Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12089 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. I, 17/05/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 17/05/2010), n.12089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.L., con domicilio eletto in Roma, via Ludovisi n. 35,

presso l’Avv. Ariella Cozzi, rappresentato e difeso dall’Avv.

Baldassini Rocco come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente-

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

per la cassazione del decreto della corte d’appello di Roma

depositato il 24 luglio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 21 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. Zanichelli

Vittorio.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.L. ricorre per Cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della corte d’appello che, liquidando Euro 6.000,00 per sei anni di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale e’ stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo amministrativo svoltosi in primo grado e in secondo grado tra il marzo 1990 e il settembre 2001.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

La causa e’ stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Luigi Salvato con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La relazione redatta ex art. 380 bis c.p.c. e’ del seguente letterale tenore:

“1.- Il primo motivo denuncia violazione e mancata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, dell’art. 6, par. 1, e art. 13 CEDU, degli artt. 111 e 117 Cost., degli artt. 1223, 1226, 1227, 2056 e 2697 c.c., nonche’ difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), ponendo le seguenti questioni, in relazione alle quali richiama sentenze di questa Corte:

ai fini della liquidazione dell’indennizzo occorre tenere conto dell’intera durata del giudizio e non solo del periodo eccedente la durata ragionevole (primo quesito, ma anche il secondo);

la durata ragionevole del giudizio e la misura dell’indennizzo vanno stabilite avendo riguardo alla giurisprudenza della Corte EDU, da aumentare in cause aventi particolare natura, anche di lavoro (primo quesito, ma anche il secondo);

la durata ragionevole del giudizio va fissata senza avere riguardo all’istanza di prelievo (primo motivo);

il decreto e’ viziato, in quanto non ha valutato la durata del giudizio di ottemperanza (secondo quesito);

il decreto e’ viziato, in quanto non ha tenuto conto della posta in gioco di ottemperanza (terzo quesito).

1.1.- Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 111 e 117 Cost., L. n. 89 del 2001, art. 2, artt. 13 e 17 CEDU e pone le seguenti questioni, sintetizzate nel quesito di diritto:

le norme della CEDU e le sentenze della Corte EDU sono vincolanti e le norme della L. n. 89 del 2001 in contrasto con le prime vanno disapplicate;

la CEDU puo’ essere direttamente applicata;

dica questa Corte se la L. n. 89 del 2001 sia da considerarsi rimedio effettivo ed adeguato.

1.2.- Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1224, 1282 e 1284 c.c., e difetto di motivazione, concludendosi con quesito di diritto volto a conoscere se il decreto sia erroneo nella parte in cui non ha riconosciuto gli interessi legali dalla domanda.

2.- In linea preliminare,, va rilevato che la tempestivita’ dell’azione ha costituito oggetto di eccezione proposta dalla Presidenza del Consiglio, oggetto di decisione di rigetto da parte del giudice del merito.

Questo capo non e’ stato impugnato dall’intimata, con la conseguenza che resta preclusa a questa Corte ogni valutazione sul punto, in quanto il relativo potere trova un limite nella preclusione determinata dell’acquiescenza della parte soccombente (cfr. Cass. n. 9297 del 2007).

Nel merito, i mezzi, da esaminare congiuntamente, sono in parte manifestamente fondati e vanno accolti per quanto di ragione, entro i termini e nei limiti di seguito precisati.

In ordine a terzo motivo, va ribadito il principio enunciato dalle S.U. e dalla Corte costituzionale, in virtu’ del quale il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla L. n. 89 del 2001, deve interpretare detta legge in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea. Siffatto dovere opera, entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della stessa L. n. 89 del 2001, occorrendo, in caso contrario investire la Corte costituzionale della relativa questione di legittimita’ costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117 Cost., comma 1” (Corte cost., n. 348 e n. 349 del 2007;

Cass. S.U. n. 1338 del 2004), restando escluso che, in caso di contrasto, possa procedersi alla “non applicazione” della norma interna, in virtu’ di un principio concernente soltanto il caso del contrasto tra norma interna e norma comunitaria.

In questi termini e’ il principio che puo’ essere enunciato in relazione alle prime due questioni poste con il quesito del terzo mezzo, essendo inconferente, quindi inammissibile, la terza.

