Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12092 del 13/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 13/06/2016, (ud. 16/03/2016, dep. 13/06/2016), n.12092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29185-2014 proposto da:

L.G., C.F. (OMISSIS), V.G. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PELAGIO

PRIMO 10, presso lo studio dell’avvocato ANTONIETTA CENTOMIGLIA,

che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati VINCENZO

MAZZOTTA, PIERO LASCALEIA, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

AUTOMAR SP.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CIPRO 46, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO NOSCHESE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI AMBROSIO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

nonchè da: RICORSO SUCCESSIVO senza N.R.G.:

D.T., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA PELAGIO PRIMO 10, presso lo studio dell’avvocato

ANTONIETTA CENTOMIGLIA, che lo rappresenta e difende unitamente

agli avvocati VINCENZO MAZZOTTA, MAURO IANNONE, giusta delega in

atti;

– ricorrente successivo –

contro

AUTOMAR S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CIPRO 46, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO NOSCHESE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI AMBROSIO, giusta

delega in atti;

– controricorrente al ricorso successivo –

avverso la sentenza n. 1013/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 19/09/2014 R.G.N. 398/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l’Avvocato MURANO ANTONIO per delega Avvocati MAZZOTTA

VINCENZO e CENTOMIGLIA ANTONIETTA;

udito l’Avvocato AMBROSIO GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo del ricorso, assorbiti gli altri.

Fatto

La Corte d’appello di Salerno, in riforma delle sentenze del Tribunale di Salerno, ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 57 in pari data (che, in rispettivo accoglimento dell’opposizione proposta da D.T. avverso l’ordinanza dello stesso Tribunale e di rigetto in vicenda analoga dell’opposizione proposta dalla datrice Automar s.p.a. avverso ordinanza di diverso segno dello stesso Tribunale, aveva in entrambe le cause riunite accertato l’illegittimità del licenziamento intimato dalla società ai propri dipendenti, nel primo giudizio, D.T. e, nel secondo, L.G. e V.G., per violazione dei termini previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9 con la condanna della datrice di lavoro alle coerenti conseguenze reintegratorie e risarcitorie), con sentenza 3 ottobre 2014, in accoglimento dei riuniti reclami proposti ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58 rigettava le domande proposte dai lavoratori, compensando interamente tra le parti le spese di ogni grado e fase.

Chiarita la distinzione tra licenziamenti collettivi e individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo esclusivamente sotto il profilo dei presupposti numerico e temporale richiesti dalla L. n. 223 del 1991, art. 24 e non già ontologico o qualitativo, la Corte territoriale riteneva che essi fossero stati rispettati, nell’irrilevanza della riduzione del numero finale di licenziamenti a meno di cinque, nella verificata sussistenza dei requisiti di avvio (a seguito di massiccio ricorso alla cassa integrazione con coeva procedura di mobilità) e senza pertanto necessità di alcuna attività per riconsiderazione di repechage.

Essa escludeva quindi, come già il primo giudice, la violazione dell’onere datoriale di contestualità della comunicazione dei recessi, ai sensi dell’art. 4, comma 9 L. cit., l’assenza nella comunicazione di avvio della procedura dei requisiti di specificità posti dall’art. 4, comma 3 L. cit., anzi pienamente adeguata nel suo contenuto e così l’inesistenza delle ragioni giustificanti l’attivazione da Automar s.p.a. della procedura di mobilità, ribaditi i limiti di sindacato giudiziale nel merito imprenditoriale dell’iniziativa di licenziamento collettivo, per il trasferimento del controllo ex ante alle organizzazioni sindacali in virtù della procedimentalizzazione del provvedimento di messa in mobilità.

Con distinti atti notificati in pari data 1 dicembre 2014, D. T., da una parte e L.G. e V.G., dall’altra, ricorrono per cassazione con quattro motivi ciascuno (il primo e gli altri due), cui resiste Automar s.p.a. con distinti controricorsi; tutte le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’ad. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, D.Lgs. n. 82 del 2005, artt. 5bis e 48 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per assenza di contestualità della comunicazione dei recessi ai competenti uffici del lavoro, invece erroneamente ritenuta in base a principi di diritto malamente intesi in quanto contrari all’applicazione fattane: ed essa valutata pure in riferimento al momento di efficacia dei recessi piuttosto che di invio della comunicazione ai lavoratori e con inosservanza della previsione di necessario utilizzo di posta elettronica certificata, invece adottata nella specie quella non certificata, in relazione a trasmissione telematica di comunicazioni esigenti ricevute di invio e di ricevimento.

Con il secondo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 24 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la trasformazione del licenziamento collettivo riguardante meno di cinque lavoratori, in licenziamenti plurimi per giustificato motivo oggettivo, la cui legittimità subordinata all’incidenza della ristrutturazione sulla specifica posizione di lavoro ed alla possibilità di repechage, con maggiori garanzie procedimentali e di merito per il lavoratore.

Con il terzo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 59, L. n. 223 del 1991, art6.

4, art. 4 e 41 Cost. ed omesso esame di fatto decisivo discusso tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per la mancata ammissione di prove finalizzate alla dimostrazione di inesistenza delle ragioni fondanti l’attivazione della procedura di mobilità, oggetto di sindacato giudiziale.

