Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12095 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/05/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 31/05/2011), n.12095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14833/2009 proposto da:

S.D.C.P. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TESSALONICA 47, presso lo studio

dell’avvocato CLAUDIO GUALTIERI, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 391/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO dell’11/04/07, depositata il 22/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. S.d.C.P. propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che non ha resistito, depositando solo atto denominato “di costituzione”) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di diniego di rimborso della ritenuta Irpef operata dall’Istituto Autonomo Case Popolari sulla indennità di esproprio di un terreno percepita dal contribuente nel 1992, la C.T.R. Calabria riformava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso introduttivo).

2. L’unico motivo di ricorso (col quale si deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 9) è inammissibile per mancanza del quesito di diritto previsto a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. In assenza di attività difensiva nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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