Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12097 del 08/05/2019

Cassazione civile sez. trib., 08/05/2019, (ud. 03/10/2018, dep. 08/05/2019), n.12097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 7930 del ruolo generale dell’anno 2013

proposto da:

Agenzia delle Dogane, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui uffici ha domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

Warmor Roofing s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Raimondo Fulcheri per

procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in

Roma, Piazzale Clodio, n. 8, presso lo studio dell’Avv. Marina

Milli;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Liguria n. 89/08/2012, depositata il giorno 24

agosto 2012;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 ottobre

2018 dal Consigliere Dott. Triscari Giancarlo.

Fatto

RILEVATO

che:

la sentenza impugnata ha esposto, in punto di fatto, che: la società contribuente aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova avverso l’avviso di rettifica di accertamento prot. (OMISSIS) del 15 giugno 2009, oltre gli atti di contestazione delle sanzioni, con il quale era stato richiesto il pagamento di maggiori diritti doganali in relazione all’importazione di colli di fibre sintetiche in fiocco di poliestere, in quanto, sebbene dalla dichiarazione di importazione risultava che la merce proveniva dalla Malesia, successivamente l’ufficio doganale aveva accertato che la stessa proveniva dalla Cina, con conseguente non applicabilità del dazio agevolato al 4 per cento liquidato dalla società contribuente al momento della presentazione della merce in dogana; la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, avendo ritenuto che sulla pretesa impositiva esercitata dall’Agenzia delle dogane in sede di revisione era intervenuta la prescrizione di legge; avverso la suddetta pronuncia aveva proposto appello l’Agenzia delle dogane, nel contraddittorio con la contribuente;

la Commissione tributaria regionale della Liguria ha rigettato l’appello, avendo ritenuto che, per la proroga del termine triennale di prescrizione, era necessario che il procedimento penale fosse stato formalmente attivato con la presentazione della comunicazione della notizia di reato entro il termine sopra indicato, circostanza non ravvisabile nella fattispecie;

avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte l’Agenzia delle dogane affidato a tre motivi di censura;

la contribuente ha resistito depositando controricorso contenente ricorso incidentale condizionato;

l’Agenzia delle dogane ha depositato controricorso al ricorso incidentale;

la contribuente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione dell’art. 2935 c.c., e dei principi generali in materia di decorrenza del termine di prescrizione del diritto dell’amministrazione doganale di procedere all’accertamento e alla riscossione dei dazi evasi, in quanto lo stesso inizia a decorrere solo dal momento in cui è stata acquisita la notizia dell’evasione e la documentazione necessaria per l’accertamento delle responsabilità, l’individuazione dei debitori e la quantificazione dell’importo dovuto;

con il secondo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84, comma 2 e 3, in riferimento al D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11 e in relazione all’art. 3 del Regolamento Cee 24 luglio 1979, n. 1697 e all’art. 221 CDC – Reg- Ce 2913/1992, nonchè dei principi generali in materia di decorrenza del termine di prescrizione;

in particolare, si censura la sentenza per avere ritenuto che, ai fini della proroga del termine di prescrizione per esercitare la pretesa impositiva, era necessaria la formale attivazione del procedimento penale con la comunicazione della notizia di reato, mentre, nella fattispecie, doveva ritenersi sufficiente, ai fini della proroga, la data di chiusura delle indagini OLAF e di inoltro agli stati membri della relativa informativa;

con il terzo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in particolare sulla questione della sospensione del decorso del termine di prescrizione in presenza di un atto perseguibile penalmente che aveva portato all’apertura di indagini OLAF;

i primi due motivi del ricorso principale, che possono essere esaminati unitamente in quanto attengono alla medesima questione della decorrenza del termine di prescrizione della pretesa impositiva e della individuazione dei presupposti per l’operatività della proroga del termine triennale di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84, comma 3, in relazione all’art. 221, 4 par., C.D.C., sono fondati;

va, in primo luogo, osservato che questa Suprema Corte ha espresso il consolidato orientamento secondo cui, in tema di tributi doganali, ove il loro mancato pagamento derivi da un reato, sia il termine di prescrizione dell’azione di recupero dei dazi all’importazione che quello di decadenza per la revisione dell’accertamento di cui al D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, sono prorogati sino ai tre anni successivi alla data d’irrevocabilità della decisione penale, a condizione che, nel triennio decorrente dall’insorgenza dell’obbligazione doganale, l’Amministrazione emetta un atto nel quale venga formulata una notitia criminis tale da individuare un fatto illecito, penalmente rilevante, ed idoneo ad incidere sul presupposto d’imposta (Cass. civ., n. 26045/16; n. 24674/15; n. 14016/12);

dalla giurisprudenza richiamata non si evince alcun riferimento espresso alla necessità di presentare una formale denuncia di reato al fine della proroga triennale dei suddetti termini di prescrizione e di decadenza, emergendo, invece, che è sufficiente un atto configurabile quale notizia di reato, secondo i principi generali;