Con il quarto, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la legittimazione del lavoratore a dedurre, quale vizio del licenziamento, l’incompletezza o la falsità della comunicazione di avvio della procedura, non sanata dal successivo accordo con il sindacato, qualora non pienamente edotto dei dati di fatto, tanto meno se neppure raggiunta alcuna intesa sindacale, come nel caso di specie.

In via preliminare, occorre affermare l’ammissibilità del ricorso, per la sua rispondenza ai requisiti prescritti dall’art. 366 c.p.c., in assenza di altre indicazioni normative in ordine alle modalità di redazione e per completezza documentale in funzione della sua formulazione, così disattendendo le eccezioni pregiudiziali di Automar s.p.a. (a pgg. da 4 a 6 del controricorso).

Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, D.Lgs. n. 82 del 2005, artt. 5bis e 48 per assenza di contestualità della comunicazione dei recessi ai competenti uffici del lavoro, pure valutata in riferimento al momento di efficacia dei recessi e non di invio della loro comunicazione ai lavoratori e con adozione di posta elettronica non certificata, è innanzi tutto ammissibile in quanto rispondente ai requisiti di autosufficienza prescritti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 con particolare riferimento alla specifica indicazione delle date delle comunicazioni in questione (a pg. 13 e 17 del ricorso D.; a pg. 13, 17 e 18 del ricorso di L. e V.) senza necessità, ai fini qui d’interesse, della trascrizione del loro contenuto).

Nel merito, esso è pure fondato.

Ed infatti, l’indirizzo di questa Corte, cui il collegio presta convinta adesione, è consolidato (da ultimo: Cass. 5 febbraio 2016, n. 2322; Cass. 4 febbraio 2016, n. 2206; Cass. 8 gennaio 2016, n. 157; Cass. 28 ottobre 2015, n. 22024, con ampio richiamo in motivazione di precedenti conformi, quali Cass. n. 8680/15; Cass. n. 16448/13; Cass. n. 7490/11; Cass. n. 7407/10; Cass. n. 16776/09;

Cass. n. 1722/09; Cass. n. 15898/05) nell’escludere una nozione elastica di contestualità della comunicazione in esame, per l’esigenza, secondo la sua ratio, di rendere visibile e quindi controllabile dalle associazioni di categoria, oltre che dagli uffici pubblici competenti, la corretta applicazione della procedura con riferimento ai criteri di scelta seguiti ai fini della collocazione in mobilità, quale indispensabile presupposto per la tutela giurisdizionale riconosciuta al singolo dipendente. Nè ad escludere che la contestualità prescritta dalla norma sia in funzione anche della conoscibilità del corretto esercizio del potere da parte dei singoli dipendenti può valere la considerazione che la motivazione del recesso, nemmeno prescritta dalla L. n. 604 del 1966 nel caso di licenziamenti individuali, a maggior ragione non sia configurabile in materia di licenziamenti collettivi, ove il lavoratore si trova in una situazione di minore debolezza contrattuale, per la presenza di penetranti controlli delle organizzazioni sindacali e degli uffici pubblici (Cass. 8 marzo 2006, n. 4970), dal momento che la tutela collettiva assicurata dalla procedimentalizzazione dei poteri dell’imprenditore non esclude certo, pur nell’ambito dei licenziamenti collettivi, la tutela individuale, rappresentando la comunicazione congiunta prevista dalla norma in esame uno specifico termine di collegamento fra il momento collettivo e quello individuale (Cass. 1 dicembre 2010, n. 24341). Sicchè, nell’interpretazione della giurisprudenza di legittimità non trova spazio una nozione elastica del requisito di contestualità, poichè essa contraddice la funzione di garanzia dei lavoratori licenziati attribuita alle comunicazioni da inviare alle organizzazioni sindacali e ai competenti uffici del lavoro e si rileva incoerente con il disegno normativo contenuto nella L. n. 223 del 1991: con l’esaltazione dei connotati di rigidità della procedura e la conseguente inefficacia del licenziamento, qualora riscontratane la violazione, ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 3 (Cass. 29 aprile 2015, n. 8680).

Alla luce dei principi enunciati e della funzione di garanzia delle comunicazioni previste dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9 risulta allora chiaro che la nozione di contestualità delle medesime deve essere intesa in senso proprio e rigoroso di sostanziale contemporaneità dell’esecuzione dei relativi adempimenti da parte del datore di lavoro, senza che possa assumere rilevanza lo ius superveniens (sostitutivo nella citata norma del termine “contestualità” con la locuzione “entro sette giorni da comunicazione dei recessì), applicabile solo con riferimento ai licenziamenti intervenuti dopo l’entrata in vigore della L. n. 92 del 2012 ma non retroattivamente (Cass. 5 febbraio 2016, n. 2322).

Dalle superiori argomentazioni discende, in accoglimento del motivo scrutinato e con assorbimento degli altri, la cassazione della sentenza impugnata, che non ha fatto corretta applicazione di tali principi (in particolare al p.to 21 di pg. 7), con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, per un nuovo accertamento, sulla base dei suddetti principi, della contestualità o meno della comunicazione ai lavoratori (in data 7 novembre 2011, con riferimento al suo inoltro, anche secondo Cass. 28 ottobre 2015, n. 22024) e di quella alla Regione Campania (in data 17 novembre 2011).

Lo stesso giudice di rinvio provvederà altresì alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016

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