Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12090 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 16/05/2017, (ud. 25/01/2017, dep.16/05/2017),  n. 12090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. PATTI A. Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24164-2014 proposto da:

ADECCO ITALIA S.P.A. (già Adecco Società di fornitura di lavoro

temporaneo S.p.A.) C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato NICOLA

PETRACCA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA

FAILLA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.E., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI GRACCHI 39, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE SPATA,

che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 341/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 08/10/2013 R.G.N. 744/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2017 dal Consigliere Dott. DE MARINIS NICOLA;

udito l’Avvocato ANDREA SOLFANELLI per delega Avvocato NICOLA

PETRACCA;

udito l’Avvocato RENZETTI GIANCARLO per delega verbale Avvocato

EMANUELE SPATA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza dell’8 ottobre 2013, la Corte d’Appello di Venezia, confermava la decisione resa dal Tribunale di Padova e rigettava la domanda proposta da S.E. nei confronti di Adecco Italia S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di nullità dell’opzione inserita nel patto di non concorrenza stipulato tra le parti e intesa a consentire alla Società di aderire o meno entro un certo termine al patto medesimo ed assumere o meno i relativi obblighi patrimoniali, nonchè la condanna della Società al pagamento del corrispettivo convenuto in sede di stipula del patto.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa accolto una lettura della clausola come intesa a consentire alla Società di sottrarsi in base al proprio arbitrio all’osservanza del convenuto patto di non concorrenza e ritenuto, pertanto, la nullità della clausola medesima, l’efficacia residua dell’accordo concluso e la sussistenza del diritto del lavoratore al conseguimento del corrispettivo pattuito.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a sei motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste, con controricorso, il S.E..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare genericamente la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in una con il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, imputa alla Corte territoriale l’erronea qualificazione dell’opzione, accordata irrevocabilmente dal lavoratore alla Società al rispetto del patto di non concorrenza stipulato tra le parti come recesso unilaterale dal medesimo.

Nel secondo motivo la medesima generica censura è rivolta all’applicazione, a detta della Società ricorrente erronea, dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., operata dalla Corte territoriale in sede di interpretazione del patto.

Con il terzo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 1331 c.c., la Società ricorrente imputa alla Corte territoriale l’omessa pronunzia sulla validità dell’effettivo accordo diretto alla concessione del diritto di opzione.

I vizi di violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sono prospettati nel quarto motivo in relazione all’omessa considerazione da parte della Corte territoriale ai fini del decidere della rinuncia ad avvalersi dell’opzione e, dunque, all’operatività del patto, dichiarata dalla Società ricorrente in costanza di rapporto.

Con il quinto motivo, intitolato alla violazione e falsa applicazione dell’art. 1463 c.c., la Società ricorrente deduce l’erroneità della statuizione della Corte territoriale intesa ad escludere l’intervenuta risoluzione di diritto del patto per sopravvenuta impossibilità della prestazione quale prospettata dalla Società medesima al lavoratore con la lettera di rinuncia all’esercizio dell’opzione.

Il sesto motivo è inteso a censurare la statuizione della Corte territoriale volta ad escludere, a fronte della ritenuta nullità dell’opzione, la nullità dell’intero patto, adducendo a motivo della censura l’essenzialità della predetta clausola.

