Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12094 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/06/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 22/06/2020), n.12094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17399-2019 proposto da:

O.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE Di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPINA

MARCIANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO; COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE, INTERNAZIONALE DI MILANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1108/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte d’appello di Milano ha confermato l’ordinanza con cui il Tribunale di Milano aveva rigettato le domande di protezione internazionale e umanitaria proposte del cittadino nigeriano O.B., il quale riferiva di essersi allontanato dal suo Paese, dove viveva in Benin City (Edo State) per il timore di essere ucciso come il padre, uomo politico e business-man, di cui aveva preso il posto;

2. il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre gli intimati non hanno svolto difese;

3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

CONSIDERATO

Diritto

che:

4. Con il primo motivo si lamenta “Violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), omesso esame circa un fatto decisivo della controversia: contraddittorietà e illogicità della motivazione in merito all’attuale situazione sociale, politica ed economica e sulla pericolosità sociale in Nigeria”.

5. Con il secondo si denunzia “Violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, omesso esame circa un fatto decisivo della controversia: mancato esame presupposti rilascio permesso soggiorno per motivi umanitari”.

6. Le censure sono affette da plurime ragioni di inammissibilità.

6.1. Innanzitutto essi prospettano confusamente vizi eterogenei (errores in indicando e vizi motivazionali), in contrasto con la tassatività dei motivi di ricorso e con l’orientamento di questa Corte per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Sez. 1, 11222/2018; Sez. 2, 2954/2018, 4934/2017; Sez. 3, 16657/2017, 3554/2017; Sez. 4, 27458/2017, 23265/2017; Sez. 5, 19133/2016).

6.2. Inoltre, le censure motivazionali non rispettano i canoni del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che impone al ricorrente l’onere di indicare, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), il fatto storico il cui esame sia stato omesso, il dato (testuale o extratestuale) da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e, soprattutto, la sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8053/2014, 8054/2014, 1241/2015; Cass. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020), restando esclusa la possibilità di denunziare in questa sede la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione (Cass. Sez. U, 33017/2018).

6.3. Il primo motivo, in particolare, è affetto da assoluta genericità, fermo restando che la corte territoriale ha acquisito COI qualificate e aggiornate (segnatamene rapporto Amnesty International 2017-2018 e rapporto UNHCR) e che, d’altro canto, anche ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, il ricorrente ha l’onere di (quantomeno) allegare gli specifici fatti costitutivi del suo diritto, in difetto non potendo attivarsi i poteri istruttori officiosi (Cass. 8908/2019, 3016/2019, 17069/2018).

6.4. Analogo difetto di specificità affligge il secondo motivo, in quanto il ricorrente non indica quale sarebbe “la situazione individuale vissuta dal richiedente (…) prima della partenza” con la quale il giudice a quo avrebbe omesso di comparare la sua attuale situazione, quest’ultima invece puntualmente valutata.

6.5. Va comunque ricordato che, ai fini della protezione umanitaria, “occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale” (Cass. 23778/2019, 1040/2020) e che, in assenza di concreti elementi utili ad “operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza” (Cass. 4455/2018), non può avere “rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato” (Cass. Sez. U, 29459, 29460, 29461 del 2019; Cass. 630/2020). In altri termini, anche ai fini della predetta valutazione comparativa risulta “necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei perchè da essi possa desumersi che il suo rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza” (Cass. 27336/2018, 8908/2019, 17169/2019); ciò che però è mancato.

7. Nulla sulle spese, in assenza di difese dell’intimato.

8. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019; Cass. sez. U, 4315/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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