Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12086 del 31/05/2011
Cassazione civile sez. II, 31/05/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 31/05/2011), n.12086
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.G.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato LUPIS STEFANO,
rappresentato e difeso dall’avvocato CONTI DOMENICO, giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE di MONTENERO DI BISACCIA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 299/2008 del GIUDICE DI PACE di PALATA del
14.7.08, depositata il 17/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO
VELARDI che nulla osserva.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:
“Viene impugnata sentenza del giudice di pace su opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, appellabile a seguito dell’abrogazione – disposta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, comma 1, lett. b), – dell’art. 23 legge cit., u.c.. Il ricorso si rivela dunque inammissibile.”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che detta relazione è stata comunicata e notificata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e non sono state presentate conclusioni o memorie;
che, condividendo il Collegio tale relazione, il ricorso va dichiarato inammissibile;
che, in mancanza di attività difensiva della parte intimata, non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011