Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12087 del 13/06/2016

Cassazione civile sez. un., 13/06/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 13/06/2016), n.12087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

C.G., rappresentato e difeso, per procura speciale in

calce al ricorso, dagli Avvocati Giuseppe Ambrosio e Vivalda

Paolini, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in

Roma, Viale delle Belle Arti n. 7;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura

speciale a margine del controricorso, dall’Avvocato Stefano Prosperi

Mangili, presso lo studio del quale in Roma, via Giambattista Vico

n. 1, è elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

e nei confronti di:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA; PROCURATORE

GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA;

– intimati –

avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 4 del 2016,

depositata in data 26 gennaio 2016, notificata il 3 febbraio 2016.

Lette le conclusioni scritte del Sostituito Procuratore Generale

Dott. Riccardo Fuzio;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24 maggio 2016 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentiti gli Avvocati Giuseppe Ambrosio, per il ricorrente, e

Stefano Prosperi Mangili, per il controricorrente;

sentito in Camera di consiglio il P.M., in persona del Procuratore

Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, il quale chiede che la

Corte, in Camera di consiglio, rigetti l’istanza.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il COA di Roma cancellava dall’elenco degli avvocati stabilizzati l’Avocat C.G., iscritto sulla base di titolo conseguito in Romania;

che la decisione scaturiva dalla verifica dei titoli delle iscrizioni già effettuate e delle domande di iscrizione ancora pendenti, riguardanti la sezione speciale per i provenienti dagli ordini della Romania;

che su sollecitazione rivolta dall’Ordine di Roma al Ministero della giustizia di Romania, veniva acquisita una nota che indicava come unico soggetto idoneo alla verifica della effettiva abilitazione all’esercizio della professione legale in detto Stato la Unionea Nationala a Barourilor Din Romania, Ordine tradizionale Bucaresti, mentre l’iscritto aveva conseguito il titolo rilasciato dalla UNBR, struttura BOTA;

che avverso la decisione del COA il C. proponeva ricorso al CNF che, acquisite informazioni presso il Ministero della giustizia, riteneva corretta la decisione del COA sul rilievo che, secondo il sistema di cooperazione tra autorità degli Stati membri dell’Unione europea denominato IMI (Internal Market Information Sistem) l’unico organismo romeno abilitato a rilasciare titoli riconoscibili in ambito europeo era la UNBR tradizionale;

che il CNF disattendeva anche i restanti motivi di ricorso;

che, osservava il CNF, l’accertamento fatto dal Ministero della giustizia e comunicato con nota del 4 marzo 2015, doveva ritenersi vincolante, atteso che le informazioni provenienti dall’autorità competente della Romania nell’ambito del sistema IMI rivestono carattere ufficiale;

che ciò consentiva di ritenere infondato il motivo con cui si censurava la decisione del COA perchè basata su una dichiarazione di una funzionaria del Ministero della giustizia romeno, atteso che l’accertamento compiuto dal Ministero italiano prescindeva completamente da tale dichiarazione; così come dovevano ritenersi irrilevanti le sentenze emesse dai giudici della Romania riguardanti controversie in cui era coinvolta l’organizzazione BOTA e/o professionisti ad essa iscritti, non essendo il C. stato parte di quei giudizi, inidonei comunque ad inficiare il sistema IMI;

che il CNF riteneva, infine, sussistente l’interesse pubblico alla rimozione della iscrizione nell’albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante allo svolgimento della professione;

che avverso questa sentenza il C. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi;

che con il primo si denuncia il vizio di motivazione inesistente, sul rilievo che nel provvedimento impugnato si riferisce che il ricorso al CNF è stato proposto dall’Avocat Andrea Rota; la decisione assunta dal CNF si riferirebbe, quindi, a soggetto diverso da esso ricorrente;

che con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dei principi generali sulla assunzione e valutazione delle prove, censurando in particolare la supervalutazione fatta dal CNF del sistema IMI, che non troverebbe riscontro nella realtà normativa;

che con il terzo motivo, sotto la medesima rubrica del secondo, il ricorrente deduce che il CNF non avrebbe effettuato una valutazione comparativa tra risultanze probatorie di segno differente;

che il ricorrente ha quindi formulato istanza di sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato;

che il COA di Roma ha resistito con controricorso;

che la trattazione della istanza cautelare è stata disposta per l’adunanza camerale del 24 maggio 2016.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che l’istanza cautelare non può essere accolta, non apparendo sussistente il requisito del fumus boni iuris;

che deve in primo luogo rilevarsi che la prima censura evidenzia un errore nella indicazione del nominativo del destinatario del provvedimento adottato dal COA di Roma che è chiaramente riferibile ad un errore materiale, atteso che dalla intestazione della sentenza risulta che la stessa ha ad oggetto l’impugnazione proposta dal Dott. C.G. avverso la Delib. 7 novembre 2013 del COA di Roma, e il ricorrente non deduce che i motivi di ricorso che egli aveva presentato fossero altri rispetto a quelli esaminati dal CNF nella sentenza qui impugnata;

che, quanto al merito delle censure, deve rilevarsi che la questione è già stata esaminata, sia pure solo in sede cautelare, da questa Corte che è pervenuta al rigetto della istanza di sospensione (Cass., S.U., nn. 64636468 del 2016);

che in tali pronunce si è osservato che le decisioni impugnate si fondano su un accertamento svolto dal Ministero della giustizia italiano attraverso il sistema IMI, dal quale è emerso che l’autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificare la validità del titolo di avocat acquisito in Romania è costituito dalla Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (U.N.B.R.) con sede il (OMISSIS) e che tale organismo è indicato dalla Romania quale autorità competente ad operare in questa materia attraverso il citato sistema di cooperazione tra autorità degli Stati membri dell’Unione europea; con la precisazione che dalla nota del Ministero si desume l’avvenuta verifica della indicazione, attraverso un accesso al sistema informatico dell’organismo dichiarato competente;

che le deduzioni svolte in contrario dal ricorrente non appaiono idonee ad inficiare, neanche sul piano della valutazione limitata al fumus, le argomentazioni in base alle quali il CNF ha rigettato il ricorso;

che, dunque, l’istanza di sospensione della esecutività della decisione del COA per effetto della reiezione del ricorso proposto al CNF deve essere rigettata, difettando il requisito del fumus boni iuris;

che la regolamentazione delle spese può essere rimessa alla decisione definitiva.

PQM

La Corte rigetta l’istanza di sospensione della esecutività del provvedimento impugnato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016

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