Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12096 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 16/05/2017, (ud. 31/01/2017, dep.16/05/2017),  n. 12096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9880/2011 proposto da:

C.O., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA MAGNI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO,

ANTONELLA PATTERI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 24/01/2011 r.g.n. 523/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/01/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIAMMARIA CAMICI;

udito lAvvocato SERGIO PREDEN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 24.1.2011 la Corte d’appello di Firenze confermava la pronuncia di primo grado di rigetto della domanda proposta da C.O. per l’accertamento del diritto al totale cumulo di pensione e retribuzione secondo le previsioni della L. n. 289 del 2002. L’INPS, infatti, gli aveva opposto il ritardo nel pagamento della somma prevista dalla legge al fine di accedere al detto beneficio; tale pagamento sarebbe dovuto avvenire entro sessanta giorni dal pagamento della prima rata di pensione ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 44, comma 4. Il pensionato aveva, invece, versato l’importo comunicatogli dall’Istituto in data 26 giugno 2003 mentre il primo rateo di pensione gli era stato accreditato il 23 aprile 2003.

La Corte, in particolare, riteneva che la chiarezza del testo di legge e la funzione di rendere certa la scelta dei destinatari attraverso la precisa scansione temporale imposta dalla legge, rendesse evidente la natura decadenziale del termine e che la sua decorrenza coincidesse con la data del pagamento dell’assegno.

Contro tali statuizioni ricorre C.O. con un motivo. L’INPS resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso C.O. lamenta la violazione e o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 44, per insufficiente e contraddittoria motivazione in merito all’indicazione dell’esatto momento della “corresponsione” della pensione così come indicato nella legge e della valutazione come perentorio del termine di cui al medesimo art. 44 della legge citata. In particolare, ad avviso del ricorrente, il dies a quo per il calcolo dei sessanta giorni previsti per effettuare il pagamento del dovuto avrebbe dovuto essere individuato nel giorno di ricevimento del modello TE/08 che conteneva le necessarie informazioni sull’importo dell’assegno pensionistico liquidato. In ogni caso, poi, il termine stesso avrebbe dovuto intendersi come ordinatorio e non di decadenza.

2. Il motivo è infondato. A partire dal 1 gennaio 2003 il regime di totale cumulabilità – già previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 72, comma 1, a favore di chi goda di pensioni di vecchiaia o di altri trattamenti, liquidati con anzianità contributiva di almeno 40 anni – è stato esteso a coloro che vantino, al momento del pensionamento, almeno 37 anni di contribuzione, e 58 di età anagrafica.

3. La dottrina ha rilevato che non è stata introdotta una caduta totale dei divieti, quanto un loro drastico ridimensionamento, stante la perdurante efficacia, per coloro che non vantino i suddetti requisiti, delle discipline previgenti.

4. Tali discipline, tuttavia, possono essere a loro volta superate dagli interessati – con conseguente accesso, anche da parte loro, proprio al succitato regime della cumulabilità totale – mediante il pagamento di un importo determinato sulla base del complesso meccanismo previsto dello stesso art. 44, comma 2, il quale può oscillare tra il 20% ed il triplo dell’importo della pensione del mese di gennaio 2003.

4. Questa Corte di cassazione nell’interpretare l’articolo appena citato (Cass. n. 13853 del 18 giugno 2014; 10174/2013) ha condiviso il giudizio di non totale abbattimento del divieto del cumulo e su tale presupposto ha osservato che la scelta della L. n. 289 del 2002, art. 44, di fissare termini precisi per l’accesso al beneficio del cumulo risiede, da una parte, nell’esigenza di ancorare ad un dato oggettivo, quale quello temporale, la procedura di regolamentazione delle diverse ipotesi indicate dalla stessa legge e, dall’altra, di poter contare entro tempi predeterminati sui dati contabili, fiscali ed amministrativi necessari per l’operazione stessa. Ciò in relazione alle verifiche incrociate tra anagrafe tributaria ed enti previdenziali sui dati in reciproco possesso previste dalla data del primo aprile 2003 (L. n. 289 del 2002, art. 44, comma 5).

5. Discende da tale ricostruzione la considerazione ulteriore che l’interpretazione della L. n. 289 del 2002, art. 44, comma 4, per la parte che qui interessa, non può prescindere dalla rilevanza finanziaria pubblica del testo di legge in esame, nè l’interprete può trascurare di salvaguardare l’interesse dell’Istituto ad operare i necessari controlli sulle dichiarazioni rese dagli interessati nel rispetto dei tempi prefissati dall’apposita procedura.

6. Pertanto, a fronte del chiaro testo dell’art. 44, commi 2 e 4, laddove è previsto che qualora i pensionati interessati ad ottenere il beneficio del cumulo mediante il versamento di una somma non percepiscano nel gennaio 2003 la pensione di anzianità, è considerata come base di calcolo la prima rata di pensione effettivamente percepita e il versamento viene effettuato entro sessanta giorni dalla corresponsione della prima rata di pensione, il momento di decorso del termine non può che essere quello voluto esplicitamente dalla legge e cioè la data di effettivo pagamento dell’assegno pensionistico. Allo stesso modo, poi, l’imposizione del termine non può che avere effetti di decadenza dal beneficio nell’ipotesi di sua inosservanza.

7. Invero, le scelte del legislatore in questa materia riflettono altrettante scelte di politica occupazionale ed esigenze di contenimento della spesa pubblica che impongono la prefigurazione di circostanze certe e definite anche nel tempo.

8. Dunque, in applicazione dei canoni ermeneutici fissati dall’art. 12 preleggi, la disposizione in commento, laddove si riferisce “alla corresponsione della prima rata di pensione” va interpretata attraverso il criterio letterale attribuendo alla parola “corresponsione” il significato semantico generale che le è proprio e cioè quello di pagamento di una somma e non certo di informativa relativa al pagamento. Peraltro, tale lettura è perfettamente coerente con l’interpretazione teleologica della disposizione in considerazione della natura di rilevante interesse politico economico della materia sulla quale incide e dell’obiettivo perseguito consentendo il cumulo tra pensione e reddito da lavoro.

9. Quanto al profilo della natura del termine di sessanta giorni entro cui va effettuato il pagamento della somma fissata per poter fruire della possibilità del cumulo va ricordato che questa Corte ha precisato (ved. Cass. n. 9764 del 15 settembre 1995; 21468/2013) che per affermare la natura decadenziale di un termine, previsto dalla legge o da un negozio, non è necessario che sia espressamente prevista la decadenza, essendo sufficiente che, in modo chiaro ed univoco, con riferimento allo scopo perseguito e alla funzione che il termine è destinato ad assolvere, risulti, anche implicitamente, che dalla mancata osservanza derivi la perdita del diritto. Da ciò deriva, per quanto sopra detto in ordine all’intero ambito delle disposizioni contenute nella L. n. 689 del 1982, art. 44, ed alle finalità perseguite dalla stessa legge che il termine di sessanta giorni non può che essere considerato di decadenza perchè funzionale alle esigenze di programmazione della spesa pensionistica e di espletamento dell’attività di controllo demandate all’Inps dalla legge.

10. Le spese seguono il rigetto del ricorso nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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