Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12095 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 18/05/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 18/05/2010), n.12095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – President – –

Dott. MONACI Stefano – rel. Consiglie – –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consiglie – –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consiglie – –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO DI VIGILANZA “IL VIGILE” S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA B.

GOZZOLI 85, presso lo studio dell’avvocato FALCHI GIAN LUIGI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MELIS COSTA CARLO

AUGUSTO, RIMINI GUIDO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CALIULO LUIGI,

SGROI ANTONINO, CORRERA FABRIZIO, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 529/2005 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di

SASSARI, depositata il 11/11/2005 r.g.n. 133/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2010 dal Consigliere Dott. MONACI Stefano;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’oggetto della controversia e’ costituito dalla sussistenza, o meno, del diritto della societa’ Il Vigile s.r.l. di (OMISSIS) ad usufruire di alcuni sgravi contributivi, quelli previsti per le imprese industriali operanti nel mezzogiorno. L’Istituto assicuratore chiedeva ed otteneva tre decreti ingiuntivi, e ad essi facevano seguito le relative opposizioni proposte dalla ditta.

Nello specifico il primo decreto opposto concerneva la richiesta di pagamento di somme pretese per sgravi indebiti, gli altri due contenevano ingiunzioni di pagamento.

I tre diversi giudizi di opposizione sono stati riuniti nel corso del giudizio.

Il Tribunale di Sassari, giudice di primo grado, emetteva prima una sentenza non definitiva in cui venivano respinti i motivi di opposizione relativi all’an debeatur, e successivamente una sentenza definitiva con la quale era rideterminato il quantum. Le due sentenze venivano impugnate da tutte e due le parti. Con sentenza n. 529/05, la Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, accoglieva parzialmente l’impugnazione dell’Istituto assicuratore, sulla misura dell’importo dovuto in restituzione, che rettificava con un aumento di circa 30.000,00 Euro (esattamente da 296.548,21 a 266.548,21 Euro), oltre accessori, e sulla liquidazione delle spese in favore dell’Inps, che aumentava accogliendo la censura dell’Istituto per violazione dei minimi tariffari.

Respingeva, invece, l’impugnazione sul merito della societa’ e la condannava alle ulteriori spese del grado.

Avverso la sentenza d’appello, depositata il giorno 11 novembre 2005, e, per quanto risulta, non notificata, la societa’ Il Vigile s.r.l.

ha proposto ricorso per Cassazione, con due motivi di impugnazione, notificato, in termine, il 10 novembre 2006.

L’Istituto assicuratore ha resistito con controricorso notificato, in termine, il 15 dicembre 2006.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nel primo motivo di impugnazione la societa’ ricorrente lamenta che il giudice d’appello abbia rigettato le doglianze che aveva mosse contro la sentenza di primo grado, limitandosi, in sostanza, a fare riferimento a quanto asserito nella sentenza di primo grado.

Questa ultima, a sua volta, aveva negato alla ricorrente la qualifica di nuova impresa, senza tenere conto del fatto che, con una precedente sentenza passata in giudicato, le era stata riconosciuta la qualita’ di imprenditore industriale operante nel mezzogiorno d’Italia, e, come tale, beneficiario degli sgravi contributivi previsti dalla L. 25 ottobre 1968, n. 1089, art. 18, comma 1.

La Corte d’Appello aveva escluso, invece, il diritto della societa’ ad ottenere le stesse agevolazioni per il periodo successivo al 2 settembre 1970, data nella quale era sorto l’Istituto “il Vigile” di M.G.B..

2. Nel secondo motivo il ricorrente lamenta la determinazione dell’importo dovuto “come statuito dal giudice di prima cure”, senza tenere conto del fatto che contro quel punto era stato proposto un motivo di appello, e senza fornire altra motivazione.

La ricorrente chiede che non le vengano applicate le maggiorazioni delle sanzioni e delle somme aggiuntive, dato che l’Istituto assicuratore aveva provveduto spontaneamente al rimborso delle somme, senza indicare i titoli cui dovevano essere imputate.

3. Il primo motivo e’ infondato, perche’ si basa su di una pretesa circostanza di fatto – quella secondo cui una precedente sentenza ormai passata in giudicato avrebbe accertato che, dal 3 marzo 1977, l’Istituto di vigilanza Il vigile doveva essere considerato imprenditore industriale operante nel mezzogiorno d’Italia e, come tale, beneficiario degli sgravi contributivi generali previsti dalla L. 25 ottobre 1968, n. 1089, art. 18, comma 1 – che non appare pertinente rispetto alla domanda della societa’ ricorrente.

