Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12092 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 16/05/2017, (ud. 30/01/2017, dep.16/05/2017),  n. 12092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24728/2014 proposto da:

M.E., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MARCANTONIO COLONNA 44, presso lo studio dell’avvocato SILVIO

CALVOSA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

GRUPPO COIN S.P.A., già OVIESSE S.P.A.;

– intimata –

nonchè da:

GRUPPO COIN S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO BERTOLONI 31, presso lo studio dell’avvocato FABIO PULSONI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SILVIA MARESCA,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.E. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MARCANTONIO COLONNA 44, presso lo studio dell’avvocato SILVIO

CALVOSA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 4949/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/09/2014 R.G.N. 4193/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/01/2017 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto di entrambi i ricorsi;

udito l’Avvocato CALVOSA SILVIO;

udito l’Avvocato MARESCA SILVIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 4193/2012 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta da M.E. volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatole dalla Ovviesse spa e ha accolto la domanda riconvenzionale spiegata dalla società condannando la dipendente alla restituzione della somma di Euro 676,75.

2. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 4949/2014, in parziale riforma della impugnata pronuncia che confermava nel resto, ha respinto la domanda riconvenzionale proposta in prime cure.

3. A fondamento della propria decisione la Corte territoriale ha, in sintesi, rilevato che: a) non era fondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello contenendo l’atto di gravame espresse censure alla sentenza di primo grado; b) l’eccezione di tardività della contestazione non era fondata essendo questa stata formulata a meno di un mese dal momento di accertamento delle irregolarità; c) analogamente non era fondata l’eccezione di genericità degli addebiti perchè precisa nelle modalità esecutive della condotta addebitata e nelle norme aziendali violate; d) gli addebiti erano stati pienamente provati (sette episodi relativi al “reso in denaro contanti ed annullo transazioni scontrino”); e) la originaria domanda riconvenzionale, relativa alla condanna della M. alla restituzione della somma di Euro 676,75, non era invece fondata mancando la prova dell’appropriazione della suddetta somma da parte della dipendente.

4. Per la cassazione propone ricorso M.E. affidato a nove motivi.

5. Resiste con controricorso il Gruppo Coin spa (quale incorporante della Ovviesse spa) e propone, nel contempo, ricorso incidentale con due motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo M.E. denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame del fatto conseguente al rigetto della domanda riconvenzionale. Sostiene che il licenziamento disciplinare sarebbe stato irrogato per la gravità della condotta ascrittale consistente nell’avere rubato denari alla società: il rigetto della domanda riconvenzionale aveva, però, escluso, che essa dipendente si fosse appropriata di qualcosa per cui era venuta meno la legittimità del recesso.

2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione alla L. n. 300 del 1970, art. 7, commi 3 e 4 e art. 1375 c.c.: dell’errata valutazione circa la tempestività della contestazione. Eccepisce l’erroneità del ragionamento della Corte territoriale perchè, grazie al sistema dei controlli dell’azienda, le mancanze della dipendente erano state accertate il giorno dopo il loro verificarsi per cui il dies a quo da cui fare partire il tempo per contestare i fatti non poteva essere quello in cui si era conclusa l’ispezione; rappresenta, inoltre, che costituiva violazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto il comportamento dell’imprenditore che, omettendo di controllare l’operato del dipendente, lo lasciasse perseverare nell’errore commesso.

3. Con il terzo motivo la M. si duole della violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all’art. 2119 c.c.: omessa valutazione della sproporzione tra addebiti e sanzione disciplinare. Deduce che la Corte territoriale non si era pronunciata al riguardo e che la sproporzione era ancora più evidente, oltre al fatto che per trent’anni non vi erano mai stati addebiti disciplinari nonostante le centinaia di migliaia di operazioni espletate, perchè non era stata ritenuta provata l’appropriazione di denaro.

4. Con il quarto motivo la ricorrente eccepisce la violazione dell’art. 360, nn. 3 e 5, in relazione all’art. 246 c.p.c.: dell’incapacità a testimoniare dei signori X., S. e B. per essere questi dipendenti della società e/o autori materiali dell’ispezione.