la Corte di Giustizia, con riguardo all’art. 221, nn. 3 e 4 del codice doganale comunitario, ha chiarito che “…l’importo dei dazi può essere comunicato dopo la scadenza del termine triennale qualora l’autorità doganale non abbia inizialmente potuto determinare l’importo esatto dei dazi legalmente dovuti a causa di un atto perseguibile a norma di legge, anche nell’ipotesi in cui tale debitore non sia l’autore dell’atto in questione” (Corte di Giustizia 16 luglio 2009, C-124/08 e C-125/08, Gilbert Snauwaert e altri, punti 30 e 32), successivamente ribadendo che la comunicazione al debitore può essere effettuata, “alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti”, dopo la scadenza del termine triennale di cui al paragrafo 3, qualora l’obbligazione sorga a seguito di un atto perseguibile penalmente (Corte di Giustizia 17 giugno 2010 in causa C-75/09, Agra s.r.l.);

sul punto, la giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 30710/11) ha già avuto più volte occasione di precisare che ricorre l’ipotesi di “atto passibile di un’azione giudiziaria repressiva” allorquando l’atto, obiettivamente considerato, integri una fattispecie prevista come reato dal diritto penale nazionale delle autorità che procedono al recupero dei dazi non riscossi. Non occorre, peraltro, accertare se, in relazione a tale fattispecie, sia iniziata o possa essere iniziata un’azione penale, essendo condizione necessaria, ma anche sufficiente, la qualificabilità dell’atto stesso come reato: ciò che viene in evidenza, quindi, non è l’evenienza postuma di una eventuale condanna o proscioglimento, bensì l’ipotesi delittuosa che sta alla base della notitia criminis;

occorre, poi, rilevare che, in tema di tributi doganali, tutti gli accertamenti compiuti dall’OLAF (servizio antifrode dell’Unione Europea) hanno rilevanza probatoria nell’ordinamento comunitario in forza di quanto previsto dal Regolamento CEE n. 1073/1999, poichè non solo l’art. 9, comma 1, riconosce efficacia probatoria privilegiata ai fatti accaduti in presenza degli ispettori, e l’art. 9, comma 2, stabilisce l’equipollenza della relazione redatta al termine delle indagini a quella redatta agli ispettori amministrativi dello Stato membro, ma l’art. 9, comma 3 e l’art. 10, comma 1, prevedendo la trasmissione alle Autorità degli Stati membri interessati, rispettivamente, di “ogni documento utile” acquisito e la comunicazione di “qualsiasi informazione” ottenuta nel corso delle indagini, inducono a ritenere l’utilizzabilità anche di altre fonti di prova emergenti dalle indagini svolte dall’organismo antifrode, e quindi anche dei verbali delle operazioni di missione (Cass.” n. 13496/12);

pertanto, le relazioni dell’OLAF, in considerazione del loro specifico contenuto, relativo agli accertamenti compiuti, configurano di certo documentazione integrante notizia di reato, suscettibile di essere trasmessa alla cognizione dell’Autorità penale, ovvero ad ufficiali di polizia giudiziaria degli Stati membri;

inoltre, questa Suprema Corte (Cass. civ., sez. V, 12 gennaio 2018, n. 615) ha formulato il principio di diritto secondo cui: “in tema di tributi doganali, ove il loro mancato pagamento derivi da atto qualificabile come reato, sia il termine di prescrizione dell’azione di recupero dei dazi all’importazione, che quello di decadenza per la revisione dell’accertamento di cui al D.Lgs. n. 374 del 1990, ex art. 11 sono prorogati sino ai tre anni successivi alla data d’irrevocabilità della decisione penale, a condizione che, nel triennio decorrente dall’insorgenza dell’obbligazione doganale, l’Amministrazione emetta un atto nel quale venga formulata una notitia criminis tale da individuare un fatto illecito, penalmente rilevante, ed idoneo ad incidere sul presupposto d’imposta, ovvero tale atto sia ricevuto entro lo stesso termine dall’Autorità giudiziaria o da ufficiali di polizia giudiziaria. La relazione redatta dall’Olaf configura un documento che integra la notitia criminis la cui formulazione e trasmissione all’Autorità giudiziaria o ad ufficiali di polizia giudiziaria, come i funzionari doganali, è idonea a determinare il raddoppio dei termini di accertamento degli illeciti doganali”;

il giudice del gravame, avendo ritenuto che fosse necessaria, ai fini della proroga del termine, la esistenza di una formale comunicazione della notizia di reato, è in contrasto con i principi sopra indicati;

lo stesso, pertanto, in sede di rinvio, dovrà esaminare se le informative dell’OLAF, con le quali sia stata formulata una notitia criminis tale da individuare un fatto illecito, penalmente rilevante, ed idoneo ad incidere sul presupposto d’imposta, siano state trasmesse entro i termini di prescrizione;

l’accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso principale comporta l’assorbimento del terzo motivo di ricorso principale;

con riferimento al ricorso incidentale condizionato, lo stesso va dichiarato inammissibile, atteso che vengono prospettate con lo stesso motivi di censura relativi ai motivi di appello su cui il giudice del gravame non ha pronunciato, ritenendoli assorbiti dalla pronuncia sulla questione in esame, con la conseguenza che dovranno essere riproposti nel giudizio di rinvio per il loro esame; per quanto sopra esposto, vanno accolti il primo e secondo motivo di ricorso principale, assorbito il terzo, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, con cassazione della sentenza sui motivi accolti e rinvio alla Commissione tributaria regionale, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso principale, assorbito il terzo, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 3 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2019

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