Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1209 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. II, 21/01/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 21/01/2020), n.1209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16104/2016 proposto da:

I.A., elettivamente domiciliato in PISA, VIA Angelo

Battelli n. 25, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO VALLESI che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

LE SPIANATE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMEZIA 44,

presso lo studio dell’avvocato SUSANNA FERRI, rappresentata e difesa

dall’avvocato PIERO SUSINI;

– controricorrente –

e contro

BEST COMPANY COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliata in ASTI, V.

ROERO 43, presso lo studio dell’avvocato STEFANO TACCHINO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1020/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 27/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/11/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;

Udito il P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ROBERTO VALLESI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 30 luglio 2004 la società Best Company Costruzioni s.r.l. conveniva in giudizio la società Le Spianate s.r.l. davanti al Tribunale di Livorno chiedendo ex art. 2932 c.c., una pronuncia traslativa della proprietà del compendio immobiliare sito in (OMISSIS), di cui alla scrittura privata, stipulata il 15 ottobre 1988 tra la convenuta e I.G. il quale, avvalendosi della clausola prevista ai sensi dell’art. 1401 c.c., aveva poi nominato l’attrice come destinataria degli effetti contrattuali.

A sostegno della domanda l’attrice esponeva che il corrispettivo del trasferimento immobiliare era stabilito nella dazione in permuta del 26% delle cubature fabbricabili ma la controparte si era rifiutata di adempiere ed anzi aveva venduto a terzi una porzione dei terreni promessi.

2. Il Tribunale di Livorno dichiarava la nullità della scrittura privata del 15 ottobre 1988 per assoluta indeterminatezza dell’oggetto.

3. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la società attrice.

4. Interveniva volontariamente nel giudizio d’appello I.A., quale erede del padre I.G., per proporre opposizione alla sentenza di primo grado ex art. 404 c.p.c., in quanto il tribunale, ritenendo nullo il contratto stipulato per persona da nominare, avrebbe dovuto provvedere ad integrare il contraddittorio nei confronti di colui il quale era stato l’unico originario stipulante della scrittura privata del 15 ottobre 1988, in quanto la nomina del terzo non poteva essere esercitata in caso di nullità del contratto.

5. La Corte d’Appello respingeva sia l’appello principale che l’opposizione di terzo proposta da I.G..

Preliminarmente, la Corte d’Appello di Firenze evidenziava come tra l’appellante Best Company Costruzioni e l’intervenuto I.A. non vi fosse una genuina contrapposizione di interessi, giacchè l’ I. figurava come amministratore unico della società appellante nella stessa intestazione dell’atto di appello. Nonostante ciò, tra le due posizioni processuali si configurava una netta incompatibilità nel senso che la legittimazione dell’uno escludeva la legittimazione dell’altro.

Secondo i giudici del gravame la nullità del contratto non inficiava la designazione ex art. 1402 c.c., dovendosi distinguere la nomina, che rimaneva valida, rispetto alla nullità del contratto. In altri termini, la nullità del contratto per persona da nominare secondo la Corte d’Appello non si ripercuoteva anche sull’atto di nomina da considerarsi alla stregua di una particolare applicazione dell’istituto generale della rappresentanza.

Nella specie, la nullità ravvisata dal giudice di primo grado non atteneva alla designazione del contraente ma all’oggetto del contratto, sicchè doveva ritenersi valida la legittimazione reciproca a contraddire sul rapporto sostanziale tra le parti originarie del giudizio ed era priva di fondamento l’opposizione proposta da I.A. che a seguito della electio amici si era spogliato della titolarità del rapporto scaturito dalla sottoscrizione della scrittura privata del 15 ottobre 1988.