5. Con il quinto motivo si denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all’art. 116 c.p.c.: omessa valutazione di inattendibilità dei testimoni per essere i signori X. e S., dirigenti della società, e per avere la dipendente B. un interesse contrario a quello della M. perchè non avrebbe mai potuto deporre a favore di quest’ultima altrimenti sarebbe stata ella stessa licenziata.

6. Con il sesto motivo si sostiene la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all’art. 116 c.p.c.: omessa valutazione delle giustificazioni rese dal lavoratore, per avere i giudici di secondo grado accorpato tutti gli addebiti come se fossero un unicum senza rispondere ai rilievi e agli interrogatori avanzati dalla lavoratrice.

7. Con il settimo motivo si censura la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: illogicità nella valutazione delle prove testimoniali dei signori S., B. e X. la cui deposizione, però, era ininfluente in presenza di una prova documentale.

8. Con l’ottavo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 24 Cost., per non avere ritenuto generiche le su indicate deposizioni anche quando la società, omettendo di comunicare il nome del responsabile che avrebbe dovuto firmare per le operazioni da lei compiute e oggetto di addebito, l’aveva in sostanza privata della possibilità di difendersi.

9. Con il nono motivo viene sostenuta la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione alla L. n. 300 del 1970, art. 7, per avere omesso la Corte territoriale di considerare la doglianza sollevata in ordine alla illegittimità dello svolgimento di cui all’art. 7 citato riguardante la sua mancata partecipazione alle ispezioni del 29 aprile e del 13 maggio 2010, la mancata escussione dei soggetti indicati nelle controdeduzioni nonchè il mancato espletamento dell’invocata perizia calligrafica.

10. Con il primo motivo del ricorso incidentale la società lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112, 113, 115, 116 c.p.c., nonchè degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c., per omesso esame circa i fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5): in particolare, le testimonianze dei testi S., B. e X. nonchè una serie di documenti da cui emergeva con chiarezza che non solo la M. era tenuta alla restituzione dell’importo complessivo di Euro 676,75 non essendovi dubbio che, al di là dell’eventuale appropriazione indebita, era comunque responsabile sotto il profilo economico delle illecite manovre contestate.

11. Con il secondo motivo il gruppo Coin spa si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere i giudici di secondo grado compensato tra le parti le spese avendo rigettato la domanda riconvenzionale, che invece avrebbe dovuto essere accolta, e per averle compensate anche a fronte del limitato accoglimento del gravame e della conseguente parziale reciproca soccombenza pur in presenza di una palese differenza tra il valore delle due cause.

12. Sia il ricorso principale che quello incidentale non sono fondati e vanno, pertanto, respinti.

13. Venendo all’esame di quello principale, il primo motivo, il sesto ed il settimo (questi ultimi due relativamente alle censure prospettate in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) sono inammissibili perchè, in considerazione della pubblicazione della gravata sentenza (12.9.2014) si applica la modifica normativa del suddetto articolo realizzato ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134.

14. Il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza e dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè un vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. Un. 22.9.2014 n. 19881).

15. I motivi sopra indicati non rispettano il dettato di cui al novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, limitandosi in sostanza a richiedere un mero ed inammissibile riesame delle circostanze di causa, ampiamente esaminate dalla Corte di merito che ha congruamente rilevato la gravità dei fatti contestati, lamentata dalla lavoratrice.

16. Analogamente sono inammissibili l’ottavo motivo nonchè il sesto ed il settimo (questi ultimi due relativamente alle censure prospettate in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) in difetto degli appropriati requisiti di erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla disposizione di legge, mediante specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina.

17. In realtà, i motivi scrutinati sono essenzialmente intesi alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda e alla contestazione della valutazione probatoria operata dalla Corte territoriale, sostanziante il suo accertamento in fatto, di esclusiva spettanza del giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità (Cass. 16.12.2011 n. 27197; Cass. 18.3.2011 n. 6288; Cass. 19.3.2009 n. 6694).

18. Il nono motivo è parimenti inammissibile.

19. La ricorrente si duole dell’omessa considerazione, da parte della Corte territoriale, del motivo di appello che lamentava l’illegittimità dello svolgimento del procedimento di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7.

