Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12085 del 16/05/2017

Cassazione civile, sez. lav., 16/05/2017, (ud. 18/01/2017, dep.16/05/2017),  n. 12085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22486/2015 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA

TAMAJO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.C.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA TEOFILO FOLENGO 49, presso lo studio dell’avvocato ROSARIA

PENNACCHIO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO RAZZANO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6109/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/07/2015 R.G.N. 743/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato DE LUCA TAMAJO;

udito l’Avvocato RAZZANO ANGELO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 17.7.15 la Corte d’appello di Roma, in totale riforma della sentenza di rigetto emessa il 17.2.15 dal Tribunale di Cassino, annullava il licenziamento disciplinare intimato il 14.1.14 da Poste Italiane S.p.A. al controricorrente di cui in epigrafe, in favore del quale ordinava la reintegra nel posto di lavoro e il pagamento d’una indennità pari a 12 mensilità di retribuzione L. n. 300 del 1970, ex art. 18.

2. Il licenziamento era stato intimato per gli stessi fatti accertati in sede penale (dal Tribunale di Latina e, in secondo grado, dalla Corte d’appello di Roma) a carico del lavoratore, che all’esito di rito abbreviato era stato condannato per il delitto p. e p. ex artt. 81, 61 n. 9 e 609 bis c.p., commesso il (OMISSIS) mentre svolgeva il consueto giro di distribuzione della posta.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre Poste Italiane S.p.A. affidandosi a tre motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

4. L’intimato resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, oltre che violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., per avere la Corte territoriale maturato il proprio convincimento esclusivamente su quanto dichiarato, nel corso dell’istruttoria svoltasi innanzi alla medesima Corte, dai testi M. ed E., omettendo di esaminare quanto accertato nel processo penale nell’ambito d’un esaustivo riscontro probatorio di quel che aveva indotto i giudici ad emettere sentenza di condanna per i medesimi fatti, peraltro con riferimento non solo alla deposizione della persona offesa, ma anche a tutti i riscontri provenienti dalle altre testimonianze (compresa quella del teste E.) acquisite in sede penale; nè la Corte territoriale aveva considerato che le dichiarazioni rese dal teste M. nel corso di investigazioni difensive erano state ritenute generiche ed inverosimili dai giudici penali.

Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 416 e 436 c.p.c. e della L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 49, 53, 59 e 60, nella parte in cui la sentenza impugnata ha disatteso l’istanza istruttoria (tempestivamente avanzata e ritualmente coltivata) intesa ad ottenere l’acquisizione del fascicolo relativo al procedimento penale (definito con sentenza n. 468/13) che aveva condannato l’odierno controricorrente; inoltre prosegue il motivo – la Corte territoriale, pur avendo ammesso in complessivo numero di cinque alcuni dei testi chiesti dalle parti, ne aveva poi immotivatamente escussi soltanto due (l’ E. e il M.), omettendo di sentire anche gli altri tre che, sebbene ritualmente citati, non erano comparsi.

Con il terzo motivo ci si duole di violazione dell’art. 111 Cost., sotto il profilo dell’assenza di motivazione (visto l’immotivato carattere parziale dell’istruttoria condotta) e sotto quello della violazione della parità delle parti nel processo, atteso che l’intimato, in qualità di imputato, aveva avuto la possibilità di conoscere nel dettaglio il materiale probatorio emerso in sede penale, estrapolandone poi davanti alla Corte d’appello civile solo gli aspetti a lui favorevoli, mentre la società – estranea al giudizio penale – non aveva avuto la medesima possibilità.

2. Per esigenze di priorità logico-processuale vanno dapprima esaminati (congiuntamente, perchè connessi) il secondo e il terzo motivo di ricorso, che risultano fondati.

Si premetta che l’efficacia vincolante della sentenza penale irrevocabile, di condanna o assoluzione, nel giudizio civile o amministrativo, presuppone pur sempre che essa sia stata emessa a seguito di dibattimento e non di rito abbreviato (cfr. Cass. S.U. n. 674/10), di guisa che nella vicenda in esame non rileva accertare se, nelle more, la condanna penale emessa in primo grado e confermata in appello a carico dell’odierno controricorrente sia divenuta o meno irrevocabile.

