Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1209 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/01/2011, (ud. 17/11/2010, dep. 20/01/2011), n.1209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20479-2006 proposto da:

V.M.G.J. quale rappresentante negoziale di

C.R.T.R., elettivamente domiciliato in ROMA

PIAZZA GONDAR 22, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLI MARIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAGNANI CORRADO, procura

speciale Assistente dell’Ambasciatore D’Italia nel Messico in Città

del Messico REG. 1488 del 2876 11/7/2006;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

sul ricorso 25590-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incid. cond. –

contro

V.M.G.J.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 67/2004 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 12/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2010 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ANTONELLI MARIA per delega Avv.

MAGNANI CORRADO, che ha chiesto l’accoglimento dell’istanza di rinvio

depositata in attesa della risposta dell’Agenzia delle Entrate e nel

merito si riporta ai motivi di ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato GIORDANO DIEGO, che ha chiesto il

rigetto sia dell’istanza di rinvio che del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI PIETRO, che si oppone all’istanza di rinvio del ricorso e

chiede il rigetto del ricorso principale con assorbimento del ricorso

incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La contessa V.A. trasferì la sua residenza in (OMISSIS), restando iscritta all’AIRE del Comune di (OMISSIS), sua ultima residenza in (OMISSIS). Quivi le vennero notificati il 10 dicembre 1999 due avvisi di accertamento per Irpef Ilor CSSN 1993 e 1994. Mancatane l’impugnazione, e deceduta la contribuente nel gennaio 2001, la cartella di pagamento venne notificata il 14 agosto 1991 a C.R.T.R. nella sua qualità di erede.

Questi contestò la cartella sostenendo la nullità della notificazione degli avvisi di pagamento in quanto avvenuta nel Comune di (OMISSIS) anzichè in (OMISSIS), dove la V. possedeva e denunciava redditi immobiliari. L’Ufficio oppose che gli avvisi di accertamento erano stati notificati a (OMISSIS) in base al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, perchè il maggiore dei redditi con essi accertati doveva ritenersi prodotto nel Comune di ultima residenza in (OMISSIS) della contribuente. Sostenne che l’impugnazione della cartella notificata al C. era comunque inammissibile, perchè meramente ripetitiva di altra precedentemente notificata alla stessa contribuente e non impugnata. In primo grado il ricorso fu accolto.

La CTR accolse l’appello dell’Agenzia delle Entrate. Osservò che non poteva tenersi conto della cartella notificata alla contribuente deceduta, intestata a lei stessa anzichè impersonalmente ai suoi eredi. Ma che gli avvisi di accertamento erano stati bene notificati in (OMISSIS) quale luogo nel quale era stato prodotto il maggiore dei redditi accertati.

Il C. ricorre con un motivo. L’Agenzia delle Entrate resiste e spiega ricorso incidentale condizionato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale e quello incidentale condizionato vanno riuniti (art. 335 c.p.c.).

Il ricorrente ha rappresentato che altri due avvisi, basati sugli stessi presupposti impositivi e di identico contenuto rispetto a quelli oggetto del presente processo, furono emessi dall’Ufficio delle Imposte di Milano ed impugnati da altro coerede della contessa V.A.. In sede di appello, quel processo è stato definito per cessazione della materia del contendere a seguito di condono. Su tali premesse, egli ha avanzato istanza di annullamento in via di autotutela degli avvisi prodromici della cartella qui impugnata ed ha chiesto che la trattazione del presente ricorso sia rinviata in attesa della determinazione dell’Ufficio.

L’istanza non può accogliersi perchè non è prevedibile il termine entro il quale la richiesta di annullamento in autotutela sarà decisa nè se lo sarà con provvedimento espresso, mancando una norma che vincola il corrispondente potere dell’Ufficio.

Si legge nella sentenza impugnata che “grava sul contribuente di dimostrare l’erroneità della scelta dell’Ufficio del luogo di notifica dell’accertamento, in quanto dalle notizie e dai documenti in possesso dell’Amministrazione questa avrebbe avuto la possibilità di procedere alla esatta individuazione del luogo dove notificare l’accertamento. Le persone fisiche, che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi non sono più residenti nel territorio dello Stato per avere trasferito la propria residenza all’estero, hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel comune di cui si è prodotto il reddito più elevato (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58, comma 2), fermo restando che, ai fini della identificazione del comune nel quale si è prodotto il reddito più elevato occorre tenere conto di quello risultante dagli accertamenti dell’ufficio e non dalla dichiarazione del contribuente.

Pertanto nel caso di specie il contribuente avrebbe dovuto validamente contestare questa circostanza e non limitarsi a pure eccezioni formali o generiche contestazioni”).

Il ricorso principale critica tale motivazione di insufficienza, contraddittorietà e violazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. c e art. 2967 cod. civ.). Assume che “l’esponente, nel ricorso introduttivo, aveva contestato che la defunta avesse il proprio domicilio fiscale nel Comune di (OMISSIS) (con conseguente nullità radicale della notifica eseguita in quel comune) dovendo invece tale domicilio all’epoca della notifica individuarsi nel comune di (OMISSIS) ove la contribuente, estero residente dal (OMISSIS), presentava regolarmente la propria dichiarazione annuale dei redditi prodotti in Italia derivanti da immobili siti, appunto, in (OMISSIS)”.

Il motivo è infondato. E’ pacifico che il reddito accertato (circa L. 77 miliardi) non derivava soltanto dal possesso di immobili, ma per la parte decisamente prevalente era costituito da un compenso contrattuale che l’Ufficio aveva considerato prodotto nel Comune di (OMISSIS), articolando in tal senso le proprie difese e le proprie prove, come nel ricorso si riconosce (a pag. 6). Su tale premessa, la CTR ha osservato che la contestazione del domicilio fiscale nel quale era avvenuta la notificazione degli avvisi non avrebbe potuto limitarsi “a pure eccezioni formali o generiche contestazioni”, ma avrebbe dovuto concretarsi nella esplicitazione e nella prova degli argomenti per i quali doveva invece ritenersi che il maggiore dei redditi accertati fosse stato prodotto in (OMISSIS).

E’ appena il caso di osservare che non rileva in causa la pronuncia della Corte Costituzionale 366/2007, in forza della quale la notificazione degli avvisi avrebbe dovuto eseguirsi ex art. 142 c.p.c. (attesa la illegittimità costituzionale del combinato disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58, comma 1 e secondo periodo comma 2 e art. 60, comma 1, lett. c), e) ed f), nella parte in cui non prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all’estero una residenza conoscibile dall’Amministrazione finanziaria in base all’iscrizione nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell’art. 142 c.p.c. non si applicano). La nullità della notificazione degli avvisi eseguiti in (OMISSIS) è stata infatti dedotta sotto il profilo che il domicilio fiscale della contribuente sarebbe stato all’epoca nel Comune di (OMISSIS), e non anche in ragione della mancata applicazione dell’ari. 142 c.p.c..

Va dunque respinto il ricorso del contribuente, restando assorbito quello incidentale dell’Amministrazione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi; rigetta quello principale; dichiara assorbito quello incidentale. Compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA