Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12091 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/05/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 31/05/2011), n.12091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13076/2009 proposto da:

F.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato ROSSI

Riccardo Vittorio, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GOTTARDO SERGIO, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 24/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di VENEZIA del 13/5/08, depositata il 10/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/04/2001 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. F.M. propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di liquidazione di imposta di registro, la C.T.R. Veneto confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso della contribuente.

2. L’unico motivo di ricorso (col quale si deduce errata interpretazione estensiva e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1 bis, chiedendo a questa Corte di dire se “nel silenzio della norma recata dall’art. 1 bis del predetto art. 11, possa o meno ritenersi fondata l’estensione della proroga prevista invece dal comma 1” e conseguentemente di dire se “l’avviso di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni n. (OMISSIS) è illegittimo in quanto notificato oltre il termine di decadenza previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76”) è, anche prescindendo dalla inadeguatezza del relativo quesito di diritto a svolgere la funzione che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, gli è propria, ossia quella di far comprendere alla Corte, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare in ogni caso manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità (alla quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene), secondo la quale la proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili, prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, comma 1, in caso di mancata presentazione o inefficacia dell’istanza di condono quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione, è applicabile anche all’ipotesi di cui al comma 1 bis, riguardante la definizione delle violazioni relative all’applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte, in quanto, nell’uno e nell’altro caso, l’Ufficio è chiamato a valutare l’efficacia dell’istanza di definizione, cosicchè, trattandosi delle medesime imposte, sarebbe incongrua l’interpretazione che riconoscesse solo nella prima ipotesi la proroga dei termini per la rettifica e la liquidazione del dovuto (v.

Cass. n. 12069 del 2010).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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