Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12094 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 18/05/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 18/05/2010), n.12094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SISTINA N.

121, presso lo studio degli Avvocati MONETTI ALFONSO, MONETTI

FRANCESCO e TRENTINO VRENNA che lo rappresentano e difendono giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA MARITTIMA SAIDELLI S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato BARBANTINI MARIA

TERESA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PAROLETTI CAMILLO giusta procura speciale, atto Notar AGOSTINO FIRPO

di SAVONA del 19/07/2006 rep. n. 42623; = FORSHIP ITALIA S.P.A. (gia’

TOURSHIP ITALIA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14,

presso lo studio dell’avvocato BARBANTINI MARIA TERESA, che la

rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 453/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 27/06/2005 R.G.N. 103/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2010 dal Consigliere Dott. MONACI Stefano;

udito l’Avvocato BARBANTINI MARIA TERESA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il signor B.F. ha convenuto in giudizio davanti al Pretore di La Spezia la societa’ Tourship Italia S.p.A., oggi divenuta Forship Italia S.p.A., in proprio e quale rappresentante generale e raccomandatario marittimo di altre societa’, nonche’, in via subordinata, l’Agenzia Marittima Saidelli Srl quale accomandatario marittimo di una di queste societa’, esponendo, riassuntivamente:

di avere prestato servizio giornaliero di navigazione con mansioni di Primo Ufficiale di Macchina e di Direttore di Macchina, e di aver lavorato per una serie di periodi continuativamente a bordo di motonavi tutte appartenenti alla medesima flotta sociale; di non aver goduto in tali periodi di riposo e neppure delle ferie; che, nonostante la continuita’ della prestazione lavorativa, aveva dovuto sottoscrivere una pluralita’ di contratti di arruolamento a viaggio o a tempo determinato.

Premesso tutto questo, chiedeva accertarsi la continuita’ del rapporto di arruolamento dal 8 febbraio 1982 con conseguente diritto di iscrizione al TP. e, di conseguenza, dichiararsi l’illegittimita’ dei licenziamenti orali intimati al ricorrente e, in particolare, di quello che aveva determinato la cessazione del rapporto di lavoro.

Costituitosi il contraddittorio, il giudice di primo grado accoglieva parzialmente le domande riconoscendo che i rapporti di arruolamento a tempo intercorsi erano stati stipulati, in realta’, con un unico datore di lavoro la societa’ Tourship Italia, trasformata poi in societa’ Forship S.p.A..

Respingeva, invece, la domanda di reintegrazione e quella svolta nei confronti dell’Agenzia Marittima Saidelli.

Sia il B. che la societa’ Forship Srl proponevano impugnazione.

Con sentenza n. 453, depositata in cancelleria il 9 ottobre 2005, la Corte d’Appello di Genova confermava la sentenza impugnata compensando le spese.

Nella motivazione, pero’, della sentenza d’appello la Corte territoriale riteneva che non sussistessero i requisiti necessari per riconoscere la sussistenza tra i diversi soggetti giuridici di un unico centro di imputazione dell’unico rapporto di lavoro.

Contro la sentenza d’appello, che non risulta notificata, il B. ha proposto ricorso per Cassazione notificato, in termine, il 23 giugno 2006 sia alla Forship Italia S.p.A. sia all’Agenzia Marittima Saidelli.

Entrambi gli intimati hanno resistito con separati controricorsi.

Sia il comandante B. che la societa’ Forship Italia s.p.a.

hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nel primo motivo di impugnazione il signor B. denunzia l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 2697 c.c., commi 1 e 2 quella degli artt. 2359 e 2360 c.c. con riferimento alla questione dell’unicita’ del soggetto datoriale, in quanto unico centro di imputazione del rapporto di arruolamento dedotto in lite.

Lamenta, in particolare, che il giudice non abbia svolto indagini sugli elementi probatori acquisiti in ordine al collegamento economico e funzionale tra soggetti datori del lavoro solo apparentemente diversi e non abbia verificato se l’autonoma soggettivita’ delle diverse imprese fosse stata creata a fini elusivi e fraudolenti oppure se fosse corrisposta ad una precisa e legittima scelta imprenditoriale.

La sentenza non aveva tenuto conto di una serie di elementi tali da dimostrare l’esistenza effettiva di un unico datore di lavoro, e, specificamente, del fatto che le varie societa’ erano soltanto formalmente armatrici delle motonavi, su cui il ricorrente aveva prestato servizio, mentre vi era una sostanziale unicita’ del soggetto datoriale.

Critica l’interpretazione e la ricostruzione dei fatti contenute in proposito nella sentenza impugnata.

Sostiene che il ricorrente, come altri marittimi, era stato comandato a prestare lavoro, senza contratto, durante i periodi invernali quando la nave era in manutenzione.

Il fatto che lui e gli altri marittimi sapessero che l’imbarco era a tempo determinato non rendeva legittimi i contratti a termine, dato che, nell’ambito de diritto del lavoro, la violazione di norme imperative poste a tutela del prestatore di lavoro non poteva essere superata dalla consapevolezza degli interessati e neppure dalla loro eventuale accettazione.

Il B. lamenta che la sentenza si fosse soffermata su particolari formali, in realta’ inconferenti, senza tener conto dell’unicita’ delle strutture organizzative e produttive, dell’integrazione tra le attivita’ esercitate dalle varie imprese del gruppo con relativo interesse comune, del coordinamento tecnico ed amministrativo – finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo, in cui confluivano le diverse societa’ titolari delle distinte imprese verso un interesse comune, dell’utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie societa’ titolari delle distinte imprese perche’ questa utilizzazione era richiesta in maniera indifferenziata e contemporaneamente in favore dei diversi armatori.

2. Nel secondo motivo di impugnazione si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 373 c.n. con riferimento alla questione della prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di arruolamento nel termine di due anni dopo la sua conclusione, e non gia’ precedentemente al biennio dalla proposizione dell’azione di rivendicazione degli stessi diritti.

Doveva essere disattesa percio’ l’eccezione di prescrizione formulata dalla controparte.

3. Il ricorso non e’ fondato e non puo’ trovare accoglimento. Questa Corte di cassazione ha piu’ volte statuito che il collegamento economico- funzionale tra imprese gestite da societa’ del medesimo gruppo non e’ di per se’ solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all’altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro.

Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attivita’ fra i vari soggetti del collegamento economico – funzionale e cio’ venga accertato in modo adeguato, attraverso l’esame delle attivita’ di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti. L’accertamento dell’esistenza di una siffatta situazione – e piu’ in generale dell’esistenza di un unico centro di imputazione – comporta una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimita’ solo per vizi di motivazione (cfr. ex plurimis: Cass. 15 maggio 2006 n. 11107, cui adde Cass 23 agosto 2000, n. 11033). La sentenza impugnata, per avere fatto corretta applicazione di tali principi e per essere sorretta da una motivazione congrua e priva di salti logici, si sottrae alle censure che le sono state mosse con il primo motivo.

Ed invero nel caso di specie, come si evince dalla motivazione della decisione della Corte territoriale, la prova sulla configurabilita’ di un unico centro di imputazione dei rapporti giuridici incombente sul ricorrente non e’ stata fornita dallo stesso.

Per di piu’ le argomentazioni del ricorrente attinenti a questioni di diritto presuppongono un riesame della controversia non ammissibile in questa sede dei legittimita’, nella quale la valutazione delle risultanze istruttorie e dei dati fattuali rilevanti ai fini decisori operata dal ricorrente diverge dal giudizio proprio della Corte territoriale, il cui iter argomentativo – e’ bene ribadirlo – si sottrae ad ogni addebito per essere correttamente motivato anche se in forma concisa.

Il secondo motivo rimane assorbito dal mancato accoglimento del primo motivo.

4. Il ricorso percio’ deve essere rigettato.

Tenuto conto dell’oggettiva difficolta’ ed incertezza della fattispecie, come dimostrata anche dal diverso esito della controversia nei successivi gradi di giudizio, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese anche di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

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