5.1 I motivi di appello proposti dall’originaria attrice erano infondati, dovendosi condividere la ravvisata indeterminatezza dell’impegno contrattuale oggetto del giudizio. Tale indeterminatezza a parere della Corte d’Appello non investiva soltanto la prestazione della promittente acquirente, ma anche la prestazione della promettente venditrice. Da un lato, infatti, nell’accordo non vi era mai un riferimento alla cessione dei terreni, ma al più alla cessione di un diritto di superficie e, dall’altro, erano del tutto indeterminati gli obblighi contrattuali della promittente acquirente, soprattutto in relazione alla realizzazione delle opere future, oggetto di permuta rispetto al bene presente rappresentato dal terreno. Nella scrittura privata, infatti, si faceva riferimento esclusivamente al 26% delle cubature eseguibili, al netto degli oneri, senza precisare in alcun modo di che tipo di opere si trattasse e in assenza di ogni altra specificazione. In tale situazione si doveva ritenere che l’accordo intervenuto tra le parti fosse al più una mera manifestazione di intenti non vincolante.

6. I.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di cinque motivi di ricorso.

7. Si è costituita con controricorso la società Le spianate Srl.

8. Si è costituita con controricorso la società Best company costruzioni S.r.l. che ha proposto anche ricorso incidentale sulla base di due motivi.

9. In data 26 marzo 2019 la società Best Company Costruzioni S.r.l. ha rinunciato al ricorso incidentale, rappresentando che tra la stessa e la società le Spianate è intervenuto un accordo transattivo.

10. Con memoria depositata in prossimità dell’udienza la controricorrente Le spianate srl ha insistito nella richiesta di rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I primi tre motivi del ricorso principale sono così rubricati: violazione, falsa interpretazione e applicazione degli artt. 1402, 1403, 1405 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3.

1.1 Il quarto motivo, svolto unitariamente ai primi tre, è così rubricato: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio discusso tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’esistenza dei requisiti di cui agli artt. 1402 e 1405 c.c..

Le censure del ricorrente riguardano l’omessa pronuncia circa la validità della nomina del terzo da parte di I.A. e il fatto che il contratto si consolida tra le parti originarie non solo nell’ipotesi di mancata nomina ma anche quando la electio amici si riveli inefficace o invalida. A parere del ricorrente, a fronte dell’eccezione da parte della convenuta Le Spianate Srl della nullità della designazione del terzo, la Corte doveva necessariamente vagliare tale aspetto. Infatti, la nomina in favore di Best Company Costruzioni S.r.l., era avvenuta in violazione dell’art. 1402 c.c., per mancato rispetto del termine e, dunque, si era verificato il definitivo riassetto dei rapporti tra i contraenti originari, essendo venuta meno la possibilità di nomina del terzo e, al più, la Best Company Costruzioni poteva essere vista come subentrante nei rapporti derivanti dal contratto, quale cessionaria.

Dunque, la censura mossa all’operato della Corte è di totale carenza di indagine e di motivazione circa il contrasto esistente tra le parti in merito alla validità ed efficacia della nomina di Best company Costruzioni.

1.2 I motivi numerati dal ricorrente da uno a quattro, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono infondati.

Come evidenziato dallo stesso ricorrente l’eccezione di tardività della nomina del terzo subentrante nel contratto da stipulare era stata fatta dalla società Le Spianate, convenuta dalla nominata, Best Company Costruzioni, per l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre ex art. 2932 c.c..

In disparte il profilo di inammissibilità rilevato dal procuratore generale per aver omesso di riportare nel ricorso le clausole della scrittura privata del 15 ottobre 1988 deve richiamarsi il consolidato

orientamento di questa Corte secondo cui:

“Nel contratto per persona da nominare, a seguito dell’esercizio del potere di nomina il terzo subentra nel contratto e, prendendo il posto della parte originaria, acquista i diritti ed assume gli obblighi correlativi nei rapporti con l’altro contraente, con effetto retroattivo, dovendo, quindi, considerarsi fin dall’origine unica parte contraente contrapposta al promittente” (Sez. 2, Sent. n. 23066 del 2009).