Relativamente alla durata ragionevole, va osservato:

la L. n. 89 del 2001, art 2, comma 2, dispone che la ragionevole durata di un processo va verificata in concreto, facendo applicazione dei criteri stabiliti da detta norma (ex plurimis, Cass. n. 8497 del 2008; n. 25008 del 2005; n. 21391 del 2005; n. 1094 del 2005; n. 6856 del 2004; n. 4207 del 2004);

il parametro della Corte EDU (rispettivamente, anni tre, due ed uno per il giudizio di primo, di secondo grado e di legittimita’) va osservato dal giudice nazionale e da esso e’ possibile discostarsi, purche’ in misura ragionevole e sempre che la relativa conclusione sia confortata con argomentazioni complete, logicamente coerenti e congrue, restando comunque escluso che i criteri indicati nell’art. 2, comma 1, di detta legge permettano di sterilizzare del tutto la rilevanza del lungo protrarsi del processo (Cass. Sez.un, n. 1338 del 2004; in seguito, cfr. le sentenze sopra richiamate);

“la lesione del diritto ad una ragionevole durata del processo va riscontrata, anche per le cause proposte davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo di tempo decorso dall’instaurazione del procedimento, senza che su di esso possa incidere la mancata o ritardata presentazione dell’istanza di prelievo”, in quanto “la presenza di strumenti sollecitatori non sospende ne’ differisce il dovere dello Stato di pronunciare sulla domanda, ne’ implica il trasferimento sul ricorrente della responsabilita’ per il superamento del termine ragionevole per la definizione del giudizio, salva restando la valutazione del comportamento della parte al solo fine dell’apprezzamento del lamentato pregiudizio” (Cass. S.U. n. 28507 del 2005).

Relativamente alla misura dell’indennizzo, va ribadito che:

i criteri di determinazione del quantum della riparazione del danno non patrimoniale applicati dalla Corte europea non possono essere ignorati dal giudice nazionale, quindi occorre osservare il parametro oscillante da Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno di ritardo, avendo la facolta’ di apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali: l’entita’ della “posta in gioco”, il “numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento” ed il comportamento della parte istante, compreso la mancata attivazione di strumenti sollecitatori, in quanto condotta espressiva di scarso interesse per la controversia), purche’ motivate e non irragionevoli (tra le molte, Cass. n. 30565, n. 30564 e n. 6898 del 2008, n. 1630 e n. 1631 del 2006);

resta, invece, escluso che le norme disciplinatrici della fattispecie permettano di riconoscere una ulteriore somma, arbitrariamente assunta in una data entita’, svincolata da qualsiasi parametro e dovuta in considerazione dell’oggetto e della natura della controversia (Cass. n. 18012 del 2008; la precettivita’, per il giudice nazionale, non concerne anche il profilo relativo al moltiplicatore di detta base di calcolo: mentre, infatti, per la CEDU l’importo assunto a base del computo in riferimento ad un anno va moltiplicato per ogni anno di durata del procedimento (e non per ogni anno di ritardo), per il giudice nazionale e’, sul punto, vincolante il terzo comma, lettera a), della L. n. 89 del 2001, art. 2, ai sensi del quale e’ influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole, non incidendo questa diversita’ di calcolo sulla complessiva attitudine della citata L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo (Cass. n. 4572 del 2009; n. 11566, n. 23844 e n. 24390 del 2008);

dal carattere indennitario dell’obbligazione in oggetto discende che gli interessi legali decorrono dalla data della domanda di equa riparazione, in base alla regola che gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e illiquidita’ del credito prima della pronuncia giudiziaria (Cass. n. 8712 del 2006; n. 7389 del 2005).

In questi termini sono i principi che vanno enunciati in riferimento ai quesiti posti con il primo ed il secondo motivo, che conducono a ritenere manifestamente fondata la censura nella parte in cui il decreto ha affermato la violazione del termine di durata ragionevole del giudizio e, tuttavia, ha fatto riferimento alla c.d. “istanza di prelievo” (e per questa ragione ha computato l’irragionevole durata in sei anni, sicche’ risulta priva di pregio la censura relativa alla mancata valutazione de giudizio di ottemperanza).

Nessuna censura merita il riferimento alla sola fase eccedente la durata ragionevole e la fissazione del parametro di indennizzo annuo di indennizzo in Euro 1.000,00, in quanto costituisce applicazione di quello stabilito dalla Corte EDU, dal quale l’istante pretende di discostarsi, invocando quello piu’ elevato, con argomentazioni stereotipate, che non si danno carico di specificare gli elementi concreti, concernenti il caso di specie che cio’ avrebbero consentito.

