Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1209 del 21/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1209 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 29738-2011 proposto da:
CANNAVIELLO CLAUDIO CNNCLD55A06H501X, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio
dell’avvocato VITALE ELIO, che lo rappresenta e difende giusta
mandato speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
ROMA CAPITALE 02438750586, già Comune di Roma in persona
del Sindaco, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO
DI GIOVE, 21, presso l’AVVOCATURA COMUNALE,
rappresentato e difeso dagli avvocati LORENZETTI FIAMMETTA,
RAIMONDO ANGELA giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –

S525
)5

Data pubblicazione: 21/01/2014

avverso la sentenza n. 211/22/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA dell’8/04/2011, depositata il
12/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

COSENTINO.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
« Claudio Cannaviello ricorre contro Roma Capitale per la cassazione della sentenza con
cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, riformando la sentenza di primo grado,
ha respinto il ricorso del contribuente avverso quattro avvisi di accertamento Ici relativi agli
anni dal 2001 al 2004, argomentando che i fatti opposti dalla contribuente alla pretesa
impositiva del Comune (in sostanza, la domanda di variazione catastale presentata dal
contribuente il 2/11/2006, vedi pag. 2, rigo 16, della sentenza gravata) erano successivi agli
anni d’imposta in considerazione.
Nel proprio ricorso il contribuente lamenta che la Commissione Tributaria Regionale, per un
verso, non avrebbe esaminato gli atti depositati, dai quali sarebbe chiaramente emerso che gli
immobili oggetto di tassazione costituivano fin dal 1995 un’unica unità immobiliare, abitata
come prima casa; per altro verso avrebbe trascurato il principio affermato dalla giurisprudenza
di legittimità secondo cui il contemporaneo utilizzo di più unità catastali non costituisce
ostacolo all’applicazione, per tutte, dell’aliquota agevolata prevista per l’abitazione principale.
Il ricorso va giudicato inammissibile.
Va premesso che il ricorrente non riferisce i motivi per i quali chiede la cassazione della
sentenza gravata ad alcuna delle tassative previsioni di cui ai numeri da 1 a 5 dell’articolo 360
cpc; ciò, peraltro, non costituisce di per sé ragione di inammissibilità del ricorso, alla stregua
del principio recentemente espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza
17931/13, secondo il quale: “nel giudizio per cassazione – che ha ad oggetto censure
espressamente e tassativamente previste dall’articolo 360, primo comma, c.p.c. – il ricorso
deve essere articolato in specifici motivi immediatamente ed inequivocabilmente riconducibili
ad una delle cinque ragioni di impugnazione prevista dalla citata disposizione, pur senza la
necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle
predette ipotesi”. Nella specie, infatti, le due censure proposte dal ricorrente sono
immediatamente ed inequivocabilmente riconducibili, la prima, al vizio di cui al numero 5
dell’articolo 360 c.p.c. e, la seconda, al vizio di cui al numero 3 dello stesso articolo.
Ciò posto, le suddette censure vanno comunque giudicate inammissibili in quanto la prima
difetta di autosufficienza, giacché si risolve nella denuncia dell’ omesso esame di documenti il
cui contenuto non viene riprodotto dal ricorso per cassazione, e la seconda non è stata dedotta
Ric. 2011 n. 29738 sez. MT – ud. 04-12-2013
-2-

04/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata
che si assumono in contrasto con le norme che si pretenderebbero violate (Cass. 21659/05,
5076/07, 14832/07 e altre); nel ricorso, in particolare, non si esplicita per quali ragioni e sotto
quale profilo il principio giurisprudenziale ivi invocato risulterebbe violato dall’affermazione
che l’accertamento Ici per un determinato anno d’imposta non può essere annullato in ragione
di variazioni relative all’immobile tassato avvenute in anni successivi.

che Roma Capitale si è costituita con controricorso;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;
che non sono state depositate memorie difensive.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio,
condivide le conclusioni del relatore;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;
che la regolazione delle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere a Roma Capitale le spese del giudizio di
cassazione , che liquida in € 800 per onorari e € 100 per esborsi.

Così deciso in Roma il 4 dicembre 2013.

Si propone dunque la declaratoria di inammissibilità del ricorso.»;

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