Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12088 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. I, 17/05/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 17/05/2010), n.12088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.A., S.F., M.R., G.

E., con domicilio eletto in Roma, via Ludovisi n. 35, presso

l’Avv. Ariella Cozzi, rappresentati e difesi dall’Avv. Baldassini

Rocco come da procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della corte d’appello di Roma

depositato il 4 settembre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 21 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. Zanichelli

Vittorio.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.A., S.F., M.R., G. E. ricorrono per Cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della corte d’appello che ha dichiarato inammissibile il loro ricorso con il quale e’ stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi: in primo grado avanti al t.a.r. del Lazio a far tempo dal 2 marzo 1990 e quindi avanti al Consiglio di Stato fino al 29 settembre 2001; avanti al t.a.r. del Lazio per la correzione di errore materiale effettuata in data 17 ottobre 2002; per il giudizio di ottemperanza dal 28 aprile 2005 al luglio 2005.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

La causa e’ stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Luigi Salvato con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La relazione ex art. 380 bis c.p.c., e’ del seguente letterale tenore:

“1.- Il primo motivo denuncia violazione e mancata applicazione degli della L. n. 89 del 2001, artt. 4 e 2, , art. 6, par. 1, e art. 13 CEDU, nonche’ difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), ponendo le seguenti questioni, sintetizzate nel quesito:

se per decisione definitiva debba considerarsi solo quella che assicura il conseguimento del bene della vita controverso, ovvero la decisione che accerta la sussistenza del diritto azionato;

se la fase di cognizione e quella di ottemperanza debbano considerarsi unitariamente;

se la conclusione affermata dal decreto sia in contrasto con la giurisprudenza della Corte EDU. 1.1.- Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 111 e 117 Cost., L. n. 89 del 2001, art. 2, artt. 13 e 17 CEDU e pone le seguenti questioni, sintetizzate nel quesito di diritto:

le norme della CEDU e le sentenze della Corte EDU sono vincolanti e le norme della L. n. 89 del 2001 in contrasto con le prime vanno disapplicate;

la CEDU puo’ essere direttamente applicata;

dica questa Corte se la L. n. 89 del 2001 sia da considerarsi rimedio effettivo ed adeguato.

2.- I mezzi, da esaminare congiuntamente, sono manifestamente infondati.

In ordine al secondo motivo, va ribadito il principio enunciato dalle S.U. e dalla Corte costituzionale, in virtu’ del quale il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla L. n. 89 del 2001, deve interpretare detta legge in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea. Siffatto dovere opera, entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della stessa L. n. 89 de 2001, occorrendo, in caso contrario investire la Corte costituzionale della relativa questione di legittimita’ costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117 Cost., comma 1”. (Corte cost, n. 348 e n. 349 del 2007;

Cass. S.U. n. 1338 del 2004), restando escluso che, in caso di contrasto, possa procedersi alla “non applicazione” della norma interna, in virtu’ di un principio concernente soltanto il caso del contrasto tra norma interna e norma comunitaria.

In questi termini e’ il principio che puo’ essere enunciato in relazione alle prime due questioni poste con il quesito del terzo mezzo, essendo inconferente, quindi inammissibile, la terza.

Il primo motivo e’ manifestamente infondato.

Al riguardo, va osservato che con due recenti sentenze (n. 1732 e n. 5981 del 2009) questa Corte ha affermato il seguente principio:

“in tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, il giudizio di ottemperanza, instaurato successivamente a quello di cognizione svoltosi davanti al giudice amministrativo, sebbene realizzi lo scopo di dare piena ed effettiva soddisfazione al medesimo interesse sostanziale riconosciuto dalla sentenza da adempiere, non costituisce una fase di un unico “iter” procedimentale, svoltosi senza soluzione di continuita’; pertanto, anche nell’ipotesi in cui sia stato esperito tale strumento di tutela, ai fini della proponibilita’ della domanda della L. n. 89 del 2001, ex artt. 2 e artt. 4 e 6 della CEDU, il “dies a quo” coincide con il momento in cui e’ divenuta definitiva la sentenza che ha concluso il procedimento di cognizione”.

Siffatto principio e’ stato enunciato rimeditando il precedente orientamento e sviluppando una serie completa e convincente di argomenti, che dimostrano l’inaccoglibilita’ della tesi e delle deduzioni svolte a conforto dai ricorrenti.

Dando continuita’ a questo orientamento, condividendo le argomentazioni che lo fondano, svolte nelle due sentenze sopra richiamate e che devono aversi qui per integralmente trascritte, risulta chiara la manifesta infondatezza del primo motivo.

Ed e’ appena il caso di rilevare che, per la fase di ottemperanza, la deduzione in ordine alla brevita’ del tempo occorso per il suo svolgimento neppure ha costituito oggetto di specifica censura”.

Ritiene il Collegio di poter pienamente condividere il contenuto della relazione anche alla luce del principio recentemente affermato dalle Sezioni Unite a mente del quale “In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, questo va identificato, in base all’art. 6 della CEDU, sulla base delle situazioni soggettive controverse ed azionate su cui il giudice adito deve decidere, che, per effetto della suddetta norma sovranazionale, sono “diritti e obblighi”, ai quali, avuto riguardo agli artt. 24, 111 e 113 Cost., devono aggiungersi gli interessi legittimi di cui sia chiesta tutela ai giudici amministrativi. Ne consegue che, in rapporto a tale criterio distintivo, il processo di cognizione e quello di esecuzione regolati dai codice di procedura civile e quello cognitivo del giudice amministrativo e il processo di ottemperanza teso a far conformare la P.A. a quanto deciso in sede cognitoria, devono considerarsi, sul piano funzionale (oltre che strutturale), tra loro autonomi, in relazione, appunto, alle situazioni soggettive differenti azionate in ciascuno di essi. Pertanto, in dipendenza di siffatta autonomia, le durate dei predetti giudizi non possono sommarsi per rilevarne una complessiva dei due processi (di cognizione, da un canto, e di esecuzione o di ottemperanza, dall’altro) e, percio’, solo dal momento delle decisioni definitive di ciascuno degli stessi, e’ possibile, per ognuno di tali giudizi, domandare, nel termine semestrale previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, l’equa riparazione per violazione dei citato art. 6 della CEDU, con conseguente inammissibilita’ delle relative istanze in caso di sua inosservanza” (Sez. U, Sentenza n. 27365 del 24/12/2009).

Il ricorso deve dunque essere rigettato, Le spese possono essere compensate in considerazione dell’epoca in cui si e’ formata la richiamata giurisprudenza.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

 

 

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