Ne consegue che la decisione circa la nullità del contratto per indeterminatezza del suo oggetto era logicamente prioritaria rispetto all’esame dell’eccezione di inefficacia della nomina del terzo subentrante nel contratto. Peraltro, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., il giudice può decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c. (Sez. 5 -, Ordinanza n. 363 del 2019).

Nel caso di specie, peraltro, il giudizio di primo grado era stato introdotto dalla società Best Company Costruzioni che aveva convenuto in giudizio la società Le Spianate s.r.l., chiedendo ex art. 2932 c.c., una pronuncia traslativa della proprietà del compendio immobiliare sito in (OMISSIS), di cui alla scrittura privata, stipulata il 15 ottobre 1988 tra la convenuta e I.G. che l’aveva poi nominata ex art. 1401 c.c..

Il ricorrente con le censure in esame si duole unicamente della mancata decisione in ordine all’eccezione della controparte di tardività della nomina e, dunque, sul punto difetta anche di interesse, in quanto la suddetta nomina non è stata ritenuta invalida e, dunque, non ha alcun interesse sostanziale a lamentare l’omessa pronuncia sull’eccezione della società “Le Spianate”. Non può sottacersi, peraltro, come rilevato dal Giudice d’Appello, che, al momento dell’instaurazione del giudizio, la Best Company Costruzioni nominata da I.G., era amministrata da I.A., il quale era intervenuto nel giudizio di appello in qualità di erede di I.G..

A tal proposito deve osservarsi anche che l’accertamento circa l’eventuale difetto del potere di agire in capo alla Besta Comapny Costruzioni comportava l’insorgenza solo di una questione di legittimazione, la cui soluzione non imponeva la partecipazione al giudizio dell’ I., essendo, la chiamata in causa di quest’ultimo rimessa alla valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è censurabile nè sindacabile in sede d’impugnazione.

2. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione degli artt. 1346 e 1349 c.p.c., in relazione all’art. 1418 e all’art. 1421 c.c., circa i requisiti ed oggetto del contratto e in tema di nullità del medesimo e rivelabilità di ufficio ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Il ricorrente ritiene che la scrittura privata del 15 ottobre 1988 contenesse tutti gli elementi atti a consentire la determinazione del corrispettivo del 26% e conteneva anche la descrizione dei terreni da trasferire ad I. che erano quelli non ancora realizzati ma previsti da una precedente convenzione.

Inoltre, evidenzia che in primo grado non era stato sollecitato il contraddittorio rispetto alla questione sollevata di ufficio della nullità per indeterminatezza della pattuizione.

2.1 Il secondo motivo è inammissibile.

Per quanto attiene alla prima censura, la stessa è inammissibile perchè il ricorrente non riporta il contenuto della scrittura privata della quale richiede una diversa interpretazione e non lamenta la violazione di un criterio legale di interpretazione del contratto.

In ogni caso la sentenza è immune dalle censure di violazione di legge avendo ampiamente motivato le ragioni della nullità del contratto per indeterminatezza dell’oggetto individuate, da una parte nell’incertezza circa la volontà di cedere il terreno oppure di vendere o permutare il diritto di superficie e, dall’altra, dall’assoluta indeterminatezza della controprestazione del promittente acquirente oggi ricorrente.

Anche la censura relativa all’aver rilevato d’ufficio la nullità del contratto senza prima consentire alle parti di contraddire sul punto è inammissibile sia perchè non oggetto dei motivi proposti nè con l’appello della Best Company Costruzioni nè con l’opposizione di terzo del ricorrente, sia perchè in tale giudizio, si è ampiamente svolto il contraddittorio sul punto, come del resto sarebbe accaduto anche se la questione fosse stata sollevata, non essendo uno dei casi tassativamente indicati di rinvio al primo grado ex artt. 353 e 354 c.p.c..

3. Si omette di riportare i motivi del ricorso incidentale, avendo la Best Company Costruzioni rinunciato al ricorso.

4. Il ricorso è rigettato.

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.500 più Euro 200 per esborsi;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

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