Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12087 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/06/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 22/06/2020), n.12087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3472-2019 proposto da:

K.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CIAFARDINI ANTONINO;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO; COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA;

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI L’AQUILA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1196/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 18/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VELLA

PAOLA.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte d’appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile l’appello del cittadino gambiano K.K. avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di L’Aquila aveva respinto le domande di protezione internazionale, sussidiaria o umanitaria, perchè proposto con citazione e non con ricorso, notificato con il decreto di fissazione dell’udienza oltre il termine di 30 giorni ex art. 702-quater c.p.c.;

2. avverso detta decisione il ricorrente ha proposto due motivi di ricorso per cassazione; gli intimati non hanno svolto difese;

3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380-bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4. con il primo motivo si lamenta la violazione della L. n. 150 del 2011, art. 19, come modificato dalla 1. 142/2015, per avere la corte territoriale dichiarato inammissibile l’appello proposto con ricorso (notificato oltre il prescritto termine di 30 giorni) e non con citazione;

5. il motivo è fondato – con assorbimento del secondo, proposto in via subordinata – avendo le Sezioni Unite di questa Corte chiarito che “nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702-quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma” (Cass. Sez. U, n. 28575/2018; conf. Cass. n. 29506/2018, n. 32059/2018).

6. pertanto, erroneamente il giudice a quo ha ritenuto inammissibile l’appello perchè proposto con ricorso anzichè con citazione, benchè ciò rispondesse ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità dell’epoca (ex plurimis., Cass. n. 17420/2017), tanto che le stesse Sezioni Unite hanno ravvisato un’ipotesi di overrulling processuale;

7. la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio per l’esame del ricorso ritualmente e tempestivamente proposto, oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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