Entro questi limiti le censure vanno accolte e la causa potra’ essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, essendo stata anche considerata la necessita’ di valutare la fase di ottemperanza.

In applicazione dello standard minimo CEDU – che nessun argomento del ricorso impone e consente di derogare in melius, neppure in riferimento alla natura della causa -, individuato nella somma di Euro 1.000,00 per ciascun anno di ritardo il parametro di indennizzo del danno non patrimoniale, nonche’ tenuto conto dello standard di durata fissato da detta Corte europea in ordine al periodo di ragionevole durata (tre anni, due anni ed un anno per il giudizio di primo, di secondo grado e di ottemperanza), andra’ riconosciuta all’istante la somma di Euro 9.000,00 per il danno non patrimoniale (il giudizio, introdotto nel 1990 e’ stato definito, anche per l’ottemperanza nel 2005, come dedotto dal ricorrente, quindi 15-6= 9 anni), in relazione agli anni eccedenti la durata ragionevole, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Ritiene il Collegio di poter condividere solo in parte il contenuto della relazione, dovendosi ritenere inammissibile la censura concernente l’erroneo calcolo del periodo eccedente quello di ragionevole durata e infondata la domanda relativa all’indennizzo anche per la durata del giudizio di ottemperanza.

Quanto al primo profilo si deve innanzitutto partire dal presupposto che “In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, questo va identificato, in base all’art. 6 della CEDU, sulla base delle situazioni soggettive controverse ed azionate su cui il giudice adito deve decidere, che, per effetto della suddetta norma sovranazionale, sono “diritti e obblighi”, ai quali, avuto riguardo agli artt. 24, 111 e 113 Cost., devono aggiungersi gli interessi legittimi di cui sia chiesta tutela ai giudici amministrativi. Ne consegue che, in rapporto a tale criterio distintivo, il processo di cognizione e quello di esecuzione regolati dal codice di procedura civile e quello cognitivo dei giudice amministrativo e il processo di ottemperanza teso a far conformare la P.A. a quanto deciso in sede cognitoria, devono considerarsi, sul piano funzionale (oltre che strutturale), tra loro autonomi, in relazione, appunto, alle situazioni soggettive differenti azionate in ciascuno di essi. Pertanto, in dipendenza di siffatta autonomia, le durate dei predetti giudizi non possono sommarsi per rilevarne una complessiva dei due processi (di cognizione, da un canto, e di esecuzione o di ottemperanza, dall’altro) e, percio’, solo dal momento delle decisioni definitive di ciascuno degli stessi, e’ possibile, per ognuno di tali giudizi, domandare, nel termine semestrale previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, l’equa riparazione per violazione del citato art. 6 della CEDU, con conseguente inammissibilita’ delle relative istanze in caso di sua inosservanza” (Sez. U, Sentenza n. 27365 del 24/12/2009).

Cio’ posto, poiche’ il giudizio avanti al t.a.r. prima e al Consiglio di Stato poi e’ durato complessivamente undici anni e sei mesi (dal 2.3.90 al 26.9.01) e quindi il periodo eccedente quello da ritenersi ragionevole secondo gli standards della Convenzione europea sui diritti dell’uomo e’ di anni sei e mesi sei la censura e’ carente di interesse dal momento che, dovendosi liquidare l’indennizzo secondo giurisprudenza di questa Corte Corte (Sez. 1^, 14 ottobre 2009, n. 21840) a mente della quale l’importo dell’indennizzo puo’ essere ridotto ad una misura inferiore (Euro 750,00 per anno) a quella dei parametro minimo indicato nella giurisprudenza della Corte europea (che e’ pari a Euro 1.000,00 in ragione d’anno) per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere applicato il richiamato parametro, l’importo cosi’ calcolato (Euro 5.750,00) sarebbe inferiore a quello effettivamente liquidato (Euro 6.000,00).

Manifestamente infondata e’ poi la censura volta a far commisurare l’indennizzo anche per il giudizio di ottemperanza dal momento che, dovendosi prendere in considerazione solo la durata del medesimo separatamente dal quella del giudizio di merito, il primo, svoltosi tra il febbraio e l’agosto del 2005 si e’ certamente mantenuto in limiti temporali ragionevoli.

Il ricorso deve dunque essere rigettato. Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attivita’ difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

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