Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12096 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/06/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 22/06/2020), n.12096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17443-2019 proposto da:

K.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA

CANNATA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CASERTA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1668/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Paola

Vella.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte d’appello di Napoli ha confermato l’ordinanza con cui il Tribunale di Napoli aveva respinto le domande di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria proposte dal cittadino senegalese K.A. il quale aveva riferito di essere fuggito dal proprio villaggio in Senegal dopo aver ucciso con un fucile un cannibale del suo villaggio cui il padre lo aveva consegnato (dopo aver egli stesso mangiato la madre e i quattro fratelli e tentato di fare altrettanto con lui);

2. il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, mentre l’intimato non ha svolto difese;

3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Il primo motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,5,6 e art. 14, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per non avere i giudici di secondo grado valutato la credibilità del ricorrente “sulla base di riscontri oggettivi relativi alla situazione generale in Senegal, provenienti dalle allegazioni di parte”, tenuto conto della “natura culturale e sociale delle persecuzioni, sfociate poi nell’uccisione di un congiunto del ricorrente e maturate proprio in quel contesto di violenza diffusa ed incontrollabile che caratterizza l’area territoriale di origine del medesimo”.

5. 11 secondo mezzo censura la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere la corte d’appello valutato, ai fini della protezione umanitaria, le condizioni sociali economiche e sanitarie del Senegal, che “non consentono un livello sufficientemente adeguato ed accettabile di vita”.

6. Il terzo motivo prospetta la “violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, per non avere la corte d’appello considerato il rilievo mosso alla decisione di primo grado, per cui “la regione del Kolda di provenienza del ricorrente si trovava proprio in Casamance” e per aver altresì omesso ogni forma di valutazione del contratto di lavoro subordinato del 13/03/2019, attestante “un significativo percorso di integrazione sociale”.

7. I primi due motivi sono inammissibili sia per difetto assoluto di specificità, sia perchè in realtà incidenti su valutazioni di merito, come tali sottratte al sindacato di legittimità se non sotto il profilo motivazionale (ex multis Cass. 24155/2017, 22707/2017, 6587/2017, 195/2016) essendo “inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. Sez. U, 34476/2019).

7.1. Il primo, in particolare, sebbene rubricato come “violazione di legge”, contesta il merito della decisione della corte d’appello in punto di non credibilità del racconto (perchè estremamente confuso e generico), senza nemmeno indicare se e in qual modo il giudice a quo si sia discostato dai parametri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

7.2. Orbene, per giurisprudenza costante di questa Corte, la valutazione sulla attendibilità del ricorrente è sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero per motivazione assolutamente mancante, o apparente, o perplessa e obiettivamente incomprensibile – tutte ipotesi che non sono state nemmeno rappresentate – restando escluse sia la rilevanza della sua insufficienza, sia l’ammissibilità di una diversa lettura o interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente (ex multis, Cass. 5114/2020, 21142/2019, 3340/2019, 32064/2018, 30105/2018, 27503/2018, 16925/2018).

8. Merita invece accoglimento il terzo motivo, poichè la motivazione resa dalla corte territoriale in punto di diniego di protezione umanitaria risulta apodittica e non tiene in considerazione non tanto il primo aspetto segnalato con la censura – avendo la corte d’appello, sia pure molto sinteticamente – osservato che “la situazione di insicurezza generalizzata che affiggeva la regione di Casarnance (…) è oggi rientrata ed il Senegal è un paese sicuro e tranquillo dive viaggiare e quindi vivere (cfr. sito Viaggiare sicuri e rapporto Amnesty International 2018 sui paesi dell’Africa Sub Sahariana)” – quanto il secondo, relativo al percorso di integrazione sociale intrapreso dal ricorrente, culminato in un rapporto di lavoro subordinato. Ciò comporta anche la mancanza di quella “valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza” (Cass. 4455/2018) la cui necessità è stata confermata dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U, nn. 29459, 29460, 29461 del 2019; Cass. 630/2020).

9. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio per l’esame dei fatti allegati nel terzo motivo ai fini della invocata protezione umanitaria, secondo i principi sopra richiamati, oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA