Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12094 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 16/05/2017, (ud. 31/01/2017, dep.16/05/2017),  n. 12094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – rel. Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10213/2011 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUIGI LA PECCERELLA

e EMILIA FAVATA, che lo rappresentano e difendono giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

R.A.P., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

PIETROPAOLI, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO CRESCIMBENI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 420/2010 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 02/12/2010 r.g.n. 350/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/01/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato EMILIA FAVATA;

udito l’Avvocato ANDREA PIETROPAOLI per delega verbale Avvocato PAOLO

CRESCIMBENE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Perugia, nel respingere l’impugnazione dell’Inail avverso la sentenza del Tribunale di Terni che l’aveva condannato a costituire in favore di R.A.P. – nella sua qualità di erede – la rendita in favore dei superstiti, ha confermato la gravata decisione dopo aver spiegato che la consulenza d’ufficio espletata in secondo grado aveva consentito di accertare che la causa della morte di L.E., coniuge defunto dell’appellata, era riconducibile ad una tecnopatia.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inail con due motivi.

Resiste con controricorso la R., la quale deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 3, assumendo che la Corte d’appello ha riconosciuto la natura professionale della malattia tumorale – che aveva causato il decesso del coniuge dell’odierna intimata – in assenza di sufficienti evidenze scientifiche ed epidemiologiche, il tutto sulla base della mera possibilità di una relazione causale con l’esposizione all’asbesto. In sostanza, secondo il ricorrente, la Corte di merito avrebbe recepito acriticamente l’apodittica opinione espressa dal consulente d’ufficio, senza verificare la sussistenza di elementi oggettivi ritenuti affidabili dalla scienza medica ed idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni formulate dal perito in termini di sola probabilità.

2. Col secondo motivo, proposto per vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente lamenta che la relazione peritale è inficiata da affermazioni illogiche e scientificamente errate che si traducono in una evidente contraddittorietà ed insufficienza dell’iter logico-argomentativo che ha condotto alle conclusioni rassegnate dal consulente e recepite acriticamente dalla Corte territoriale. Tra l’altro, il ricorrente richiama il D.M. 27 aprile del 2004, citato dal medesimo consulente d’ufficio, in base al quale i tumori gastroenterici (come quello dal quale era affetto il dante causa dell’intimata) correlati all’esposizione all’asbesto sono elencati al gruppo 6 della lista 3^ tra le malattie la cui origine lavorativa è possibile e non già probabile.

3. Osserva la Corte che i due motivi, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

E’, infatti, da rilevare che nella fattispecie alla valutazione del consulente tecnico d’ufficio, recepita dai giudici d’appello con motivazione esente da rilievi di legittimità, l’istituto ricorrente si limita a contrapporre la propria tesi sulla supposta non riconducibilità ad una forma di tecnopatia della malattia dalla quale era risultato essere affetto il coniuge dell’intimata, senza evidenziare, tuttavia, alcuna specifica carenza o deficienza diagnostica o errore scientifico in cui sarebbe incorso il medesimo consulente nel momento in cui accertava la sussistenza del nesso di causalità tra il decesso del predetto lavoratore e la malattia professionale del tumore da esposizione all’amianto per ragioni di lavoro.

D’altra parte, va ricordato che la valutazione espressa dal giudice di merito in ordine alla ricognizione delle cause che determinarono il decesso di L.E. costituisce tipico accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità quando è sorretto, come nella fattispecie, da motivazione immune da vizi logici e giuridici che consenta di identificare l’iter argomentativo posto a fondamento della decisione.

In effetti, allorquando il giudice di merito fondi, come nel caso in esame, la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, facendole proprie, perchè i lamentati errori e lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza di merito, censurabile in sede di legittimità, è necessario che essi siano la conseguenza di errori dovuti alla documentata devianza dai canoni della scienza medica o di omissione degli accertamenti strumentali e diagnostici dai quali non si possa prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi.

Orbene, sotto questo specifico aspetto, non è sufficiente, per la sussistenza del vizio di motivazione, la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del CTU e quella della parte circa l’entità e l’incidenza del dato patologico, poichè in mancanza degli errori e delle omissioni sopra specificate le censure di difetto di motivazione costituiscono un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico e si traducono in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 7341/2004).

4. Si è, altresì, precisato (Cass. sez. lav. n. 9988 del 29/4/2009) che “in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell’assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un’inammissibile critica del convincimento del giudice” (conf. a Cass. Sez. lav. n. 15796 del 13.8.2004; v. altresì in senso analogo Cass. sez. lav. n. 8654 del 3/4/2008, Cass. sez. lav. n. 569 del 12/1/2011 e Sez. 6-Lav., Ordinanza n. 1652 del 3.2.2012).

Nè si è trascurato di osservare (Cass. Sez. 1, n. 16368 del 17/7/2014) che “in tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione”.

5. Orbene, nella fattispecie in esame, con motivazione adeguata ed esente da rilievi di legittimità, la Corte d’appello di Perugia, nel condividere il ragionamento dell’ausiliare in merito all’esistenza del nesso causale tra la suddetta malattia, che determinò la morte del L., e l’esposizione lavorativa protratta negli anni di quest’ultimo all’amianto, ha osservato che il medesimo perito aveva posto bene in evidenza i seguenti elementi tra loro correlati: l’elemento topografico (come da letteratura scientifica citata nella relazione); il fattore cronologico (più di 18 anni di esposizione all’amianto); l’elemento dell’efficienza lesiva (l’amianto è dotato di idonea efficacia causale rispetto alla malattia denunciata e la neoplasia era insorta dopo un periodo di latenza adeguato rispetto ai dati riportati dalla letteratura); l’esclusione di un’altra causa (non erano stati individuati fattori ereditari, alimentari, ambientali o di patologie introduttive, quali la colite ulcerosa, che possono costituire un fattore eziologico diverso da quello lavorativo). D’altra parte, la stessa Corte ha evidenziato che l’Inail non aveva sollevato alcuna obiezione in ordine al fatto che proprio quella determinata malattia aveva condotto a morte il L..

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo, con loro attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.

PQM

La Corte rigetta il ricorso Condanna l’Inail al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 2700,00, di cui Euro 2500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con attribuzione all’avv. Crescimbeni.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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