Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12097 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 18/05/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 18/05/2010), n.12097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso

lo studio dell’avvocato URSINO ANNA MARIA, che la rappresenta e

difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.M.I.;

– intimata –

e sul ricorso n. 15478/2006 proposto da:

S.M.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato SANTE ASSENNATO

GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 768/2005 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 14/11/2005 r.g.n. 508/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2010 dal Consigliere Dott. DI NUBILA Vincenzo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale; assorbito il ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 25.2.2002, S.M. I. conveniva dinanzi al Tribunale di Lanusei la spa Poste Italiane ed esponeva di lavorare per la convenuta fino dal 1980, inquadrata in area operativa. A partire dal 1993 era responsabile dell’agenzia di (OMISSIS). Si era verificato un problema con gli addetti alle pulizie dell’agenzia stessa, talche’ essa attrice aveva investito il dirigente circa la mancanza del servizio. Aveva poi trasmesso alcuni solleciti, comunicati per conoscenza alla CGIL ed alla CISL, le quali avevano interessato la competente ASL. Eseguita la pulizia dei locali in data (OMISSIS), dopo (OMISSIS) giorni di mancanza del servizio, il 25 successivo il direttore della filiale di (OMISSIS) sollevava la S. dall’incarico di responsabile dell’agenzia di (OMISSIS) e la trasferiva all’ufficio di (OMISSIS) come addetta allo sportello. Il provvedimento veniva motivato con il venir meno del rapporto fiduciario, dato il comportamento lesivo degli interessi dell’azienda, anche per avere portato a conoscenza di organizzazioni esterne (i sindacati) fatti interni e non avere osservato le disposizioni aziendali in occasione del sopraluogo della Asl.

2. Il provvedimento veniva impugnato dalla lavoratrice in quanto sostanzialmente disciplinare e non preceduto dagli adempimenti di legge, ed inoltre contraddittorio, perche’ di fatto era stata chiamata ripetutamente a sostituire il responsabile dell’agenzia di (OMISSIS).

Poste Italiane si costituiva ed eccepiva che non si trattava di trasferimento, in quanto le due agenzie citate facevano parte della filiale di (OMISSIS), vale a dire di unica unita’ produttiva. Nel merito, la S. aveva assunto un comportamento gravemente antagonista nei confronti dell’azienda, avendo inoltrato corrispondenza riservata alle organizzazioni sindacali ed avendo indebitamente chiesto l’intervento della ASL. Si trattava quindi di legittimo esercizio dello ius variandi.

3. Il Tribunale accoglieva la domanda attrice, rilevando che si era trattato di provvedimento di natura evidentemente disciplinare, non assistito dalle garanzie di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7 e comunque sproporzionato. Proponeva appello Poste Italiane e la Corte di Appello di Cagliari confermava la sentenza di primo grado, correggendone peraltro la motivazione. Non si era trattato di un provvedimento disciplinare, ma di un trasferimento da uno ad altro ufficio, senza allegare e provare l’esistenza di ragioni organizzative e produttive. Il fatto di avere investito le organizzazioni sindacali circa le deficienze del servizio di pulizia della filiale di (OMISSIS) non era comportamento estraneo ai doveri di ufficio e del resto erano state le predette organizzazioni sindacali a chiedere l’intervento della ASL. Nessun dubbio circa l’esistenza di un trasferimento (anziche’ un semplice spostamento di ufficio nella stessa unita’ produttiva) perche’ i due uffici di (OMISSIS) erano situati in due comuni diversi ed a vari chilometri di distanza.

4. Ha proposto ricorso per Cassazione Poste Italiane, deducendo cinque motivi. Resiste con controricorso S.M. I., la quale propone ricorso incidentale condizionato, illustrato da memoria integrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale, essendo stati proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti. Con il primo e secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2103 c.c. e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5: la Corte di Appello non ha ravvisato nella condotta della S. la lesione del vincolo fiduciario idoneo a far ritenere esistenti le ragioni tecniche, organizzative e produttive le quali legittimano l’applicazione ad un diverso ufficio. Evidenziate le violazioni delle norme e procedure interne nel caso di specie, parte ricorrente sottolinea il comportamento non collaborativo della S., la quale ometteva di avvertire il responsabile del servizio di prevenzione e protezione prima che gli ispettori della ASL iniziassero le verifiche. Il trasferimento della lavoratrice si e’ comunque verificato per una soggettiva situazione di incompatibilita’ tra la stessa ed altro personale. Le scelte organizzative dell’imprenditore non sono sindacabili.

