Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12096 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 18/05/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 18/05/2010), n.12096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ACHILLE PAPA 21,

presso lo studio dell’avvocato GAMBERINI MONGENET RODOLFO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARSIGLIA GUIDO, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISVEIMER – ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL’ITALIA MERIDIONALE S.P.A. IN

LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 62, presso lo

studio dell’avvocato GRISANTI FRANCESCO, rappresentata e difesa

dall’avvocato BALLETTI EMILIO, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3047/2005 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 01/08/2005 R.G.N. 46183/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2010 dal Consigliere Dott. DI NUBILA Vincenzo;

udito l’Avvocato GUIDO MARSIGLIA;

udito l’Avvocato FABIO CAIAFFA per delega EMILIO BALLETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 1.10.1998, A.C. conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli l’ISVEIMER spa per rivendicare il diritto all’inquadramento nel (OMISSIS) grado – ovvero grado iniziale della qualifica di funzionario – quale segretaria della Presidenza.

Previa costituzione ed opposizione della societa’ convenuta, il Tribunale respingeva la domanda attrice. Proponeva appello la A. e la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado. Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello:

– trattasi del primo grado della carriera direttiva, per il quale e’ necessaria la compresenza di due requisiti: coordinamento e controllo del lavoro altrui e mansioni di elevato livello professionale;

– infondata e’ la tesi della ricorrente, nel senso che e’ sufficiente uno solo dei cennati requisiti per fondare il diritto alla qualifica richiesta;

– quando un testo e’ sufficientemente preciso, non e’ concesso all’interprete ricercare un contenuto diverso;

– anche se a prima vista la congiunzione nonche’ potrebbe significare alternativa, “l’esame complessivo della clausola porta alla conclusione che detto avverbio non puo’ non significare che oltre che o anche ed e’ quindi prova della necessita’ di entrambi i requisiti per l’inquadramento nel (OMISSIS) livello”.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione A.C., deducendo due motivi. Resiste con controricorso la spa ISVEIMER in liquidazione, la quale ha presentato memoria integrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Si premette che, in ragione della data di pubblicazione della sentenza di appello, non sono necessari i quesiti come parte essenziale del ricorso per Cassazione.

Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2103 c.c., e dell’art. 1362 c.c. e segg., nonche’ omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5: il giudice di appello si contraddice quando afferma che a fronte di un testo chiaro non e’ concesso all’interprete usare altri criteri interpretativi rispetto al criterio letterale, mentre successivamente va alla ricerca del “senso complessivo della clausola”. Nel caso in esame, la norma contrattuale attribuisce il quarto grado al personale che svolge a diverso livello mansioni di coordinamento e controllo del lavoro altrui, nonche’ mansioni di elevato livello nell’ambito di direttive generali (senza necessita’ di coordinare l’altrui lavoro).

Secondo l’attrice, l’uso della congiunzione nonche’ va inteso sostanzialmente come ma anche.

4. Il motivo e’ fondato e va accolto. Stante il tenore della clausola contrattuale, la motivazione della sentenza di appello risulta contraddittoria nella parte in cui dapprima afferma che la clausola e’ chiara e va quindi interpretata in senso letterale, e successivamente va alla ricerca del senso complessivo perche’ l’uso della congiunzione nonche’ legittima qualche dubbio interpretativo.

Tanto sarebbe sufficiente per un riesame della questione, anche perche’ la sentenza di appello non spiega la presenza, nella norma contrattuale, di due requisiti diversi: le mansioni di coordinamento e controllo a diverso livello e quelle di livello elevato senza richiedere ulteriormente un coordinamento o controllo di altri. Tale contraddittorieta’ della motivazione emerge da quanto enunciato da questa Corte in fattispecie che presentano indubbie analogie con quella in esame. Ed invero con sentenza 14.5.2007 n. 11023 i giudici di legittimita’ hanno statuito che : “Ai fini del riconoscimento del diritto di un dipendente Isveimer inquadrato nel grado (OMISSIS) di funzionario all’inquadramento nel secondo grado della carriera direttiva per lo svolgimento di fatto di superiori mansioni, per l’applicazione della regola generale affermata dall’art. 2103 c.c. circa il diritto alla promozione, deve tenersi conto della norma del regolamento del personale dell’Istituto secondo la quale “il personale della carriera direttiva svolge mansioni, a diverso livello, con responsabilita’ direzionali di coordinamento e controllo del lavoro altrui, nonche’ mansioni di elevato livello professionale, da sviluppare nell’ambito di direttive generali”. Una interpretazione della norma pattizia in questione coerente con i corretti criteri di ermeneutica negoziale fissati dagli artt. 1362 e 1363 c.c. e, in particolare, con il principio della ricerca della comune intenzione delle parti in base al tenore complessivo delle previsioni contrattuali, comporta, tuttavia, che l’articolazione della carriera direttiva non possa essere scandita soltanto secondo una diversificazione delle mansioni, ove le mansioni che si assumono di fatto esercitate siano caratteristiche tanto della carriera direttiva che di quella di funzionario”.

