Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12090 del 08/05/2019

Cassazione civile sez. II, 08/05/2019, (ud. 09/01/2019, dep. 08/05/2019), n.12090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5050-2014 proposto da:

C.B., CA.DA., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE DEI COLLI PORTUENSI 536, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCA LUISA REVELLI, rappresentati e difesi dagli avvocati PAOLO

TATEO, WALTER VOLTAN;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO

34, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE BARTOLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARINA COLOMBO;

– controricorrente –

e contro

O.D.; elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CERVARA 228/B

C/O AVV. PAOLO ADENZATO, RAPP.TA E DIFESA DALL’AVVOCATO ANGELA

RONZONI;

– intimata –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il

13/01/2014; e la sentenza 188/13 del trib. Di MONZA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/01/2019 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione regolarmente notificato Ca.Da. e C.B. convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Monza Sez. Distaccata di Desio, il Condominio di (OMISSIS) in qualità di committente dei lavori eseguiti sul balcone di loro proprietà dalla appaltatrice Italzone, al fine di accertare ed ottenere il risarcimento dei danni, patiti in conseguenza dell’inesatta esecuzione delle opere stesse, nonchè O.D. in qualità di amministratrice del predetto Condominio per non essersi attivata per opporsi al decreto ingiuntivo emesso su richiesta della ditta Italzone, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni quantificati nella somma portata dal decreto non opposto.

Si costituivano in giudizio entrambe le parti convenute che, sollevando eccezioni preliminari di indeterminatezza della domanda e il Condominio, anche di carenza di legittimazione passiva, contestavano la fondatezza delle pretese avversarie e chiedevano nel merito il rigetto integrale delle domande presentate rispettivamente nei loro confronti. Il Condominio avanzava, altresì, domanda riconvenzionale di condanna degli attori al pagamento della somma di Euro 6,859,33 non ancora corrisposta dagli attori, come da consuntivo approvato.

Il Tribunale di Monza con sentenza n. 2137 del 2011 rigettava le domande degli attori e, accogliendo la domanda riconvenzionale avanzata dal Condominio condannava i coniugi Ca. al pagamento di Euro 6.859,33, quale quota della spesa di impermeabilizzazione a loro carico. Secondo il Tribunale, nel rapporto Ca./Condominio nessuna responsabilità poteva ascriversi al Condominio, posto che le riparazioni non erano state effettuate a causa del comportamento ostruzionistico dei coniugi Ca.. Nel rapporto Ca./Condominio riteneva il Tribunale che la O. avesse agito nell’ambito del mandato conferitole dal Condominio.

Avverso questa sentenza, proponevano appello i coniugi Ca./ C., chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata.

La Corte di Appello di Milano, con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., dichiarava inammissibile l’appello, affermando che lo stesso non aveva una ragionevole probabilità di essere accolto. La cassazione della sentenza del Tribunale e dell’ordinanza della Corte di Appello è stata chiesta dai coniugi Ca.Da. e C.B. con ricorso affidato ad un motivo, articolato su tre profili, illustrato con memoria. Il Condominio (OMISSIS) e O.D. hanno resistito con separati controricorsi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= Con l’unico motivo i coniugi Ca./ C. lamentano: a) la violazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; b) la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4;

Secondo i ricorrenti il Tribunale di Monza:

a) nel ritenere che la domanda degli attori di risarcimento danni fosse limitata alla rifinitura del bordo del terrazzo che sarebbe stato finito in mattoncini, piuttosto che con dell’intonaco, avrebbe travisato la documentazione in atti e la stessa domanda giudiziale, dato che gli attori, invece, avevano chiesto l’eliminazione anche di altri vizi. La richiesta di rimediare a tutti i danni, secondo i ricorrenti, emergerebbe dal fatto che il risarcimento dei danni era stato monetizzato nella stessa misura stimata dal perito del Condominio per tutti i danni.

b) nel ritenere che tra il Condominio e l’appaltatore Italzone fosse intervenuto un accordo e che l’opera non veniva realizzata per un comportamento ostruzionistico dei coniugi Ca./ C. avrebbe disatteso la prova documentale e avrebbe privilegiato la prova testimoniale omettendo, per altro, una prudente valutazione della stessa.

c) allo stesso modo il Tribunale avrebbe errato, sempre secondo i ricorrenti, nel ritenere che gli interventi edilizi non fossero stati realizzati per colpa dei coniugi Ca./ C., non tenendo conto che nessun accordo era intervenuto tra l’appaltatore e il Condominio.

1.1. = Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

1.1.a) E’ inammissibile per genericità il primo profilo della censura, dato che i ricorrenti omettono di riprodurre i motivi di appello e, dunque, non specificano se la questione prospettata, in questa sede, fosse stata avanzata in sede di appello.

Come è stato già detto da questa Corte in altra occasione: affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, “in primis”, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di “error in procedendo”, per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta, pur sempre, che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente – per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio “per relationem” agli atti della fase di merito – dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi.

1.2. = Senza dire che, nel caso in esame, non sussiste una violazione dell’art. 112 c.p.c. perchè, come emerge dalla sentenza impugnata, il Tribunale ha rigettato nel merito anche la domanda relativa agli ulteriori vizi indicati nel ricorso. E’ sufficiente richiamare quanto afferma, tra l’altro, la sentenza impugnata “(….) che il problema per gli attori fosse essenzialmente quello della finitura del bordo del terrazzo e che per il resto i lavori erano stati finiti lo si desume, anche, dalle dichiarazioni della signora (….)(…)”.

1.1.b) Infondata è la censura relativa all’esistenza di un accordo tra Condominio ed appaltatore, posto che la tesi sostenuta dai ricorrenti e, cioè, che il Tribunale abbia privilegiato la prova testimoniale e non, invece, la prova documentale, non supera il limite di una opinione soggettiva, dovendosi considerare che la sentenza afferma di aver analizzato e interpretato i “numerosi riscontri documentali”. Piuttosto, i ricorrenti omettono di riportare il contenuto dei documenti che, a loro giudizio, non sarebbero stati considerati dal Tribunale e, soprattutto, omettono di indicare le ragioni per le quali la documentazione, asseritamente, non considerata avrebbe determinato, oltre ogni ragionevole dubbio, una decisione sicuramente diversa.

1.1.c) Generica è la censura relativa alla colpa, ritenuta dal Tribunale, degli attuali ricorrenti per la mancata effettuazione dei lavori di eliminazione dei vizi, oggetto del presente giudizio, per quanto, le osservazioni dei ricorrenti non sono idonee a superare l’accertamento effettuato dal Tribunale di Monza, secondo cui “(….) l’opera non veniva realizzata (…..) a causa di un comportamento ostruzionistico degli stessi che ne impedivano l’accesso, non verificavano il materiale pur portato nel condominio non rispondevano ai numerosi solleciti ed alle richieste di chiarimenti (….)”.

In definitiva, il ricorso va rigettato e i ricorrenti, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.c., condannati in solido a rimborsare alle parti controricorrenti le spese del presente giudizio che vengono liquidate con il dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a rimborsare a ciascuna parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida, per ciascuna parte” controricorrente, in Euro 2.500,00 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% del compenso ed accessori, come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 9 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2019

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