Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12092 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/05/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 31/05/2011), n.12092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14214/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) (d’ora in poi detta “Agenzia” o

“Ufficio” o “Amministrazione”, in persona del Direttore generale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO ALIMENTARE SPA IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS), in persona

del suo liquidatore e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 16, presso lo studio

dell’avvocato CERNIGLIA Massimo, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FERRARI GIOVANNI, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 38/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di GENOVA del 26/03/09, depositata il 03/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

udito l’Avvocato Cerneglia Massimo, difensore della controricorrente

che si riporta agli scritti;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI che aderisce alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti del Consorzio Alimentare s.p.a. in liquidazione (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di diniego di rimborso del credito Irpeg relativo alle ritenute effettuate sugli interessi maturati sui depositi bancari, la C.T.R. Liguria confermava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso introduttivo).

2. L’unico motivo di ricorso (col quale, deducendo violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 118, n. 3 e art, 119, in combinato disposto con l’art. 2495 c.c., comma 2, la ricorrente si duole che i giudici d’appello abbiano ritenuto la legittimazione attiva e la capacità processuale della società senza considerare che la chiusura del fallimento della predetta, dichiarata con decreto definitivo, aveva comportato la sua estinzione e cancellazione dal registro delle imprese) è manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la chiusura del fallimento di una società, disposta ai sensi della L. Fall., art. 118, previgente (applicabile nella specie ratione temporis, essendo la chiusura del fallimento intervenuta anteriormente alla riforma del 2006), non determina affatto l’estinzione della suddetta, sia perchè con essa non si produce indefettibilmente la definizione di tutti i rapporti che fanno capo alla società, sia perchè si verifica, con la fine dello “spossessamento”, il riacquisto della libera disponibilità dei propri beni da parte del fallito (v. da ultimo Cass. n. 9723 del 2010 e tra le altre cass. n. 11361 del 1999).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.000,00 di cui Euro 900,00 per onorari.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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