Sostiene la difesa del lavoratore intimato di aver già depositato le sentenze penali relative alla vicenda e tutti i verbali di sommarie informazioni, anche quelli dei testi di cui era stata disposta l’audizione nel giudizio civile, sicchè prosegue parte controricorrente – i giudici d’appello disponevano di tutti gli elementi per poter decidere tenendo conto anche di quel che era emerso in sede penale.

Tuttavia, osserva questa Corte Suprema, il giudice civile non può dare prevalenza ad una deposizione (di contenuto, peraltro, non del tutto coincidente con quanto riferito in sede penale dal medesimo dichiarante, come emerge dal tenore della motivazione) rispetto al verbale di s.i. di altro teste senza procedere all’audizione anche del teste le cui s.i. ritiene essere state smentite dalla testimonianza acquisita innanzi a lui e, per di più, senza spiegare in alcun modo per quale ragione dia credito all’una dichiarazione anzichè all’altra.

In altre parole, in caso di prove dichiarative tra loro contraddittorie, il giudice non può esimersi dal comparare criticamente (anche in maniera assai sintetica, a suffragio del proprio convincimento) la loro maggiore o minore attendibilità e affidabilità. Non può limitarsi (come invece ha fatto la Corte territoriale con la sentenza impugnata) a rilevare che l’una prova smentisce di per sè l’altra, salvo che si tratti di prova che, per sua stessa natura, sia munita d’una propria indiscutibile e obiettiva veridicità tale da dover necessariamente prevalere su quelle di segno contrario, al punto da non necessitare di alcuna valutazione comparativa (il che non si dà tra prove tutte dichiarative, cioè tra prove aventi la medesima natura, come nel caso in esame).

In breve, al di fuori di siffatta evenienza, il giudizio di comparazione fra prove di contenuto tra loro contraddittorio è processualmente ineludibile, sebbene rimesso al prudente apprezzamento del giudice: la sua omissione integra non già vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (vizio che si riferisce all’omesso esame d’un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, non alla valutazione della relativa prova), ma vera e propria violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1.

Infatti, il riferimento che tale norma opera al “prudente apprezzamento” del giudice implica pur sempre la necessità di un giudizio, ossia di una stima, di una valutazione critica del materiale istruttorio.

Lede, poi, il diritto alla prova di cui all’art. 115 c.p.c., l’immotivato rifiuto di assumere la testimonianza fondamentale chiesta dalla parte onerata della prova medesima (vale a dire, nel caso di specie, la deposizione della persona offesa che si assume essere stata smentita dai testi M. ed E.), atteso che le sue s.i. rese in sede penale, pur se il relativo verbale sia stato depositato nel corso del processo civile (come parte controricorrente sostiene essere avvenuto) hanno solo un valore indiziario se non esplicitate in udienza nelle forme della testimonianza.

Pertanto, non può il giudice decidere la lite in base all’applicazione del mero criterio di ripartizione dell’onere probatorio – nè può avvalersi del potere di ridurre le liste testimoniali sovrabbondanti – se prima non ha consentito alla parte di fornire la prova di cui è onerata.

Infine, non rileva l’obiezione (sollevata dal controricorrente) che la difesa di Poste Italiane S.p.A. non avrebbe subito obiettato alcunchè alla decisione della Corte di merito di escutere solo due dei cinque testi già in precedenza ammessi, non vertendosi in ipotesi di nullità relativa di cui l’art. 157 c.p.c., comma 2, che ne impone la deduzione nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla sua notizia.

3- L’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso assorbe la disamina del primo.

4- In conclusione, si accolgono il secondo e il terzo motivo, con assorbimento del primo. Per l’effetto si cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

PQM

accoglie il secondo e il terzo motivo, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Dispone che in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione scientifica, su riviste giuridiche, su supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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