Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12093 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/05/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 31/05/2011), n.12093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14569/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE PETROLLINI & C. SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 14/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONE

di PERUGIA del 3/03/08, depositata il 28/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone, nei confronti della Immobiliare Petrollini & C. s.r.l. (che non ha resistito), ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avvisi coi quali venivano revocati i benefici di cui alla L. n. 388 del 2000, recuperando le imposte di registro, ipotecarie e catastali in relazione a due atti di acquisto relativi a terreni e fabbricati rurali siti nel Comune di Terni, la C.T.R. Umbria confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto i ricorsi riuniti della contribuente.

2. Il primo motivo (col quale ci si duole che i giudici d’appello abbiano ritenuto sufficiente, ai fini dell’agevolazione di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, l’esistenza di un piano particolareggiato benchè per l’attuazione del medesimo fosse richiesta la stipula di una convenzione tra il comune ed un privato) è manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità, secondo la quale il beneficio di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3 (prevedente aliquote agevolate delle imposte di registro, catastali ed ipotecarie con riferimento ai trasferimenti di beni immobili situati in aree soggette a piani particolareggiati comunque denominati, a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento) si applica anche nel caso in cui al momento della registrazione dell’atto di trasferimento, pur sussistendo l’inserimento dell’immobile in un piano particolareggiato, non sia stata ancora stipulata la convenzione attuativa con il Comune, come indicato nella L. n. 350 del 2003, art. 2, semprechè sia rispettato il termine quinquennale per l’utilizzazione edificatoria (v. Cass. n. 20864 del 2010), dovendo rilevarsi che, nel quesito di diritto che conclude il motivo, la ricorrente non ha in alcun modo dedotto che nella specie non risultava rispettato il suddetto termine quinquennale.

Le motivazione sopra esposte in relazione al primo motivo di ricorso comportano l’assorbimento dei due motivi successivi.

Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto rigettato, con assorbimento dei successivi. In assenza di attività difensiva nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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