Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12095 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 16/05/2017, (ud. 31/01/2017, dep.16/05/2017),  n. 12095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9869/2011 proposto da:

F.C.C. TRASPORTI LAMPEDUSA S.C.A.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ARNALDO FARO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

SERIT SICILIA S.P.A., già MONTEPASCHI SERIT S.P.A. quale Agente

della Riscossione per le province siciliane, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PONTELUNGO 11/A, presso lo studio

dell’avvocato MARIA TARANTINO, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIOVANNI DI SALVO, giusta delega in atti;

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati CARLA D’ALOISIO, ENRICO MITTONI, LELIO MARITATO, ANTONINO

SGROI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 533/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 30/03/2010 r.g.n. 1543/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/01/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per: in via preliminare

inammissibilità in subordine rigetto;

udito l’Avvocato GIOVANNI LOSASSO per delega Avvocato ARNALDO FARO;

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dalla F.C.C. Trasporti Lampedusa Soc.Coop. a r.l. avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS) avendone accertato la tardività.

2. La Corte di merito, nel rammentare che per evitare che la cartella di pagamento divenga definitiva deve essere impugnata nel termine di quaranta giorni dalla sua notifica, fissato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, ha accertato la natura perentoria del citato termine a prescindere dall’esistenza di una esplicita previsione contenuta nella norma che tale termine ha introdotto, in considerazione della specifica finalità per la quale detto termine è stato apprestato (rendere definitivo il ruolo esattoriale).

3. Inoltre il giudice di appello ha verificato che il Tribunale aveva accertato che la cartella era stata ritualmente notificata alla società ricorrente ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e che la censura formulata in appello era generica ed inidonea a scalfire l’accertamento effettuato dal primo giudice della sua regolarità formale.

4. Per la cassazione della sentenza ricorre la società cooperativa a r.l. F.C.C. Trasporti Lampedusa ed articola quattro motivi cui resistono con controricorso l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della società di cartolarizzazione dei crediti Inps S.C.C.I. s.p.a., e l’agente incaricato della riscossione SERIT SICILIA s.p.a. (già Monte dei Paschi Serit s.p.a.).

Sia la F.C.C. Trasporti Lampedusa Soc.Coop. a r.l. che la Serit Sicilia s.p.a. hanno depositato memorie. La seconda ha ribadito tutte le conclusioni già prese mentre la prima ha depositato la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 605 del 2012, passata in giudicato, (resa tra le stesse parti avente ad oggetto l’opposizione ad intimazione di pagamento) con la quale è stata dichiarata l’intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella esattoriale oggetto del presente ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo di ricorso è denunciata l’omessa, insufficiente, contraddittoria e incongrua motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Inoltre è lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 140 e 143 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostiene la società ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe compiutamente esaminato le censure mosse alla sentenza di primo grado che aveva ritenuto tardiva l’opposizione soffermandosi sulla natura perentoria del termine per la sua proposizione trascurando di esaminare che ciò che era stato eccepito era piuttosto l’irritualità della notifica della cartella, inesistente e/o nulla, con conseguente diritto della parte ad essere rimessa in termini per la proposizione del ricorso.

6. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 420 e 421 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e la contraddittorietà ed insufficienza della motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene la ricorrente che il giudice di primo grado, in violaziorie delle citate norme non avrebbe consentitò alla società opponente, sostanzialmente convenuta nel giudizio di opposizione a cartella, un termine per contro-dedurre alla memoria di costituzione dell’Inps e dell’agente incaricato della riscossione (quest’ultimo costituitosi in udienza) e che la Corte di appello, investita di uno specifico motivo di ricorso al riguardo non avrebbe motivato sul punto.

7. Con il terzo motivo di ricorso ci si duole del mancato esame dei motivi di opposizione, riproposti in appello, ritenuti assorbiti dall’accoglimento dell’eccezione di tardività dell’opposizione.

8. L’ultimo motivo di ricorso, infine, denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 4 e degli artt. 1176 e 1200 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, oltre che l’omessa e/o insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Corte di merito, così come il giudice di primo grado, omesso di considerare che l’obbligazione era stata estinta con l’adesione al condono previdenziale accompagnata dall’integrale pagamento delle somme per tal fine dovute.

9. Occorre preliminarmente verificare se il giudicato formatosi nel giudizio pendente tra le stesse parti ed avente ad oggetto l’impugnazione della intimazione di pagamento notificata alla società il 17 gennaio 2007, traente titolo dalla medesima cartella esattoriale (sentenza allegata alle note depositate ai sensi dell’art. 378 c.p.c.) spieghi effetto nel presente giudizio.

10. Dalla lettura di quella sentenza si evince che la Corte territoriale, senza entrare nel merito della tempestività o meno della impugnazione della cartella (esclusa dal primo giudice) ha tuttavia ritenuto che in ogni caso la pretesa oggetto dell’intimazione di pagamento si fosse prescritta – come eccepito dalla parte – in un arco temporale “non ancora perfezionatosi all’atto della presentazione del ricorso D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24 (rectius dalla mancata presentazione del ricorso avverso la cartella esattoriale)”. Con quella sentenza, che non è stata oggetto di ricorso per cassazione ed è dunque divenuta definitiva, il giudice ha accertato che le omissioni contributive si riferivano all’anno 1995, che la cartella esattoriale n. (OMISSIS) (la medesima oggetto del presente ricorso per cassazione) era stata notificata il 14 novembre del 2000 e che l’intimazione di pagamento opposta in quel giudizio era stata notificata solo il 17 gennaio 2007 quando, in assenza di ulteriori atti interruttivi, era oramai decorso il termine quinquennale di prescrizione.

11. In sostanza, per effetto del passaggio in giudicato di quella sentenza, risulta irrevocabilmente accertato che nulla è dovuto dalla società all’Inps con riferimento a quanto richiesto con la cartella di pagamento n. (OMISSIS) in relazione alla quale, oggi si controverte sotto vari profili, della tempestività o meno dell’opposizione originariamente proposta dalla F.C.C. odierna ricorrente.

12. D’altro canto la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Come confermato di recente anche dalle sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. s.u. 17/11/2016 n. 23397), il termine decennale si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo. La cartella di pagamento, invece, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’i gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto; cfr. Cass. s.u. n. 23397 del 2016 cit.).

13. A tanto consegue che ove, come nel caso in esame, per effetto dell’inerzia del creditore – protrattasi ininterrottamente per più di cinque anni della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10, successivamente alla notifica della cartella di pagamento e prima della notifica dell’intimazione di pagamento – il credito si sia prescritto e tale causa di estinzione sia accertata con sentenza passata in giudicato viene meno l’interesse del ricorrente a coltivare il giudizio di opposizione alla cartella di pagamento. Alla mancata opposizione della cartella – atto amministrativo di cui non è discutibile l’insuscettibilità a produrre gli effetti di un giudicato vero e proprio – consegue senz’altro l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non ne è certo impedita l’estinzione per effetto della successiva inerzia creditore.

14. In definitiva per effetto dell’accertamento, con sentenza passata in giudicato, della sopravvenuta prescrizione dei crediti portati nella cartella non opposta comporta il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso, giacchè, come più volte ricordato da questa Corte l’interesse ad impugnare discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole alla parte (cfr. Cass. 29/01/2007 n. 1829) nella specie non più conseguibile (o meglio indirettamente già conseguito).

15. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

16. Quanto alle spese del giudizio di legittimità si reputa equo disporne la compensazione tra le parti avuto riguardo al particolare sviluppo della vicenda processuale.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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