Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12096 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/05/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 31/05/2011), n.12096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15617/2009 proposto da:

LA CASEARIA NOCESE SRL (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ALFREDO FUSCO 104, presso lo studio dell’avvocato CAIAFA ANTONIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato DERAMO Antonio Leonardo, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 19/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di BARI del 4/03/08, depositata il 07/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La Casearia Nocese s.r.l. propone ricorso per cassazione nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate (che resistono con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Iva, Irpeg e Irap in relazione all’anno 1999, la C.T.R. Puglia, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, ne confermava integralmente l’operato, così riformando la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso della società.

2. Il primo motivo di ricorso (col quale si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia in ordine a quanto eccepito dalla società in sede di memoria di costituzione in secondo grado con riguardo alla illegittimità del disconoscimento quali componenti negative del reddito delle somme indicate come costi per ristorante e costi per autovettura) è inammissibile, posto che, sul punto, la sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente e che pertanto le deduzioni nella memoria in appello sono configurabili come difese avverso l’impugnazione di controparte, dovendo in proposito rilevarsi che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancanza di espressa statuizione sul punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo, posto che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, e dovendo pertanto escludersi il suddetto vizio quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (v. Cass. n. 10636 del 2007), laddove solo l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello (non configurabile nella specie, essendo la ricorrente appellata e non appellante) integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c. (v. Cass. n. 11844 del 2006; n. 24856 del 2006 e n. 12952 del 2007).

Il secondo motivo (col quale si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia in ordine alla eccepita inapplicabilità al costo del venduto del 1999 dei prezzi rilevati nel 2002, con riguardo alla rettifica dei ricavi per L. 8.792.447) è inammissibile, posto che dalla sentenza impugnata risulta che i primi giudici, accogliendo solo parzialmente il ricorso della società, avevano confermato la rettifica dei ricavi imponibili con riguardo alla somma di L. 8.793.447 derivante dall’applicazione al costo del venduto dichiarato dal contribuente della percentuale di ricarico del 15% (che la contribuente assume ricavata dall’analisi dei prezzi di vendita al pubblico esposti nel 2002) e che pertanto sul punto si è formato giudicato interno, non risultando dalla sentenza impugnata che in proposito sia stato proposto appello incidentale da parte della società e non avendo neppure quest’ultima dedotto di avere impugnato con appello incidentale la sentenza di primo grado nella parte in cui confermava l’avviso opposto.

Anche il terzo motivo (col quale si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia in ordine alla eccepita irrilevanza delle medie di settore applicate con riguardo ai maggiori ricavi relativi ai prodotti lattiero-caseari) è inammissibile, posto che, sul punto, la sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente e che pertanto le deduzioni nella memoria in appello sono configurabili come difese avverso l’impugnazione di controparte, dovendo in proposito rilevarsi che, come sopra rilevato, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancanza di espressa statuizione sul punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo, posto che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, e dovendo pertanto escludersi il suddetto vizio quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (v. Cass. n. 10636 del 2007), laddove solo l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello (non configurabile nella specie, essendo la ricorrente appellata e non appellante) integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c. (v. Cass. n. 11844 del 2006; n. 24856 del 2006 e n. 12952 del 2007).

Giova peraltro aggiungere che, anche ove si ritenga (in relazione alla doppia articolazione del quesito) che nello stesso motivo si sia inteso censurare alternativamente l’omessa pronuncia sull’eccezione e l’implicita statuizione di rigetto della suddetta eccezione, tale ultima censura sarebbe inammissibile innanzitutto per assoluta inadeguatezza del relativo quesito di diritto (col quale si chiede a questa Corte di statuire “se il solo e unico ricorso alle medie di settore costituisca strumento sufficiente perchè l’amministrazione possa operare recuperi di imposta”) a svolgere la funzione che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, gli è propria, ossia quella di far comprendere alla Corte, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare, essendo nella specie il quesito assolutamente astratto e generico nonchè inidoneo a far comprendere la ratio decidendi della decisione impugnata, oltre che privo delle precisazioni necessarie a consentire alla Corte una risposta utile ai fini della definizione della controversia e suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sub iudice.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.900,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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