In proposito deve osservarsi come, anche a voler prescindere dall’inammissibilità del primo, del secondo e del quarto motivo, conseguente all’essere gli stessi intesi a prospettare il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione non più deducibile per effetto della novella, risalente del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134 che introduce un vizio specifico concernete l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbai carattere decisivo (derivandone per la parte ricorrente, secondo il pronunciamento di questa Corte a sezione unite espresso con la sentenza 22.9.2014, n. 19881, l’onere di indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, comma 1, art. 369 c.p.c., n. 4, comma 2, il “fatto storico” il cui esame è stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando”, nel quadro processuale, tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e la “decisività” del fatto stesso), i medesimi motivi ed altresì il terzo, che, per essere strettamente connessi, in quanto tutti volti a sostenere l’erroneità della pronunzia della Corte territoriale in ordine all’illegittimità della clausola di opzione, possono essere qui trattati congiuntamente, debbano ritenersi parimenti inammissibili, atteso che gli stessi non colgono la reale ratio decidendi dell’impugnata sentenza. In effetti, se fraintendimento vi è non è certo ravvisabile a carico della Corte territoriale che non è per nulla incorsa nel censurato fraintendimento dell’intesa negoziale conclusa tra le parti, giungendo, come si sostiene da parte della Società ricorrente (primo e secondo motivo), ad erroneamente qualificare come recesso unilaterale dal patto di non concorrenza la clausola che, viceversa, integrava un patto di opzione, inteso a rimettere alla Società la scelta della futura conclusione di un patto di non concorrenza cui il lavoratore si era irrevocabilmente vincolato, avendo, al contrario, la Corte territoriale non solo esattamente individuato l’istituto giuridico cui si è inteso far ricorso ma anche compreso appieno il medesimo nella sua applicazione fraudolenta, tanto da qualificarlo come “la miglior soluzione giuridica tale da consentire al datore di invocare o meno il patto di non concorrenza solo quando meglio gli aggradi”, per opporgli una lettura per così dire sostanziale della clausola dalla quale emerge una ricostruzione della fattispecie per cui il patto di non concorrenza risulta sottoposto ad una condizione sospensiva meramente potestativa, sancendo espressamente, contrariamente a quanto qui sostiene la Società ricorrente (terzo motivo) la nullità del patto di opzione.

Nè vale opporre che questa sarebbe nella sua operatività limitata nel tempo, obiezione che, ancora una volta diversamente da quanto qui asserito dalla Società ricorrente (quarto motivo), la Corte territoriale ha chiaramente tenuto in considerazione, rilevando come si tratti di un tempo (i trenta giorni successivi alla cessazione del rapporto, comprensivi del preavviso) che, in quanto utile alla ricerca di nuova occupazione, è appunto idoneo a conseguire l’effetto insito nella patto di non concorrenza – condizionare il lavoratore nella scelta del nuovo datore e riservarsi l’opzione di aderire o meno al patto ove quella scelta risulti o meno pregiudizievole per i suoi interessi – un tempo, dunque, che, se pur decorso in costanza di rapporto, come nella specie la Società ricorrente vorrebbe sostenere, così qualificando il periodo di preavviso lavorato ma pur sempre prioritariamente dedicato alla ricerca di nuova occupazione, non è tale da escludere, come correttamente ha presupposto, senza incorrere in alcun vizio logico, sia pur qui irrilevante, la Corte territoriale, il carattere fraudolento dell’intesa, insito nell’essere il lavoratore vincolato alla proposta ed il datore libero di concluderla ad effetto già conseguito.

Tale essendo l’effettiva ratio decidendi dell’impugnata sentenza, resta confermato il precedente rilievo circa il non essere stata essa fatta oggetto di alcuna specifica censura.

A questa stregua deve rilevarsi l’assoluta infondatezza del quinto e del sesto motivo, entrambi intesi a negare, con riguardo all’ipotesi eventuale della ritenuta nullità del patto di opzione, l’efficacia dello stesso patto di non concorrenza.

Infatti, mentre deve dirsi inconsistente il rilievo per cui la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare l’ipotesi della risoluzione del patto di non concorrenza per impossibilità sopravvenuta della prestazione, da ricollegarsi al mero mutamento della denominazione legislativa del lavoro temporaneo in somministrazione, per essere tale mutamento evidentemente inidoneo a determinare, come sorprendentemente vorrebbe sostenere la Società ricorrente, il venir meno nella realtà sociale dell’attività corrispondente, concretantesi in ogni caso, che si chiami lavoro temporaneo o somministrazione, nella fornitura di manodopera a terzi, si deve ritenere immune da vizi logici e giuridici il pronunciamento della Corte territoriale che, nel quadro della lettura della fattispecie qui accolta e non contestata, ha escluso la nullità del patto di non concorrenza in considerazione della “tradizionale regola sabiniana per cui la condizione illecita è nulla ma l’atto rimane valido (vitiatur sed non vitiat)”.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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