Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12085 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. II, 31/05/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 31/05/2011), n.12085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 142, presso lo studio dell’avvocato BRUNI

FABRIZIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA;

– intimato –

avverso il provvedimento n. 43528/08 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

depositato il 06/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI che nulla osserva.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“Viene impugnata ordinanza del Giudice di pace di Roma, con cui, inaudita altera parte, è stata dichiarata inammissibile l’opposizione ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e segg. proposta dal sig. C.B. avverso cartella di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria per contravvenzioni stradali. Il giudice ha osservato che l’opponente (a) non aveva documentato la data di notifica della cartella, così impedendo la verifica della tempestività dell’opposizione, nè, peraltro, (b) non aveva dedotto nel ricorso la mancata notifica dei verbali di accertamento delle contravvenzioni, presupposto necessario dell’opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981.

Con il ricorso per cassazione viene censurata solamente la prima delle due autonome rationes decidendi sopra indicate, con conseguente inammissibilità del medesimo ricorso, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte.”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata comunicata e notificata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e non sono state presentate conclusioni o memorie;

che, condividendo il Collegio tale relazione, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che, in mancanza di attività difensiva della parte intimata, non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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