20. Ebbene, in primo luogo, la M. ha erroneamente rubricato il vizio prospettato come error in judicando e come difetto di motivazione anzichè come vizio di nullità afferente l’attività svolta nel processo ascrivibile al paradigma dell’error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. In secondo luogo, ha violato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ormai canonizzato nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, per avere omesso di indicare specificamente i contenuti dell’atto processuale – nella specie l’appello – su cui si fonda la doglianza di omessa pronuncia. Si è limitato solo a riportare un richiamo (“cfr. punto b) pag. 3 e punto b) pag. 5 controdeduzioni) senza che possa valutarsi se effettivamente le censure rientravano nel devolutum del ricorso di appello ovvero si trattava di mere allegazioni difensive contenute in un atto endoprocessuale rappresentato da “controdeduzioni”. Questa Corte ha ritenuto, infatti, condizione di ammissibilità del ricorso la trascrizione per esteso del contenuto dell’atto di appello (Cass. 20.7.2012 n. 12664) ovvero l’indicazione dell’impianto scientifico dei motivi di appello asseritamente affetti da nullità ovvero non esaminati.

21. Il secondo motivo è infondato.

22. La Sezione Lavoro di questa Corte ha affermato più volte (Cass. n. 281/2016; n. 20719/2013; n. 13955/2014) che, in materia di licenziamento disciplinare, l’immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per l’accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell’impresa, fermo restando che la valutazione delle suddette circostanze è riservata al giudice di merito. Nel caso in esame, quindi, deve rilevarsi, da un lato, che la Corte territoriale non è incorsa in nessun vizio di violazione o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, in quanto ha avuto riguardo al momento in cui il datore di lavoro ha scoperto il fatto, avendone certezza, e non al momento della sua commissione aderendo, quindi, ad una esegesi della norma in termini relativi conformemente al principio sopra enunciato. Infatti, il giudice di secondo grado ha dato atto che le visite ispettive effettuate dalla società, in merito ai fatti accaduti fra il dicembre 2009 e il 10 marzo 2010, sono riferite al periodo tra il 29.4 ed il 13.5.2010 mentre la contestazione disciplinare è del 7.6.2010 in termini assolutamente non tardivi.

23. Dall’altro deve osservarsi che, nel giudizio di cassazione, è precluso l’accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione ai fini istruttori, tanto più a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (applicabile alla presente pronuncia pubblicata il 12.9.2014) che consente il sindacato sulla motivazione limitatamente alla rilevazione dell’omesso esame di un fatto decisivo e discusso dalle parti per cui, anche riguardo a tale profilo, le censure della ricorrente relative al comportamento dell’imprenditore che, omettendo di controllare l’operato di essa dipendente, l’avrebbe lasciata perseverare nell’errore, non possono trovare ingresso in questa sede.

24. Anche il terzo motivo è infondato.

25. In caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione non già l’assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale, ma la ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del dipendente rispetto agli obblighi assunti (tra le altre Cass. 2.11.2011 n. 22692; Cass. 23.4.2004 n. 7724).

26. E non assume rilevanza la circostanza che si tratti di una mancanza isolata del dipendente, atteso che nessuna norma di legge e nessun principio generale impongono al datore di lavoro di rinviare o condizionare irrogazione del provvedimento espulsivo al verificarsi eventuale e futuro di un altro episodio in mancanza del quale la fiducia deve intendersi ricostituita (cfr. Cass. 12.4.2005 n. 7464).

27. La Corte di appello, confermando sul punto la pronuncia di prime cure, ha quindi ritenuto che i comportamenti addebitati configuravano gravi violazioni dei doveri fondamentali del lavoratore e che la sanzione irrogata era proporzionata in considerazione del fatto che la ricorrente svolgeva mansioni di cassa e di impiegata amministrativa contabile.

28. Motivatamente, seppure con la conferma della sentenza di primo grado, quindi, è stato ritenuto che la condotta integrasse il presupposto giustificativo del licenziamento disciplinare stante il particolare vincolo fiduciario che legava la dipendente al datore di lavoro. La circostanza, poi, che non vi sia stata appropriazione delle somme di denaro non assume significativa importanza perchè gli stessi giudici di seconde cure, nel dare atto della mancanza della prova su detto punto, evidenziavano che la circostanza era estranea alla contestazione.

