Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12086 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 16/05/2017, (ud. 18/01/2017, dep.16/05/2017),  n. 12086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20630/2014 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA VEIENTANA VETERE, 303, presso lo studio dell’avvocato

RICCARDO VELI, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO

BELLITTI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1033/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 03/09/2013 R.G.N. 569/10;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2017 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito l’Avvocato GAETANO GIANNI’ per delega verbale ARTURO MARESCA;

udito l’Avvocato VINCENZO BELLITTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 1033/2013 la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Ferrara, ha accertato il diritto di M.F. all’assunzione, presso Poste Italiane spa, in base all’accordo sindacale del 13.1.2006 e alla successiva proposta effettuata dalla società come da documentazione in atti; ha condannato, inoltre, Poste Italiane spa ad assumere il predetto M. con rapporto subordinato a tempo indeterminato a far data dall’1.2.2008 con ruolo di addetto junior, mansioni di addetto al recapito in regime di full time e retribuzione mensile ai sensi del CCNL all’epoca vigente e a corrispondergli, a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni dall’1.2.2008 fino all’effettivo inizio del rapporto, detratto l’aliunde perceptum.

2. A fondamento della decisione la Corte territoriale ha rilevato che: a) in data 26.5.2006 M.F. aveva concluso con Poste Italiane spa un verbale di conciliazione per effetto del quale, previa rinunzia ad ogni diritto, credito o pretesa derivante dai rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti, la società lo aveva inserito in una graduatoria da cui attingere per esigenze di lavoro sia stabile che flessibile; b) dal telegramma con cui Poste aveva convocato il suddetto M. per il giorno 15.1.2008 in “riferimento assunzione da graduatoria accordo sindacale del 13.1.2006 con contratto a tempo indeterminato” e dalla compilazione in pari data del “format dichiarazione individuazione posizione lavorativa di interesse recapito full time” in cui il dipendente aveva scelto di operare presso la struttura COO Emilia Romagna con sede in (OMISSIS) e mansioni di recapito con regime di full time (in cui si dava atto che la sottoscrizione ed accettazione della assunzione sarebbe avvenuta in data 1.2.2008 coincidente con il primo giorno lavorativo e che la mancata presentazione in tale data sarebbe equivalsa a rifiuto dell’assunzione nonchè che questa sarebbe stata comunque subordinata alla presentazione di tutta la documentazione prevista dal CCNL Poste Italiane) si evinceva chiaramente che vi era stata una proposta di assunzione a tempo indeterminato con conseguente accettazione da perfezionarsi il primo giorno di lavoro presso la sede indicata; c) la condizione sospensiva indicata nella dichiarazione del 15.1.2008, relativa alla presentazione della documentazione richiesta, non poteva dirsi integrata perchè il certificato dei carichi pendenti, da cui risultava che il M. aveva dei precedenti di polizia, non era incluso nell’elenco richiesto dal CCNL Poste (art. 19) di talchè era erronea la richiesta indicata nel format; d) la pretesa di Poste di non assumere il dipendente, stante la sussistenza del carico pendente, era illegittima per diversi motivi: perchè, come detto, il certificato non era richiesto dal CCNL; perchè era ragionevole pensare, avendo già il dipendente avuto rapporti di lavoro a tempo determinato con la società, che se non avesse avuto contezza del valore ostativo dell’esistenza di un procedimento penale pendente, non avrebbe firmato la dichiarazione di rinuncia ai suoi diritti; perchè era contrario al principio di cui all’art. 27 Cost., attribuire alla suddetta pendenza una portata impeditiva dell’assunzione; e) quanto agli effetti della illegittima condotta, non essendo ancora stato concluso il contratto per il mancato completamento della procedura, ricorrevano i requisiti ex art. 2932 c.c., per condannare la società a contrarre alle condizioni indicate, con decorrenza dall’1.2.2008 quando, cioè, avrebbe dovuto concludersi il contratto, oltre al risarcimento dei danni pari alle retribuzioni dovute dalla medesima data.

3. Per la cassazione propone ricorso Poste Italiane spa affidato ad un unico articolato motivo di gravame illustrato con memoria.

4. Resiste con controricorso M.F..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con un unico articolato motivo di ricorso la società lamenta la violazione dell’art. 2932 c.c., dell’art. 19 del CCNL 11.7.2007 per i dipendenti di Poste Italiane spa, dell’accordo collettivo del 13.1.2006 e del verbale di conciliazione sottoscritto il 26.5.2006 (art. 360 c.p.c., n. 3).

2. In particolare deduce, dopo avere riportato la cronologia degli intercorsi tra le parti, che il “format di dichiarazione individuale posizione lavorativa di interesse recapito full time”, sottoscritto dal M. il 15.1.2008, non conteneva alcun obbligo di assunzione, trattandosi solo di un “passaggio”, inserito in una fattispecie a formazione progressiva, che lasciava impregiudicata la valutazione della documentazione che avrebbe potuto concludersi, o meno, con la assunzione dell’interessato. L’unico obbligo ascrivibile ad essa, secondo la società, era quello di attivare la prescritta procedura pur sempre subordinata al positivo accertamento dei requisiti concernenti l’idoneità soggettiva della persona da inserire in organico. Anche dall’accordo collettivo del 13.1.2006 e dal verbale di conciliazione del 26.5.2006 non era desumibile alcun impegno ad assumere da parte della società. Obietta, inoltre, Poste Italiane spa che non poteva non rivestire rilevanza la circostanza che al momento dell’assunzione, risultasse aperto un procedimento penale per il reato di cui all’art. 588 c.p., comma 2 (rissa) e che il potere del datore di lavoro di subordinare l’assunzione di un lavoratore all’accertamento di fatti rilevanti ai fini dell’attitudine professionale e del rapporto fiduciario non poteva essere escluso dal fatto che il CCNL non richiedesse, espressamente, il certificato dei carichi pendenti. Sostiene, poi, che così come in tema di licenziamento assumeva importanza la condotta della prestatore estranea al rapporto di lavoro se connotata da gravità e lesione della fiducia, analogamente tale impostazione era valida anche al momento dell’assunzione, soprattutto se riferita a mansioni di contatto diretto al pubblico nel ruolo di incaricato di pubblico servizio. In ordine, invece, al richiamo all’art. 27 Cost., la società si riporta al ragionamento affermato dal giudice di prime cure che, nel rigettare la domanda dell’originario ricorrente, aveva comunque escluso che il principio di rango costituzionale di non colpevolezza fosse ostativo alla valutazione autonoma e discrezionale dell’impresa di costituire un rapporto di lavoro scevro da possibili implicazioni pregiudizievoli. Sotto altro profilo, infine, Poste Italiane spa lamenta l’errata interpretazione, da parte dei giudici della Corte di appello, circa la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 2932 c.c., per la pronuncia di una sentenza esecutiva dell’obbligo di concludere un contratto perchè i termini esatti per la costituzione del rapporto di lavoro erano contenuti nella lettera di assunzione che il M. non aveva mai sottoscritto nè erano desumibili dalla busta paga, che per mero errore era stata già predisposta. Da ultimo censura la quantificazione del risarcimento del danno rapportato alle retribuzioni non percepite pur in assenza di una esplicita previsione contrattuale o di una situazione di mora credendi non ravvisabile nel caso de quo.

3. Il ricorso è fondato avendo la Corte territoriale erroneamente applicato, nel caso di specie, l’art. 2932 c.c. e la normativa pattizia e contrattuale richiamata.

4. E’ pacifico che l’assunzione di M.F., da parte di Poste Italiane spa, era subordinata alla verifica della documentazione indicata nel “Format Dichiarazione Individuale Posizione Lavorativa di Interesse Recapito Full Time”.

5. Al riguardo va precisato che non è condivisibile l’argomentazione dei giudici di appello secondo cui, non essendo il certificato dei carichi pendenti richiesto dal CCNL (art. 19), era illegittima la pretesa della società di considerare non integrata la condizione sospensiva a causa di un procedimento pendente risultante dal detto certificato.

6. Nel “Format”, infatti, era espressamente indicato tale certificato e il M. si era impegnato, senza alcuna riserva, a produrlo.

7. Il dato letterale del testo è chiaro e, in tema di interpretazione dei contratti, il senso letterale rappresenta lo strumento di interpretazione prioritario e fondamentale per la corretta ricostruzione della comune intenzione delle parti (tra le altre Cass. 2.8.2000 n. 10106).

8. Inoltre, dall’esame dell’accordo collettivo del 13.1.2006, del verbale di conciliazione del 26.5.2006, della convocazione del 15.1.2008 del M. presso la Struttura Centrale di Roma e del “Format Dichiarazione” sottoscritto in pari data, non è ravvisabile alcun impegno della società ad assumere il lavoratore, con il contestuale obbligo a perfezionare in ogni caso il contratto, perchè il testo del “Format” è univoco nel senso di precisare che l’assunzione sarebbe stata subordinata alla presentazione di una serie di documenti e che la sottoscrizione ed accettazione dell’assunzione sarebbe avvenuta in data 1.2.2008 coincidente con il primo giorno lavorativo presso la Struttura COO di (OMISSIS).

9. La pendenza di un procedimento penale per il reato di cui all’art. 588 c.p., comma 2, risultante dal relativo certificato, e l’assenza di un obbligo in capo alla società di perfezionare in ogni caso il contratto hanno, quindi, determinato legittimamente la sospensione dell’attività riguardante l’assunzione di M.F. in attuazione del potere discrezionale – riconosciuto, contrattualmente, con il “Format Dichiarazione” dallo stesso interessato e, costituzionalmente, dall’art. 41 Cost. – di escludere il diritto all’assunzione di soggetti, allorquando l’assunzione stessa si configuri come incompatibile con le esigenze di affidabilità e, nello stesso tempo, di piena, pronta e perdurante funzionalità dell’impresa privata segnatamente nel caso che l’attività spiegata coinvolga interessi di ampie categorie di cittadini.

10. In presenza di detta situazione, pertanto, erroneamente i giudici di seconde cure hanno ritenuto applicabile al caso di specie il rimedio alla tutela specifica di cui all’art. 2932 c.c..

11. Vi ostavano, infatti, ragioni di impossibilità di fatto e di diritto, come sopra evidenziato, che impedivano la realizzazione del risultato del contratto definitivo. E non si trattava di inesattezze o impossibilità compatibili con la pretesa dell’esecuzione del contratto attenendo le cause ostative alla mancanza di una preesistente volontà contrattuale, completa in tutti i suoi elementi e in tutte le valutazioni ancora da compiersi, diretta alla costituzione automatica del rapporto.

12. In definitiva il motivo va accolto; l’esame delle altre doglianze resta assorbito.

13. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata in relazione alla censura accolta e la causa va rinviata alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione che procederà a nuovo esame conformandosi ai principi di diritto di cui in motivazione e provvederà, altresì, alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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