Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12090 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/05/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 31/05/2011), n.12090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10656/2009 proposto da:

COMUNE DI SERINO (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO 199,

presso lo studio dell’avvocato MASUCCI ALESSANDRO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASUCCI Ottavio giusta mandato e procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

TURISTICA SERINESE SRL (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PRESSO

LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato PELOSI

Giacinto giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 84/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del 16/1/08, depositata il

16/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MASUCCI OTTAVIO che si riporta

agli scritti;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Il Comune di Serino propone ricorso per cassazione nei confronti della Turistica Serinese s.r.l. (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento Tarsu, la C.T.R. Campania, in parziale accoglimento dell’appello della contribuente, annullava l’avviso opposto mandando al Comune di rideterminare la pretesa proporzionalmente al quantitativo di rifiuti assimilabili effettivamente avviati al recupero.

2. I primi due motivi di ricorso (coi quali si deduce violazione e falsa applicazione di norme di legge) sono inammissibili per inadeguatezza dei relativi quesiti di diritto a svolgere la funzione che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, è loro propria, ossia quella di far comprendere alla Corte, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare, essendo nella specie i quesiti assolutamente generici ed inidonei non solo a far comprendere la ratio decidendi della decisione impugnata, ma anche ad esprimere la rilevanza della risposta al quesito ai fini della decisione del motivo, oltre che privi di tutte le informazioni necessarie a consentire alla Corte una risposta utile ai fini della definizione della controversia e suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sub iudice (v. tra numerose altre S.U. n. 26020 del 2008 – secondo la quale il quesito di diritto deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata, con la conseguenza che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366 bis, si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie, nonchè Cass. numeri 7197 e 8463 del 2009).

Il terzo motivo (col quale si deduce vizio di motivazione) è inammissibile perchè, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, non è ammissibile censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che, come nella specie, non attenga all’accertamento dei fatti bensì faccia sostanzialmente riferimento ad un vizio della motivazione in diritto della sentenza, come evidenziato anche dal relativo quesito (proposto ancorchè non richiesto per il vizio denunciato, col quale si pone una questione di diritto, chiedendosi “se una sentenza di mero accertamento possa consentire l’instaurazione dell’esecuzione forzata non avendo il giudice proceduto alla quantificazione sul quantum e non avendo fatto riferimento a criteri oggettivi per effettuare l’individuazione dell’importo statuito”), ed in ogni caso perchè manca, ai sensi della seconda parte dell’art. 366 bis, l’indicazione, prevista nel caso in cui sia dedotto vizio di motivazione, del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, onere che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, deve essere assolto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando una indicazione riassuntiva e sintetica che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo e consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (v. tra le altre Cass. n. 8897 del 2008).

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.900,00 di cui Euro 1.800,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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