Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12092 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/06/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 22/06/2020), n.12092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17289-2019 proposto da:

O.S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUCA FROLDI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2538/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 19/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte d’appello di Ancona ha confermato l’ordinanza con cui il Tribunale di Ancona aveva rigettato le domande di protezione internazionale e umanitaria proposte del cittadino togolese O.S.M., il quale riferiva di aver abbandonato il Togo per timore di essere arrestato in quanto, a seguito dei violenti scontri tra esponenti del partito ANC (cui egli apparteneva) e del partito UNIR in occasione delle elezioni del 5 aprile 2015, egli era stato aggredito e un suo amico, intervenuto in sua difesa, aveva ucciso l’aggressore;

2. il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre il Ministero resistente non ha svolto difese;

3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. 11 primo motivo denunzia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per avere la corte d’appello fondato la decisione solo sui verbali di audizione in sede amministrativa, senza attivare i poteri officiosi diretti a realizzare la doverosa “cooperazione istruttoria”.

4.1. La censura è infondata.

4.2. Invero, la non credibilità del narrato è stata valutata non solo per l’intrinseca illogicità del timore rappresentato, ma anche alla luce delle informazioni tratte dagli organi di stampa (dai quali “risulta che e elezioni in Togo si sono svolte in un clima pacifico”); parimenti, l’insussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria è stata vagliata anche sulla base di COI qualificate e aggiornate ad agosto 2018.

5. 11 secondo mezzo – che denunzia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sottolineando che il Togo “soffre di gravi carenze in termini di democrazia e di rispetto dei diritti umani”, come riconosciuto da vari giudici di merito – è invece inammissibile per difetto di specificità.

6. Più in generale vanno richiamati, in quanto pertinenti alle doglianze genericamente sollevate, i principi elaborati da questa Corte in base ai quali: i) il giudice non ha l’obbligo di fissare una ulteriore audizione del ricorrente ove la domanda di protezione risulti manifestamente infondata (ex multis, Cass. 4788/2020, 3862/2020, 5973/2019, 3029/2019, 2817/2019, 17717/2018; cfr. Corte giust., 26/07/12017, Moussa,Sacko) specie a fronte di istanze generiche o esplorative (Cass. 1782/2020); ii) anche ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, il ricorrente ha l’onere di (quantomeno) allegare i fatti costitutivi del suo diritto, in difetto non potendo attivarsi i poteri istruttori officiosi (Cass. 8908/2019, 3016/2019, 17069/2018).

7. Nulla sulle spese, in assenza di difese dell’intimato. Sussistono invece i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019; Cass. sez. U, 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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