4. Analoghe considerazioni vennero svolte da questa Corte nella sentenza n. 1583.2007 alla cui stregua va ricordato che l’art. 2 del regolamento per il personale dell’Isveimer costituisce la fonte pattizia applicabile alla fattispecie e definisce l’impiegato di (OMISSIS) livello, appartenente alla carriera direttiva, come colui che svolge “mansioni a diverso livello con responsabilita’ direzionali di coordinamento e controllo del lavoro altrui, nonche’ mansioni ad elevato livello professionale da sviluppare nell’ambito di direttive generali”.

E’ utile ai fini decisori poi rimarcare che e’ pacifico in giurisprudenza come il citato regolamento configuri una normativa equiparabile al contratto collettivo nazionale di categoria. Cass. 29.3.1980 n. 2082 ritenne il regolamento organico dell’Isveimer atto “interno di natura pattizia”. Cass. n. 2354.1997 ribadiva la natura di “disciplina di natura privatistica e negoziale della regolamentazione interna dell’Isveimer. Quanto ora detto porta a rimarcare come il contratto collettivo nazionale debba nel caso di specie essere esaminato unitamente al regolamento, al fine di ricercare la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole (art. 1362 c.c.); le clausole del contratto si interpretano poi le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto (art. 1363 c.c.).

5. Questa Corte di Cassazione ha piu’ volte statuito in materia di contrattazione collettiva che “l’interpretazione di una clausola di un contratto collettivo di diritto comune non puo’ operarsi compiendo un esame parziale della stessa e tralasciando l’esame delle altre clausole, con cui essa si integra e vicendevolmente si completa, anche in relazione all’esigenza della contrattazione in questione di apprestare una disciplina completa della realta’ lavorativa del settore che e’ chiamata a regolare. Infatti nella contrattazione collettiva la comune intenzione delle parti non sempre e’ ricostruibile attraverso il mero riferimento al senso letterale delle parole atteso che la natura di detta contrattazione, sovente articolata su diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale etc.), la vastita’ e la complessita’ della materia trattata in ragione dell’interdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa (che sovente consigliano alle parti sociali il ricorso a strumenti sconosciuti alla contrattazione tra le parti private, come preamboli, premesse, note a verbale etc.), il particolare linguaggio in uso nelle relazioni industriali non necessariamente coincidente con quello comune e, da ultimo, il carattere vincolante che non di rado assumono nell’azienda l’uso e la prassi, costituiscono elementi che rendono indispensabile nella materia una utilizzazione dei generali criteri ermeneutici che tenga conto di detta specificita’, con conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canone interpretativo dettato dall’art. 1363 c.c. (cfr. al riguardo ex multis Cass. n. 3027. 2009, Cass. 3.4.2007 n. 8307, Cass. 22.6.2006 n. 14461, Cass. 8.5.2006 n. 10434, la quale sottolinea che deve tenersi conto ai fini interpretativi anche del comportamento successivo delle parti negoziali; cui adde negli stessi sensi per prima Cass. 6.5.1998 n. 4592).

6. Per concludere, la sentenza impugnata va cassata in ragione della fondatezza del primo motivo e la controversia va rimessa alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, che si atterra’ al principio sopra enunciato.

7. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 115, 420, 437 c.p.c., dell’art. 2721 c.c., nonche’ vizio di motivazione, per non avere la Corte di Appello ammesso le prove dedotte circa il contenuto delle mansioni svolte, delle quali sosteneva l’elevato livello professionale.

8. Il motivo puo’ considerarsi assorbito. Il giudice di rinvio dovra’ valutare se sia il caso di introdurre una prova in ordine al contenuto elevato delle mansioni di segreteria del Presidente ovvero se tale contenuto possa darsi per acquisito.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di NAPOLI in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

 

 

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