Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12095 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/06/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 22/06/2020), n.12095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17442-2019 proposto da:

A.A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANDREA CANNATA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CASERTA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2188/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte d’appello di Napoli ha confermato l’ordinanza con cui il Tribunale di Napoli aveva respinto le domande di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria proposte dal cittadino ghanese A.A.F. il quale aveva riferito di essere fuggito dal Ghana per il timore di essere arrestato come un suo amico che lo aveva ingiustamente accusato di essere suo complice nella perpetrazione di furti notturni a volto mascherato;

2. il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, mentre l’intimato non ha svolto difese;

3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. 11 primo motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,5,6 e art. 14, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per non avere i giudici di secondo grado valutato la non credibilità del ricorrente “sulla base di riscontri oggettivi relativi alla situazione generale del paese di origine provenienti dalle allegazioni di parte”, tenuto conto del “contesto di violenza diffusa ed incontrollabile che caratterizza l’area territoriale di origine del medesimo”.

5. 11 secondo mezzo censura la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere la corte d’appello valutato, ai fini della protezione umanitaria, le condizioni sociali economiche e sanitarie del Ghana, che “non consentono un livello sufficientemente adeguato ed accettabile di vita”.

6. 11 terzo motivo prospetta la “violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c. N5”, che impone al giudice “il compito di cooperare nell’accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche d’ufficio le informazioni necessarie”.

7. Tutte le censure sono inammissibili per difetto di specificità, a fronte di una motivazione della corte territoriale che risulta corretta e congrua sia in punto di valutazione della non credibilità del ricorrente (pag. 2), sia con riguardo alle informazioni sulla situazione generale del Ghana, alla luce di “COI” (Country of origin information) qualificate e aggiornate (pag. 3-5), sia infine in merito alla insussistenza di specifici profili di vulnerabilità (pag. 5).

7.1. Ferma restando la loro genericità, le censure ridondano in valutazioni di merito, sottratte al sindacato di legittimità, se non sotto il profilo motivazionale (Cass. 24155/2017, 22707/2017, 6587/2017, 195/2016), essendo “inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. Sez. U, 34476/2019).

7.2. Anche sotto il profilo motivazionale, le censure non rispettano i canoni del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che onera il ricorrente di indicare, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), il fatto storico il cui esame sia stato omesso, il dato (testuale o extratestuale) da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e, soprattutto, la sua decisività (Cass. Sez. U, 8053/2014, 8054/2014, 1241/2015; Cass. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020).

7.3. Quanto alla protezione umanitaria, ai cui fini “occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale” (Cass. 1040/2020, 23778/2019), va anche rilevato come le Sezioni Unite di questa Corte, pur confermando (in linea con Cass. 4455/2018) la necessità di una “valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza”, abbiano aggiunto che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere 4`e. mato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza” (Cass. Sez. U, nn. 29459, 29460, 29461 del 2019; conf. Cass. 630/2020), risultando comunque “necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè Jò rnisca elementi idonei perchè da essi possa desumersi che il suo rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza” (Cass. 27336/2018, 8908/2019, 17169/2019).

8. Nulla sulle spese, in assenza di difese dell’intimato. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019; Cass. sez. U, 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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