Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12091 del 13/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 13/06/2016, (ud. 16/03/2016, dep. 13/06/2016), n.12091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5537-2011 proposto da:

A.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA TARANTO 44, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

MINZI, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO GIFOLI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA – UFFICIO

SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA e UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE

DI SALERNO, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 8 di cronologico del TRIBUNALE di SALERNO,

depositata il 14/01/2011 r.g.n. 45/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito il P.M. in persona del Sostitute Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. A.S., docente a tempo indeterminato presso la scuola secondaria di secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza ex art. 669 terdecies c.p.c. con la quale il Tribunale di Salerno aveva rigettato il reclamo avverso l’ordinanza che aveva respinto l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 700 c.p.c. proposta dalla predetta nei confronti del Ministero Istruzione Università e Ricerca ai fini dell’annullamento in via d’urgenza delle operazioni di trasferimento per l’anno scolastico 2009-2010, nell’ambito delle quali aveva prodotto domanda senza aver avuto assegnato il posto richiesto.

2.A sostegno del ricorso la A. ha dedotto tre motivi. Resiste con controricorso il Ministero.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va esaminato preliminarmente, in ragione della priorità logica, il rilievo di inammissibilità del ricorso sollevato dal controricorrente. Lo stesso è fondato. Ed invero deve ritenersi che, anche nel regime conseguente alla novella del 14 maggio 2005 n. 80 ed all’introduzione dell’art. 669 octies c.p.c., commi 6, 8 e 9 i provvedimenti anticipatori conclusivi del procedimento cautelare siano dotati di una stabilità debole, consistente in una mera efficacia materiale indefinitamente protratta. Una simile condizione, se idonea a consentire la sopravvivenza del provvedimento all’estinzione del giudizio di merito eventualmente introdotto (art. 669 octies c.p.c.), non ne preclude la revocabilità e modificabilità a seguito di mutamento delle circostanze (669 decies c.p.c.) e la caducazione in conseguenza degli eventi di cui all’art. 669 novies c.p.c., comma 3 tra i quali la pronuncia di sentenza, anche non passata in giudicato, con la quale è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale il provvedimento era stato concesso. Ciò implica che il provvedimento in questione è privo dell’idoneità ad assumere l’efficacia del giudicato. Degli stessi caratteri di provvisorietà e di non decisorietà partecipa altresì il provvedimento emesso in sede di reclamo avverso il diniego di provvedimento d’urgenza, ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., pure assoggettato al regime innanzi descritto.

2. Da quanto premesso discende l’inammissibilità del ricorso, poichè, come già affermato da questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 14140 del 2011), il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale. Va data continuità, pertanto, al principio(enunciato con specifico riferimento ai provvedimenti d’urgenza da Cass. Sez. U, Sentenza n. 27187 del 2007), secondo cui, anche nel sistema processuale delineatosi, in tema di procedimenti cautelari, a seguito delle modifiche di cui al D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e-bis) convertito, con modificazioni, nella L. n. 80 del 2005, contro i provvedimenti urgenti anticipatori degli effetti della sentenza di merito, emessi ante causam ai sensi dell’art. 700 c.p.c., non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., in quanto detti provvedimenti sono privi di stabilità e inidonei al giudicato, ancorchè nessuna delle parti del procedimento cautelare abbia interesse ad iniziare l’azione di merito (conforme, con specifico riferimento al provvedimento emesso a seguito di reclamo cautelare, Cass. n. 896 del 20/1/2015, rv. 634000).

3. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va dichiarato inammissibile, rimanendo assorbito l’esame dei motivi d’impugnazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero Istruzione Università e Ricerca, liquidate in Euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016

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