Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12093 del 22/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 22/06/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 22/06/2020), n.12093
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17394-2019 proposto da:
O.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
MATTEO GIACOMAZZI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 3141/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 19/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA
VELLA.
Fatto
RILEVATO
Che:
1. La Corte d’appello di Venezia ha confermato l’ordinanza con cui il Tribunale di Venezia aveva rigettato le domande di protezione internazionale e umanitaria proposte del cittadino nigeriano O.G., il quale riferiva di aver abbandonato il suo paese per sfuggire alle minacce della setta degli Ogboni che lo volevano costringere a subentrare al padre, deceduto;
2. il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre il Ministero resistente non ha svolto difese;
3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
4. Con il primo motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 5, 7 e 11, nonchè del D.Lgs. n. 26 del 2008, art.11, “per avere la Corte omesso di raffrontare tra la situazione personale del ricorrente alla luce della reale situazione esistente in Nigeria”.
5. Con il secondo si denunzia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 5, 7 e 8, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 27 e 32, “per non aver il Tribunale inquadrato correttamente la situazione del ricorrente in termini di protezione sussidiaria”, in uno al “difetto di motivazione; omessa giustificazione in ordine al non riconoscimento delle condizioni per lo status di rifirgiato e di protezione sussidiaria”.
6. Le censure sono radicalmente inammissibili perchè caratterizzate da una esorbitante genericità, oltre ad essere prive di qualsivoglia addentellato concreto al tessuto motivazionale della decisione impugnata, tanto che in diversi passaggi si fa riferimento agli errori commessi dal “Tribunale”.
7. Tale rilievo risulta assorbente anche rispetto agli ulteriori profili di inammissibilità (per mancato rispetto dei canoni prescritti ai fini delle censure motivazionali) e infondatezza (con riguardo alle valutazioni della Corte d’appello di Venezia in punto di non credibilità e mancato assolvimento dell’onere di allegazione del richiedente) che inficiano il ricorso.
8. Nulla sulle spese, in assenza di difese del Ministero resistente.
9. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U, n. 23535/2019 e n. 4315/2020).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020