Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1209 del 18/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1209 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso 9571-2015 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA – C.F.
80255230585, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
VENTRESCA GIUSEPPINA;
– intimato avverso la sentenza n.839/2014 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA, depositata il 17/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.
RILEVATO CHE:

con la sentenza impugnata la Corte di appello di L’Aquila ha
accolto, limitatamente alla misura delle differenze retributive dovute,

Data pubblicazione: 18/01/2018

da commisurare sulla base del calcolo dell’anzianità di servizio
maturata in costanza dei rapporti di lavoro a termine allo stesso
modo di quella riconosciuta, in relazione ai medesimi periodi, al
corrispondente personale di ruolo, nei limiti della prescrizione
quinquennale, l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca nei confronti di Ventresca Giuseppina,

questa sede interessa, aveva dichiarato il diritto della predetta,
dipendente non di ruolo, incaricata di supplenze in forza di
consecutivi contratti a tempo determinato, alla progressione
stipendiale in relazione al servizio prestato in forza di tali contratti;

– la Corte territoriale ha fondato la statuizione di rigetto del
gravame sul principio di contrattualizzazione del pubblico impiego,
consacrato nel d.lgs. n. 165/2001, e il principio di non
discriminazione, sancito a livello comunitario e recepito nel nostro
ordinamento dall’art. 6 del d.lgs. n. 368/2001;

– per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base di unico
articolato motivo;

– la dipendente non ha svolto attività difensiva;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione

semplificata.
CONSIDERATO CHE:

che è pervenuto a questo ufficio atto, debitamente sottoscritto
dall’Avvocato dello Stato, con il quale il Ministero manifesta la
Ric. 2015 n. 09571 sez. ML – ud. 09-11-2017
-2-

confermando nel resto la decisione di primo grado che, per quanto in

volontà di rinunciare al ricorso ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. e
chiede che venga dichiarata l’estinzione del giudizio;

che, constatata la regolarità formale della rinuncia, in assenza di
costituzione della controparte, va dichiarata l’estinzione del giudizio

che nessun provvedimento deve essere adottato riguardo alle spese
di legittimità in mancanza di costituzione della parte intimata;

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla sulle spese.

ai sensi dell’art. 306 cod. proc. civ.;

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