Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12092 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. I, 17/05/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 17/05/2010), n.12092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

K.M. (alias K.M.), con domicilio eletto in

Roma, via Chisimaio n. 42, presso l’Avv. Ferrara Silvio che lo

rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO E QUESTURA DI ROMA rappresentati e difesi

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa

domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrenti –

per la cassazione del decreto del giudice di pace di Roma n. 2971/08

depositato il 17 dicembre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 21 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. Zanichelli

Vittorio.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

K.M. (alias K.M.) ricorre per Cassazione avverso il decreto in epigrafe con il quale e’ stato prorogato il periodo di permanenza temporanea presso il CIE. Resistono sia il Ministero che la Questura con controricorso.

La causa e’ stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’eccezione formulata dall’Amministrazione controricorrente a mente della quale il ricorso sarebbe inammissibile per illeggibilita’ della sottoscrizione della speciale procura e’ infondata dal momento che dal testo de ricorso risultano le complete generalita’ del ricorrente e la sua sottoscrizione e’ stata autenticata dal difensore.

Ugualmente infondata e’ l’ulteriore eccezione secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile in quanto parte dello stesso sarebbe costituito dalla riproduzione di atti in violazione del principio dell’autonomia del ricorso stesso. A parte la considerazione che lo stesso vizio sarebbe addebitabile al controricorso in quanto in parte costituito dalla riproduzione del ricorso, il vizio in realta’ non sussiste in quanto la riproduzione di documenti nel corpo del ricorso puo’ essere posta in discussione circa la sua idoneita’ a sostituire la formale produzione degli stessi ma non certo sotto il profilo della completezza dell’atto non essendo sindacabile, se non sotto il profilo, che qui non rileva, dell’opportunita’, la modalita’ di esposizione dei fatti.

Tanto premesso, si rileva che il primo motivo di ricorso e’ inammissibile per inidoneita’ del quesito dal momento che con lo stesso non si richiede l’enunciazione della manifesta infondatezza dell’eccezione di incostituzionalita’ di una norma per violazione del precetto costituzionale o della normativa della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo ma si richiede alla Corte di enunciare il principio secondo cui viziato da incostituzionalita’ o da contraddittorieta’ con la richiamata normativa sarebbe direttamente il provvedimento assunto dal giudice del merito per il solo fatto di avere fornito una determinata interpretazione della norma processuale o di averla violata.

Il secondo motivo di ricorso con cui si denuncia, tra l’altro, violazione del D.Lgs. n. 25 del 1998, art. 21 per essere stato prorogato il periodo di trattenimento da parte del giudice di pace e non del tribunale, competente per materia in caso di richiesta di proroga del trattenimento in pendenza di procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, e’ ugualmente inammissibile per inidoneita’ del quesito posto che nella formulazione del medesimo si parte dal presupposto che la proroga del trattenimento sia stata richiesta in attesa dell’espletamento del procedimento di accertamento dello status di rifugiato mentre dal tenore del provvedimento emerge non solo che lo stesso e’ stato richiesto ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 15, comma 5 e quindi nell’ambito di un procedimento di respingimento, ma anche che la richiesta del Questore e’ in data 11 dicembre 2008 ed e’ quindi anteriore alla richiesta di riconoscimento della protezione internazionale che e’ stata avanzata solo in data 15 dicembre 2008, come risulta dalla documentazione incorporata nel ricorso.

Il terzo motivo, con il quale si deduce violazione di legge per essere stata disposta la proroga del trattenimento senza preventiva audizione dell’interessato in presenza del difensore con conseguente violazione del diritto di difesa e’ invece manifestamente fondato alla luce del principio enunciato dalla Corte secondo cui “Al procedimento giurisdizionale di decisione sulla richiesta di proroga del trattenimento presso un Centro di Permanenza Temporanea dello straniero, gia’ sottoposto a tale misura per il primo segmento temporale previsto dalla legge, devono essere applicate le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione dell’interessato, che sono previste esplicitamente, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 nel procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, essendo tale applicazione estensiva imposta da un’interpretazione costituzionalmente orientata del successivo comma quinto, relativo all’istituto della proroga, tenuto conto che un’opposta lettura delle norme sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.” (Sez. 1, Sentenza n. 4544 del 24/02/2010).

Il ricorso deve dunque essere accolto e di conseguenza cassato senza rinvio del provvedimento ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3 (piu’ non potendo essere prorogata la misura di trattenimento a suo tempo disposta).

L’epoca in cui si e’ formata la richiamata giurisprudenza induce alla compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibili il primo e il secondo, e cassa senza rinvio il decreto impugnato; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

 

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