29. Vertendosi in ipotesi di motivazione sufficiente e non contraddittoria, la valutazione sul giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito contestato non è, pertanto, censurabile in sede di legittimità essendo devoluto al giudice di merito (cfr. Cass. 25.5.2013 n. 8293).

30. Il quarto motivo non è meritevole di pregio.

31. In primo luogo va evidenziato che, con il motivo, non viene specificato se l’eccezione sia stata sollevata immediatamente dopo l’escussione del teste ovvero, in caso di assenza del procuratore della parte dell’incombente istruttorio, entro la successiva udienza, restando in mancanza sanata (Cass. 19.8.2014 n. 18036). In secondo luogo, deve darsi seguito al condivisibile principio affermato da questa Corte (Cass. 29.1.2013 n. 2075) secondo cui l’interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, a norma dell’art. 246 c.p.c., è l’interesse giuridico, personale, concreto che legittima l’azione o l’intervento in giudizio, sicchè il lavoratore dipendente di una parte in causa non è, per ciò solo, incapace di testimoniare, nè può ritenersi, per questa sola ragione, scarsamente attendibile.

32. Analogamente il quinto motivo va respinto.

33. L’apprezzamento espresso dal giudice di merito, circa l’attendibilità di testimoni, è incensurabile in sede di legittimità ove sia logicamente e congruamente motivato (Cass. 3.3.1976 n. 772). Si è, altresì, affermato, che l’attendibilità afferisce alla veridicità alla deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva e di carattere soggettivo (cfr. Cass. 21.8.2004 n. 16529).

34. Nel caso in esame, con motivazione congrua e giuridicamente corretta, i giudici di secondo grado hanno ritenuto, in sostanza, attendibili le deposizioni testimoniali degli ispettori e della collega della M. sia perchè avvalorate da circostanze di fatto non superate dall’istruttoria svolta (per esempio, in relazione alle operazioni contestate di reso in denaro contanti ed annullo transazioni scontrino, risultava la stessa annotazione della dipendente circa l’assenza di scontrino perchè smarrito in allegato al documento di reso denaro ovvero l’utilizzazione di scontrini emessi il 23 dicembre per resi in contanti del giorno successivo) sia perchè il coinvolgimento della sua collega B., della cui deposizione si eccepisce l’inattendibilità, ha trovato riscontro nella mancanza di una sua sottoscrizione sullo scontrino.

35. Giova da ultimo sottolineare che la valutazione delle prove ed il giudizio di attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (Cass. 23.5.2014 n. 11511).

36. Il primo motivo del motivo incidentale, relativo al rigetto della domanda riconvenzionale spiegata in prime cure dalla società, da parte della Corte territoriale, è inammissibile perchè, a fronte di una ricostruzione dei giudici di merito che hanno rilevato la mancanza di prova dell’appropriazione delle somme da parte della hauri, con la precisazione peraltro che la circostanza era estranea alla contestazione, viene proposto un riesame dei fatti di causa inammissibile, come sopra detto, in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, novellato.

37.11 secondo motivo, concernente la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte di appello compensato le spese a fronte del limitato accoglimento dell’appello e della conseguente parziale reciproca soccombenza, è infondato.

38. Invero, da un lato, a prescindere dal regime vigente all’epoca della introduzione del giudizio di primo grado (ricorso depositato il 5.10.2010), non vi è stata violazione delle norme richiamate perchè è stata ravvisata una parziale soccombenza reciproca, motivata sul limitato accoglimento dell’appello.

39. Dall’altro, va evidenziato che, come affermato da questa Corte (Cass. 31.1.2014 n. 2149), la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare una esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente.

40. Ne consegue che, nel caso in esame, la censura riguardante la questione del limitato accoglimento dell’appello, ai fini della disposta compensazione delle spese, non può essere sindacata in questa sede.

41. Il rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale induce a compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

42. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa integralmente le spese processuali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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