La Corte d’Appello precisa, infatti, al punto 5 della motivazione, che la precedente sentenza passata in giudicato si riferiva ad un periodo diverso, quello dal 1970 al 1977, che, in quel giudizio, la societa’ ora ricorrente aveva proposto una domanda relativa ad un periodo in cui l’attivita’ era espletata da una ditta individuale, e cioe’ da un diverso soggetto giuridico, e, soprattutto, che “con la sentenza definitiva … si era statuito il diritto della societa’ a beneficiare dello sgravio generale, ex art. 18, per l’incremento occupazionale” ma che “nulla si era statuito con riferimento a quello supplementare ed aggiuntivo, spettante solo alle nuove imprese”.

Secondo la sentenza d’appello, percio’, il giudicato che si era formato sulla precedente sentenza del Pretore di Sassari non concerneva l’oggetto del presente giudizio, vale a dire il diritto agli sgravi aggiuntivi e complementari, bensi’ solamente il diritto allo sgravio generale.

Va ricordato, per chiarezza, che quest’ultimo e’ previsto dai primi due commi del D.L. 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni nella L. 25 ottobre 1968, n. 1089, secondo i quali “e’ concesso uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all’Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali ed artigiane che impiegano dipendenti nei territori indicati dal testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 1. Lo sgravio contributivo e’ stabilito nella misura del 10 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposta ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori di cui al precedente comma al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge”.

Il contributo aggiuntivo e’ disposto, invece, dal successivo comma 4 dello stesso articolo, per il quale “alle aziende industriali ed artigiane e’ concesso un ulteriore sgravio contributivo, nella misura del 10 per cento delle retribuzioni, calcolate con i criteri di cui al comma 2 del presente articolo, corrisposto al solo personale assunto posteriormente alla data del 30 settembre 1968 e risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati dalla azienda nei sopra indicati territori del Mezzogiorno alla data medesima, ancorche’ lavoranti ad orari ridotti o sospesi”, mentre un ulteriore sgravio supplementare e’ stato introdotto dalla normativa successiva.

Ne’, d’altra parte, le argomentazioni della Corte d’Appello sui limiti del precedente giudicato sono scalfite dalle argomentazioni generiche della societa’ ricorrente.

4. Anche il secondo motivo di impugnazione e’ infondato. La sentenza impugnata ha precisato, in linea di fatto, che la societa’ Il Vigile (allora appellante ed oggi ricorrente) non aveva dimostrato di essere effettivamente un’impresa nuova, e non essere la prosecuzione della ditta individuale precedente, e di potere beneficiare percio’ degli aggiuntivi e supplementari. Come, infatti, gia’ riconosciuto da questa Corte, “gli sgravi contributivi, previsti dalla L. n. 1089 del 1968, art. 18 e dalla L. n. 589 del 1971, art. 1 poi regolati dal D.P.R. n. 218 del 1978, art. 53 – relativi, rispettivamente, allo sgravio aggiuntivo (pari al dieci per cento delle retribuzioni corrisposte al personale assunto successivamente alla data del 30 settembre 1968) e allo sgravio supplementare (pari ad un ulteriore dieci per cento delle retribuzioni del personale neo assunto dopo la data del 31 dicembre 1970) – in quanto diretti a sostenere le imprese operanti nel Mezzogiorno e a favorire lo sviluppo di quelle zone, sono riconosciuti alle aziende che, operando nei territori individuati dalle norme citate, abbiano portato ad un effettivo incremento occupazionale – la cui prova incombe sull’impresa – e alla creazione di nuovi posti di lavoro in eccedenza rispetto a quelli esistenti ad una certa data. Ne consegue che non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del beneficio, ove l’impresa, senza creare alcun posto di lavoro, nel costituire un’azienda nuova (in senso oggettivo), si sia limitata a succedere nei rapporti lavorativi, non a rischio, di un’altra azienda” (Cass. civ., 19 maggio 2008, n. 12629). Il Collegio non ha ragione di discostarsi da questa argomentazione, e dalla relativa soluzione, che anzi condivide, e fa propria, integralmente.

Di conseguenza, la societa’ Il Vigile, che non costituisce una nuova impresa, ma semplicemente la prosecuzione di una precedente ditta individuale, non ha diritto allo sgravio aggiuntivo, ne’ a quello complementare (quelli cui si riferisce la controversia), ma soltanto allo sgravio generale.

5. Entrambi i motivi proposti sono dunque infondati, e questo comporta l’infondatezza anche del ricorso nella sua interezza.

Quest’ultimo percio’ deve essere rigettato. Le spese, liquidate cosi’ come in dispositivo, seguono la soccombenza a carico della ricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 13,00 oltre ad Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Cosi’ deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

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