recupero credito Ilor relativo al 2002, la C.T.R. Sardegna confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società.

2 Il primo motivo di ricorso (col quale, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 2 la ricorrente si duole che i giudici d’appello abbiano ritenuto illegittimo l’avviso opposto perchè notificato prima della scadenza del termine di 60 giorni dal rilascio del p.v.c.) è manifestamente infondato. La L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 prevede testualmente che “dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste; l’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”.

Dalla lettura della norma emerge, per la corrispondenza del termine di emissione dell’avviso con quello concesso al contribuente per comunicare osservazioni e richieste, che il suddetto termine è inteso a garantire al contribuente la possibilità di interagire con l’amministrazione prima che essa pervenga alla emissione di un avviso di accertamento ed in tal senso il mancato rispetto del termine, sacrificando un diritto riconosciuto dalla legge al contribuente, non può che comportare l’illegittimità dell’accertamento, senza bisogno di alcuna specifica previsione in proposito. Peraltro, in ipotesi di termine non perentorio (come ritenuto dalla ricorrente) non avrebbe senso la previsione della possibilità, contemplata nella medesima norma, di emissione di avviso prima del decorso del termine suddetto solo in “casi di particolare e motivata urgenza”.

Il secondo motivo di ricorso (col quale, deducendo violazione e falsa applicazione del D.L. n. 253 del 2002, art. 1, L. n. 289 del 2000, art. 62 e L. n. 212 del 2000, art. 3 ci si duole che i giudici d’appello, in fattispecie di utilizzazione del credito di imposta in data anteriore all’entrata in vigore della L. n. 289 del 2002, abbiano ritenuto la previsione della presentazione del modello CVS violativa dell’art. 3 dello statuto del contribuente) deve ritenersi assorbito dal rigetto del primo motivo, posto che anche l’eventuale fondatezza della censura in esame non potrebbe comportare la cassazione della decisione impugnata, che resterebbe pur sempre sorretta dalla principale ratio decidendi in essa espressa, non efficacemente censurata in questa sede.

Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto rigettato, con assorbimento del secondo. In assenza di attività difensiva nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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