6.1 due motivi sono infondati. La questione circa la natura ontologicamente disciplinare del trasferimento e’ stata superata dalla Corte di Appello ritenendo la stessa di qualificare il provvedimento come non disciplinare, ma organizzativo. E peraltro, dopo una puntuale e dettagliata ricostruzione della vicenda, il giudice di merito ritiene che il provvedimento non sia assistito da ragioni oggettive di natura organizzativa e pertanto ugualmente lo dichiara illegittimo. Il provvedimento presuppone la lesione del vincolo fiduciario non gia’ per l’adozione di una sanzione disciplinare tipica ma, sussistono ragioni oggettive, per giustificare il trasferimento ad altro ufficio della dipendente. La Corte di Appello accerta che nessuna oggettiva situazione di incompatibilita’ si e’ pero’ verificata e nessun addebito puo’ essere mosso alla S., onde il trasferimento e’ ingiustificato.

Trattasi di apprezzamento in fatto, risolto dalla Corte di Appello con motivazione adeguata, tale che si sottrae a censura in sede di legittimita’.

7. Con i motivi terzo, quarto e quinto, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 1963 c.c. in relazione agli artt. 37 e 74 del CCNL di categoria, nonche’ ulteriore difetto di motivazione, per non avere la Corte di Appello tenuto presente che i due uffici di (OMISSIS) fanno parte della stessa unita’ produttiva (Filiale di (OMISSIS)) onde non e’ possibile parlare di trasferimento. La distanza tra i due comuni si aggira intorno ai trenta chilometri che e’ appunto il limite oltre il quale, a sensi del citato CCNL, e’ a parlarsi di trasferimento.

8. I detti motivi sono infondati. L’argomento secondo il quale non puo’ mai parlarsi di trasferimento quando viene mutata la sede di lavoro nell’ambito della stessa unita’ produttiva non e’ applicabile quando l’unita’ produttiva comprende uffici locali anche distanti notevolmente tra loro, come risulta nella specie, e situati in comuni diversi. Differente e’ il caso di un lavoratore il quale venga spostato da una ad altra agenzia della stessa citta’ a pochi isolati di distanza, rispetto al caso della lavoratrice in questione la quale, previa revoca delle mansioni di responsabile, e’ stata trasferita da uno ad altro ufficio, essendo le due sedi poste in comuni diversi e distanti tra loro circa trenta chilometri. Orbene, le censure della societa’ ricorrente non possono trovare accoglimento in quanto – a fronte di una precisa lettura della normativa contrattuale data dal giudice di appello – esse finiscono per patrocinare dei suddetti artt. 37 e 74 del contratto di categoria una diversa interpretazione, inammissibile in questa sede di legittimita’. Ne’ sotto altro versante puo’ tralasciarsi di considerare che la sentenza impugnata ha con una motivazione congrua e corretta sul piano logico – giuridico e, pertanto, non assoggettabile ad alcuna critica – puntualmente rilevato che la societa’ non ha fornito la prova che l’ufficio postale di (OMISSIS) e quello di (OMISSIS) costituissero sede di un’unica unita’ produttiva, ne’ ha documentato ne’ provato l’esistenza di una fonte normativa e/o contrattuale capace di derogare a quanto disposto a garanzia del lavoratore dall’art. 2103 c.c..

9. Con il ricorso incidentale, la S. ripropone la questione del trasferimento di natura ontologicamente disciplinare affermata dal primo giudice e disattesa dalla Corte di Appello. Viene sottolineato come la societa’ abbia addebitato ad essa attrice ripetute violazioni di norme regolamentari interne ed il trasferimento sia stato motivato con la lesione del vincolo fiduciario.

10. Il motivo puo’ considerarsi assorbito dal rigetto del ricorso principale. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo. Va disposta la distrazione delle spese in favore del difensore, il quale ha reso le prescritte dichiarazioni.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. Condanna Poste Italiane spa a rifondere a S.M.I. le spese del grado, che liquida in Euro 32,00 – oltre Euro duemila/00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge. Autorizza la distrazione di dette spese in favore del difensore anticipatario avv. Sante Assennato.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

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