Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12088 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/06/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 22/06/2020), n.12088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3962-2019 proposto da:

A.S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FROLDI LUCA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO; COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 872/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 12/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VELLA

PAOLA.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte d’appello di Ancona ha confermato l’ordinanza con cui il Tribunale di Ancona aveva rigettato le domande proposte del cittadino bangladese A.S.M. per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero la protezione sussidiaria o in subordine quella umanitaria, narrando di essere stato segretario del settore giovanile del BNP e di aver organizzato una manifestazione politica contrastata dalla violenta reazione del partito di opposizione, non ostacolato dalla polizia locale;

2. il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre gli intimati non hanno svolto difese;

3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380-bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4. Con il primo motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per avere la corte d’appello fondato la sua decisione solo sui verbali di audizione del ricorrente dinanzi alla Commissione territoriale, senza attivare i suoi poteri officiosi per realizzare la doverosa “cooperazione istruttoria”.

5. Con il secondo mezzo si denunzia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007l, art. 14, lett. c), poichè, nel rilevare la genericità delle minacce allegate dal ricorrente, la corte territoriale avrebbe trascurato che “il Bangadesh, paese di provenienza del Sig. A., soffre di gravi carenze in termini di democrazia e di rispetto dei diritti umani”.

6. Entrambe le censure sono inammissibili perchè affette da assoluta genericità.

7. Invero, la corte d’appello ha puntualmente osservato che il racconto del ricorrente “non è circostanziato e non consente di attivare i poteri d’ufficio del Giudice (…) senza considerare la genericità delle minacce che avrebbe subito in contesti cronologici e spaziali non meglio circostanziati, tanto più che l’interessato non ha mostrato di conoscere neppure il programma politico del BNP e non ha fornito elementi utili a ricostruire il contesto cronologico e relazionale di rije rimento”, rilevando altresì le “contraddizioni emerse in sede di audizione che non hanno trovato chiarimenti nel ricorso introduttivo” per concludere che la sua “ingiustificata inerzia” non consente di “affermare che il richiedente asilo abbia fatto tutto il possibile per dare un riscontro di attendibilità alle sue dichiarazioni”. Ha quindi affermato che, anche con riguardo ai presupposti della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), deve trattarsi di “rischi gravi che riguardano direttamente il richiedente asilo, non potendosi fare riferimento al solo contesto nazionale del paese di provenienza; di conseguenza, in assenza di riscontri individualizzanti”.

8. Accanto alla rilevata genericità dei motivi, meritano un sintetico richiamo i principi fissati al riguardo da questa Corte, in base ai quali: i) il giudice non ha l’obbligo di fissare una ulteriore audizione del ricorrente ove la domanda di protezione risulti manifestamente infondata (ex multis, Cass. 4788/2020, 3862/2020, 5973/2019, 3029/2019, 2817/2019, 17717/2018; cfr. Corte giust., 26/07/12017, Moussa Sacko) specie a fronte di istanze generiche o esplorative (Cass. 1782/2020); ii) anche ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, il ricorrente ha l’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, in difetto non potendo attivarsi i poteri istruttori officiosi (Cass. 8908/2019, 3016/2019, 17069/2018).

9. In assenza di difese delle parti intimate, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese.

10. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019; Cass. sez. U, 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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